Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18799

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18799
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18799
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott. Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 21693/2020 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Oliva, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Grandoni, come da procura in Controparte_1
atti;

RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia il 18.1.2012, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi Per_1
la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita di visita per il padre come indicato nel ricorso;
determinarsi un assegno di mantenimento per la figlia a suo carico pari ad euro 800,00 mensili, oltre alle spese per


la scuola privata per il ciclo della scuola primaria ed oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente nulla opponendo alla separazione e chiedendo: l'affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
un assegno per la figlia a carico del ricorrente pari ad euro
1.800,00 mensili, oltre al pagamento della rata del mutuo della casa coniugale pari ad euro
1.157,00 mensili (l'assegno chiedeva che fosse commisurato in euro 2.800,00 mensili come comprensivo, in caso, anche della rata di mutuo), oltre alle spese per la scuola privata della minore ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa.
In sede presidenziale, con ordinanza del 6.4.2021, veniva statuito quanto segue: “... valutate complessivamente le risultanze acquisite nell'ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze;
rilevato che dal matrimonio contratto in Pescosolido (FR) il 26.7.2008 è nata la figlia il Per_1
18.1.2012;
rilevato che i coniugi vivono separati di fatto essendosi il marito da tempo allontanato dalla casa familiare;

ritenuto che

la figlia minore possa essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori non essendo emerse né essendo state prospettate serie limitazioni della capacita' genitoriale degli stessi, in cio' valutate anche le concordi richieste delle parti sul punto ;
ritenuto che, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, appare rispondente al superiore interesse della figlia minore delle parti prevedere che la stessa sia collocata, in via prevalente, presso la madre con la quale ha sempre vissuto e che ha svolto, sin dalla sua nascita, i compiti di assistenza
e cura della medesima e che, pertanto, deve essere ritenuta la sua figura genitoriale di riferimento anche in ragione della sua eta', in cio' valutate le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto, pertanto, che la casa coniugale deve essere assegnata alla moglie in quanto genitore collocatario della figlia minore, considerato che ivi ha ormai il suo habitat inteso non solo come abitazione ma anche ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni scolastiche ed amicali, in cio' valutate le concordi richieste delle parti sul punto;

ritenuto che

, d'altro canto, vanno precisati, in difetto di diverso accordo, i periodi di permanenza della figlia minore presso il padre al fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' della stessa ed il rapporto
padre figlia prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore quando vorra' Per_1
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della stessa, e comunque, in difetto di diverso accordo, un pomeriggio a settimana indicativamente il mercoledi'dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso l'abitazione materna in caso sospensione dell'attivita' scolastica fino alla mattina successiva con riaccompagno a scuola o presso l'abitazione materna, quando terra' la figlia nel fine settimana, due pomeriggi a settimana indicativamente il martedi ed il giovedi dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagno a scuola la mattina successiva quando non terra' la figlia nel fine settimana, a fine settimana alternati dal venerdi' dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 prelevandoli presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica sera alle ore 19.00, durante le festività scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre (facendo in modo che la minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore) e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, durante le festività scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni, facendo in modo che la minore stia con un genitore il giorno di Pasqua e con l'atro genitore il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
rilevato che il marito svolge la sua attivita' lavorativa quale consulente patrimoniale e percepisce un reddito medio netto pari ad euro 5.648,00 mensili calcolato su dodici mensilita', è proprietario del 100% di un immobile sito in Frosinone in Via Fornaci e del 100% di un box in Roma Piazza Caduti della
Montagnola 49, di provvedere la pagamento della rata pari ad euro 1157,00 mensili del mutuo gravante sulla casa familiare intestato alla moglie, vive stabilmente presso l'abitazione della madre ma ha locato una casa per frequentare piu agevolmente la figlio minore per la quale paga un canone pari ad euro
1500,00 mensili, è intestatario di titoli e quote societarie di rilevante valore (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', documentazione reddituale versata in atti anno 2019 e dichiarazioni rese dal predetto nel corso dell'udienza presidenziale) ;
rilevato che la moglie svolge la sua attivita' lavorativa presso la Wind Tre e percepisce un reddito pari ad euro 1820,00 per tredici mensilita', vive nella casa familiare di sua proprieta' gravata da mutuo pagato interamente dal marito, è proprietaria pro quota di alcuni immobili improduttivi di reddito, dispone di somme depositate sui conti correnti a lei intestati;
(cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e dichiarazioni rese dalla predetta nel corso dell'udienza presidenziale );

rilevato che dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti risulta che il marito in costanza di matrimonio ha sostenuto rilevanti spese per la gestione della casa coniugale gravata da mutuo con rata pagata interamente dal predetto e spese correlate al mantenimento della figlia minore sia ordinarie che straordinarie, che lo stesso, dopo il suo allontanamento dalla casa familiare, ha continuato a versare alla moglie per il mantenimento della figlia minore euro 800,00
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