Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2551

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2551
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 2551
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. CARLA ITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Sanluri, presso lo studio dell'avv. CAMBONI LUISA, che lo rappresenta e difende per procura
speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
- Dare atto della rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito;

1
- Disporre l'assegnazione in suo favore, come da accordi, della casa coniugale con arredi e
corredi;

- Determinare in euro 500,00 mensili l'assegno da porre in capo al per il suo CP_1
mantenimento.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2019, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 30/10/1983 con , e che dall'unione coniugale erano nati Controparte_1
due figli, maggiorenni ma non pienamente indipendenti giacché il figlio , convivente con la Per_1
madre, svolgeva qualche lavoro occasionale;
di non avere mai svolto attività lavorativa e di essere
attualmente impegnata nel quotidiano accudimento dell'anziana madre;
che dopo un periodo di
apparente armonia, il comportamento del marito era mutato essendosi egli rivelato un accanito
giocatore che ha sperperato le risorse economiche della famiglia, costringendo la moglie a ricorrere
all'aiuto economico dei suoi familiari;
che il marito si era progressivamente estraniato anche sul
piano del rapporto affettivo e intimo, assentandosi sempre più dal domicilio coniugale;
che aveva
cercato invano di avere da lui dei chiarimenti, e aveva poi scoperto egli aveva delle “ambigue”
frequentazioni tramite internet;
che tali tensioni avevano inciso sulle condizioni di salute;
che il
convenuto aveva da mesi ormai abbandonato il domicilio coniugale, senza mantenere rapporti con i
figli e limitandosi all'invio di somme, peraltro insufficienti al sostentamento della famiglia;
tanto
premesso, la ricorrente ha chiesto che sia pronuncia la separazione con addebito al marito,
disponendo l'assegnazione in suo favore della casa coniugale per abitarvi col figlio , e il Per_1
versamento mensile in capo al convenuto di euro 800,00 quale mantenimento della moglie e del
figlio.
Con separato ricorso depositato in data 5/12/2019, iscritto al n. 9524/2019 R.G., anche
[...]
ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della
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