Trib. Foggia, sentenza 17/07/2024, n. 1957

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 17/07/2024, n. 1957
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 1957
Data del deposito : 17 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 5943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alesio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Mutamento di sesso, iscritta al n. 5943/2023 R.G. promossa
da
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Foggia (FG) in Viale Kennedy n. 49, rappresentata e difesa dall'avv. Cathy La Torre ed elettivamente
domiciliata come in atti
- ATTRICE contro
Pubblico Ministero, in sede
- CONVENUTO
Conclusioni
Parte attrice ha concluso riportandosi agli atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone
l'integrale accoglimento. Il Giudice, all'esito della udienza del 1° luglio 2024, ha riservato la causa alla decisione collegiale. Il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, con la
nota del 3 luglio 2024.

pagina 1 di 6 Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha citato in giudizio il Controparte_1
presso la Procura della Repubblica di Foggia esponendo: di essere nata con i caratteri sessuali femminili nei
quali non si è mai identificata;
di avere avviato percorsi psicologici ed anche ormonali e di essersi
sottoposta ad una modifica dei tratti sessuali secondari;
di avere ricevuto la diagnosi di disforia di genere;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: autorizzare nata a [...] il [...], agli interventi chirurgici di affermazione Parte_1 di genere da femminile a maschile;
disporre la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero

202 Parte I serie A Anno 1981 – Comune di Foggia - FG) e degli altri atti anagrafici e di stato civile,
ORDINANDO all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a ”. Parte_1 Parte_2
Si è proceduto al libero interrogatorio di parte attrice e all'esito della udienza del 1° luglio 2024,
acquisita ulteriore documentazione, il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con la nota del 3 luglio 2024.
********************************
Nel merito si osserva che la domanda proposta da parte attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L.
164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art.
1, L. 164/1982
non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali
la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia,
invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento
chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L.
164/1982, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
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