Trib. Modena, sentenza 01/01/2025, n. 1
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Testo completo
R.G. 18/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 18/2022
tra
FORM-APP S.R.L., (C.F. 03770760365), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Patta, con domicilio eletto in Modena, via G.
Sabbatini, n. 13
RICORRENTE
e
GI PE, (C.F. [...])
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2022 la società Form-App s.r.l. ha convenuto in giudizio
UL TI per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «- Accertare e dichiarare la
violazione da parte della sig.ra UL TI del patto di non concorrenza sottoscritto
contestualmente all'assunzione in data 20.8.2018 e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art.
1 corrispettivo per il patto di non concorrenza pari ad € 4.560,00, nonché al pagamento della
somma di € 9.120,00 prevista a titolo di penale, per un totale di € 13.680,00, il tutto a favore di
FORM-APP srl, in persona del legale rappresentante pro tempore».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere sottoscritto con la resistente un
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato di un anno decorrente dal 20.8.2018, con
qualifica di impiegata, terzo livello CCNL Studi professionali Conslip, mansioni di progettista-
coordinatrice;
2) l'avvenuta trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, a
decorrere dal 20.8.2019;
3) l'avvenuta sottoscrizione, sempre tra le odierne parti contendenti, di
un patto di non concorrenza in virtù del quale, per un periodo di sei mesi successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro, la Sig.ra TI si obbligava ad astenersi dal prestare attività
lavorativa presso e/o a favore di società, persone, imprese, cooperative e Enti operanti nel
medesimo settore di competenza della società ricorrente, con specifico riguardo all'attività di
formazione del personale, con vincolo territoriale limitato alle regioni di Lombardia ed Emilia
Romagna;
4) come la società ricorrente, a fronte dell'assunzione del predetto obbligo da parte
della Sig.ra TI, si impegnava a corrispondere la somma annuale di € 1.800,00 lordi,
mediante erogazione di un'indennità mensile lorda di € 150,00;
5) come la resistente abbia
rassegnato le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 18/2022
tra
FORM-APP S.R.L., (C.F. 03770760365), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Patta, con domicilio eletto in Modena, via G.
Sabbatini, n. 13
RICORRENTE
e
GI PE, (C.F. [...])
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2022 la società Form-App s.r.l. ha convenuto in giudizio
UL TI per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «- Accertare e dichiarare la
violazione da parte della sig.ra UL TI del patto di non concorrenza sottoscritto
contestualmente all'assunzione in data 20.8.2018 e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art.
1 corrispettivo per il patto di non concorrenza pari ad € 4.560,00, nonché al pagamento della
somma di € 9.120,00 prevista a titolo di penale, per un totale di € 13.680,00, il tutto a favore di
FORM-APP srl, in persona del legale rappresentante pro tempore».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere sottoscritto con la resistente un
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato di un anno decorrente dal 20.8.2018, con
qualifica di impiegata, terzo livello CCNL Studi professionali Conslip, mansioni di progettista-
coordinatrice;
2) l'avvenuta trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, a
decorrere dal 20.8.2019;
3) l'avvenuta sottoscrizione, sempre tra le odierne parti contendenti, di
un patto di non concorrenza in virtù del quale, per un periodo di sei mesi successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro, la Sig.ra TI si obbligava ad astenersi dal prestare attività
lavorativa presso e/o a favore di società, persone, imprese, cooperative e Enti operanti nel
medesimo settore di competenza della società ricorrente, con specifico riguardo all'attività di
formazione del personale, con vincolo territoriale limitato alle regioni di Lombardia ed Emilia
Romagna;
4) come la società ricorrente, a fronte dell'assunzione del predetto obbligo da parte
della Sig.ra TI, si impegnava a corrispondere la somma annuale di € 1.800,00 lordi,
mediante erogazione di un'indennità mensile lorda di € 150,00;
5) come la resistente abbia
rassegnato le
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