Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 177
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 7618/2024 RG TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Ferrara, presso il cui studio in Parte_1
Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis, è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
CONTRO
P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. con sede in Napoli Controparte_2
alla via A. Cardarelli n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Manzi e Palma Pascarella, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' CP_1
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di ricorso in atti parte ricorrente in epigrafe esponeva: che lavorava alle dipendenze dell' con inquadramento nel livello D4 Parte_2
(fino al 2021) e nel livello D5 (dal 2021) del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del
07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere;
che svolgeva un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo;
che aveva prestato attività lavorativa in numerose giornate festive infrasettimanali nel periodo dal
2019 al 2024, analiticamente indicate nel ricorso;oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. che per tale attività l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018 disponeva il diritto, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
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che non aveva mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui aveva prestato lavoro nei giorni festivi.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 4.383,27
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , la Controparte_1
quale preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti al 31/07/2019, richiamando la disciplina di cui all'art. 2948 c.c. e la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui, nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro decorre in costanza di rapporto. Rilevava che il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dal presente ricorso, notificato in data 30/07/2024.
Eccepiva, altresì, la decadenza dall'esercizio del diritto, evidenziando che, ai sensi dell'art. 29 comma 6 CCNL 2016-2018, la facoltà di richiedere il riposo compensativo o, in alternativa, il compenso per lavoro straordinario doveva essere esercitata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prestazione resa nel festivo infrasettimanale. Nel caso di specie, sosteneva che la ricorrente non aveva mai formulato tale richiesta nei termini previsti, con conseguente perdita del diritto.
Nel merito, l' contestava integralmente la fondatezza della domanda, deducendo che per il CP_1
personale turnista la prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali rientrava nell'ordinaria articolazione dell'orario di lavoro. Sottolineava che l'orario settimanale del turnista non subiva alcuna riduzione in presenza di festività infrasettimanali, diversamente da quanto previsto per gli altri lavoratori, e che pertanto non poteva configurarsi un orario di lavoro eccedente quello ordinario. Evidenziava che parte ricorrente non aveva fornito prova di aver reso prestazioni in limiti orari diversi e maggiori rispetto agli altri lavoratori, presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al compenso aggiuntivo secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Precisava inoltre che, a far data dall'1.10.2023, l' aveva comunque iniziato a corrispondere CP_1
quanto dovuto a titolo di maggiorazione per l'attività lavorativa prestata in regime di festivo infrasettimanale, come risultava dal provvedimento adottato e comunicato a tutti i dipendenti, mai contestato dalla ricorrente.
Per tali motivi, chiedeva il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 9/1/2025, come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018 attiene alla facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in alternativa al trattamento economico. Decorso tale
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termine, permane il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, configurandosi l'obbligazione come semplice ai sensi dell'art. 1289 c.c.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n.
260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel