Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 2178

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 2178
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2178
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. E R, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/10/2024, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al N 5649/2021 del Ruolo Generale a.c., vertente

TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 20 rappresentato e difeso dall'Avv. A F , presso lo studio della quale elett.te domicilia in Portici (NA) alla via Libertà, Terza Traversa a destra n. 3 nonché presso l'indirizzo digitale PEC Email_1
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Sindaco in carica legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A P, con il quale elett.te domicilia presso la sede legale del in al Corso V. CP_1 Controparte_1
E I 293.
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del in carica legale rapp.te p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti F A e A I elett.te dom.to presso l'Avvocatura comunale, sita in alla P.zza Municipio, 1 CP_2
RESISTENTE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 15/11/2021 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentire: 1) dichiarare il proprio diritto a vedersi riconoscere Controparte_1 dal il pagamento della somma mensile lorda, a titolo Controparte_1 di assegno ad personam riassorbibile, nella misura di € 866,95 a partire dalla data
di cessione del contratto di lavoro, oltre accessori di legge ed adeguamento contributivo;
2) per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento, in suo favore delle differenze retributive maturate e quantificate in € 61.553,45, oltre accessori dalle singole scadenze al soddisfo e relativo adeguamento contributivo;
vinte le spese di lite.
Più specificamente, il ricorrente esponeva che, in virtù di una mobilità compensativa in uscita verso il Comune di ed in entrata per il Comune di CP_2
, stipulava con l'Amministrazione convenuta , in data 1/07/2016 Controparte_1
, un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
L'istante deduceva altresì che la richiamata mobilità era intervenuta con cessione del contratto di lavoro (ex art 1406 ss c.c.);
tuttavia, al momento della cessione del contratto, pendeva innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, un giudizio tra l'odierno ricorrente ed il Comune di , volto ad accertare, in CP_2 favore del , il diritto a percepire, a partire dal mese di novembre 2012, la Pt_1 somma mensile di Euro 866,95, quale assegno ad personam riassorbibile coi successivi miglioramenti economici;
con sentenza di accoglimento n. 1478/2020 la
Corte di Appello di Napoli accertava dichiarava il suindicato diritto del ricorrente.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al pagamento della somma succitata.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art.
414 cpc
;
nonché riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per l'assoluta mancanza di responsabilità Controparte_1 patrimoniale dello stesso nei confronti del ricorrente;
in aggiunta chiamare in causa il e nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il CP_2
, deducendo che con determina n. 180/2022, aveva provveduto a
[...] corrispondere la somma di € 41.324,61 in favore di a titolo di assegno Parte_1 ad personam, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello;
pertanto, evidenziava di non essere più debitore di alcuna somma nei confronti del ricorrente, e chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti
Ciò detto si osserva che la domanda proposta nei confronti del Controparte_1
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Preliminarmente, deve dichiararsi la cessata materia del contendere nei
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