Trib. Matera, sentenza 08/03/2024, n. 6

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Matera, sentenza 08/03/2024, n. 6
Giurisdizione : Trib. Matera
Numero : 6
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
N. 7 /2024

TRIBUNALE DI MATERA

IL TRIBUNALE DI MATERA, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, CON I MAGISTRATI:
Dott. Riccardo Greco Presidente
Dott. Gaetano Catalani Giudice
Dott. Tiziana Caradonio Giudice rel.

PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
LO NO (C.F.: [...]) nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. PIERLUIGI DISO del foro di Matera
DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON L'AUSILIO DEL GESTORE OCC;


ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 ai sensi dell'art. 268 e s.s. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il debitore, rappresentando la propria situazione di insolvenza e sovraindebitamento, ha chiesto al Tribunale di Matera l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e ritiene di non dover fissare preliminarmente udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda del medesimo debitore ex art. 268, comma 1, C.C.I.I., come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento

Foglio 2
instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14 l.f., ribadito recentemente per la procedura di liquidazione controllata avente analoga funzione liquidatoria ed in mancanza di diversa previsione di legge (cfr. Tribunale Verona sezione II, 20.9.2022 n. 17/2022 p.u. e Tribunale di Gela, 13.1.2023 n. 6-1/2022 p.u.). In diritto, in sintesi estrema, si deve poi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 C.C.I.I.. Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In particolare, comporta che l'impresa minore provi, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila. Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dagli articoli 37 e 39 come espressamente richiamati dall'art. 65, secondo comma C.C.I.I. e, pertanto: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Foglio 3
Sempre in diritto va osservato che il ricorso, a sensi dell'art. 269 C.C.I.I., deve essere corredato dalla relazione del gestore OCC contenente un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, si deve osservare che la domanda è effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 C.C.I. nella quale è agevole riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione quanto l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Risulta dagli atti evidente che il ricorrente versi in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà nell'adempiere con regolarità le obbligazioni. Inoltre, non è assoggettabile né alla liquidazione giudiziale, né
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi