Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 2702

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 2702
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2702
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente
A M Giudice
R B Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2024, avente ad oggetto “Separazione personale coniugi”,
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. R G
Ricorrente
E

(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace

con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: la ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 3.01.2024, chiedeva la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Cerignola in CP_1 data 7.04.1989, precisando che dall' unione coniugale erano nati i figli (il 28.04.1990) Per_1
e (il 29.10.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti e deducendo Per_2 che il matrimonio era entrato in crisi nel 2017, con conseguente e definitiva cessazione della convivenza e del rapporto matrimoniale tra i coniugi.
Oltre alla pronuncia di separazione, la ricorrente chiedeva di disporre in suo favore un assegno di mantenimento a carico del resistente, nella misura ritenuta equa di giustizia dal Tribunale, specificando che nulla andava statuito in punto di assegnazione della casa familiare.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.04.2024 - svoltasi con la modalità
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