Trib. Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 784

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 784
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 784
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1629/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
31.8.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato GUIDALI STEFANIA, come da mandato a in calce al
ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova – via Venezia 36
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente
rappresentata e difesa dall'Avvocato PALOSCIA ROSA ANNA, come da mandato in calce
alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone,
Piazza Risorgimento n. 3,
O G G ETTO : retri buzi one .
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
1
- accertare il diritto della sig.ra ad essere inquadrata nel 4° livello ccnl per i Parte_1
dipendenti delle imprese edili ed affini per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con
dal 3 marzo 2020 al 22 maggio 2022;
Controparte_1
- accertare il diritto della lavoratrice al pagamento del premio di produzione parametrato al 4°
livello – Assistente tecnico 3° categoria per euro 7.334,01 €, dell'indennità sostitutiva del servizio
mensa per euro 3.142,26 €, e dell'E.V.R. parametrato al 4° livello – Assistente tecnico 3°
categoria per euro 1.354,11 €, tutte somme mai erogate alla ricorrente, così come da conteggi
allegati al ricorso allegati sub doc. 28;

- accertare il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
subito essendo stata adibita al lavoro anche durante i periodi coperti da malattia e da cassa
integrazione;

conseguentemente, in via principale:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive tra il 2° e 4° livello Parte_1
nonché delle voci previste dal C.C.P.L. di Venezia per il 4° livello, pari a euro 24.898,79 €
(importo comprensivo anche del premio prosduzione / indennità sostitutiva mensa/ dell'E.V.R.),
ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa a seguito di espletanda CTU;

- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
provvedere immediatamente alla regolarizzazione della posizione contributiva della sig.ra
in considerazione delle differenze retributive omesse rispetto all'inquadramento Parte_1
superiore 4° livello;

- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per aver adibito la signora
al lavoro anche durante la malattia, le ferie e la cassa integrazione, da determinarsi in via
equitativa;

nel merito, in via subordinata:
- accertare il diritto della sig.ra ad essere inquadrata nel 3° livello ccnl per i Parte_1
dipendenti delle imprese edili ed affini per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con
dal 3 marzo 2020 al 22 maggio 2022;
Controparte_1
2
- accertare il diritto della lavoratrice al pagamento del premio di produzione parametrato al 3°
livello – 3° categoria per euro 6.599,61 €, dell'indennità sostitutiva del servizio mensa per euro
3.142,26 € e dell'E.V.R. parametrato al 3° livello – 3° categoria per euro 1.257,42 €, tutte somme
mai erogate alla ricorrente, così come da conteggi allegati al ricorso sub doc. 28;

conseguentemente, in via subordinata:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive tra il 2° e 3° livello Parte_1
nonché delle voci previste dal C.C.P.L. di Venezia per il 3° livello, da accertarsi in corso di causa
a seguito di espletanda CTU;

- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
provvedere immediatamente alla regolarizzazione della posizione contributiva della sig.ra
in considerazione delle differenze retributive omesse rispetto all'inquadramento Parte_1
superiore 3° livello.
nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- accertare il diritto della lavoratrice al pagamento del premio di produzione parametrato al 2°
livello – 4° categoria per euro 5.974,02 €, dell'indennità sostitutiva del servizio mensa per euro
3.142,26 €, e dell'E.V.R. parametrato al 2° livello – 4° categoria per euro 1.131,60 €, tutte somme
mai erogate alla ricorrente, così come da conteggi allegati al ricorso sub doc. 28;

- conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma pari a euro Parte_1
10.247,88 € o alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa a seguito di
espletanda CTU.
In ogni caso:
tutte le somme di cui al ricorso andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a far
data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo, con vittoria di spese e compensi di
avvocato dell'odierno giudizio da liquidarsi con le maggiorazioni previste ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4 commi 1 e 1 bis del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018 oltre al rimborso
forfettario per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
3
Con ogni più ampia riserva di dedurre, allegare e produrre.
Per parte resistente:
si insiste nel rigetto del ricorso introdotto e condanna alle spese da distrarsi in favore dello
scrivente, che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di
[...]
dal 3.3.2020 al 22.5.2022 ivi assunta come impiegata
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