Trib. Gorizia, sentenza 10/12/2024, n. 171
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Testo completo
RG 149/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft T parte ricorrente, n, in sostituzione dell'avv. Bottega;
per l'avv. Orione;
per l'avv. Iuri. CP_1 CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace
E CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4
'avv. Emanuele Iuri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 01.09.2014 al 13.10.2021, e di essere stato adibito CP_3 all'appalto concluso tra questa società e la committente ha convenuto CP_1 in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento, dalla prima, della somma complessiva di euro 24.921,08, e, dalla seconda, di euro 20.605,82, somme dovute a titolo di retribuzioni del mese di dovuta per agosto, settembre e ottobre 2021, elemento perequativo e t.f.r.,
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_3
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in CP_1 caso di suo accoglimento, la condanna di e di cui ha CP_3 CP_2 chiesto la chiamata in causa quale appaltatrice e subcommittente rispetto ad
a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_3
* 4. si è costituita in giudizio deducendo che i suoi unici rapporti CP_2
d'appalto con autorizzati da atterrebbero alla commessa C. CP_3 CP_1
6306, esauritasi nel 2020. Ha eccepito la decadenza biennale ex art. 29, d. lgs. cit. delle domande nei suoi confronti e ha chiesto la reiezione del ricorso in mancanza di prove dell'adibizione del ricorrente all'appalto. In ogni caso, ha precisato che l'unico importo rivendicabile nei suoi confronti sarebbe la quota di t.f.r. attinente al periodo entro cui si è sviluppata la commessa testé menzionata, pari ad euro 1.932,85. Ha infine chiesto la condanna di a tenerla indenne dalle CP_3 conseguenze derivanti dalla statuizione.
* 5. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'elemento perequativo, pari ad euro 3.273,75. Per il resto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non
retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft T parte ricorrente, n, in sostituzione dell'avv. Bottega;
per l'avv. Orione;
per l'avv. Iuri. CP_1 CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace
E CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4
'avv. Emanuele Iuri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 01.09.2014 al 13.10.2021, e di essere stato adibito CP_3 all'appalto concluso tra questa società e la committente ha convenuto CP_1 in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento, dalla prima, della somma complessiva di euro 24.921,08, e, dalla seconda, di euro 20.605,82, somme dovute a titolo di retribuzioni del mese di dovuta per agosto, settembre e ottobre 2021, elemento perequativo e t.f.r.,
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_3
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in CP_1 caso di suo accoglimento, la condanna di e di cui ha CP_3 CP_2 chiesto la chiamata in causa quale appaltatrice e subcommittente rispetto ad
a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_3
* 4. si è costituita in giudizio deducendo che i suoi unici rapporti CP_2
d'appalto con autorizzati da atterrebbero alla commessa C. CP_3 CP_1
6306, esauritasi nel 2020. Ha eccepito la decadenza biennale ex art. 29, d. lgs. cit. delle domande nei suoi confronti e ha chiesto la reiezione del ricorso in mancanza di prove dell'adibizione del ricorrente all'appalto. In ogni caso, ha precisato che l'unico importo rivendicabile nei suoi confronti sarebbe la quota di t.f.r. attinente al periodo entro cui si è sviluppata la commessa testé menzionata, pari ad euro 1.932,85. Ha infine chiesto la condanna di a tenerla indenne dalle CP_3 conseguenze derivanti dalla statuizione.
* 5. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'elemento perequativo, pari ad euro 3.273,75. Per il resto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non
retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle
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