Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 28

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 28
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 28
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1233/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2013 promossa da:
PRO.METAL TRADING S.R.L. (C.F. [...];
P.I.
04598020651), con il patrocinio dell'avv. SISTO GIUSTINO
ATTRICE contro
CF IMPIANTI S.R.L. (C.F. [...];
P.I. 03651720652), con il patrocinio dell'avv. MARRAZZO VINCENZO
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del la decisione
Con atto di citazione, notificato in data 15.02.2013, la PRO.METAL TRADING
S.r.l. ha convenuto in giudizio la CF Impianti S.r.l. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «

1. Accertati i fatti di cui in premessa, condannare la CF IMPIANTI S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., in ragione delle causali dedotte, alla ripetizione degli importi sborsati per rendere l'impianto di “verniciatura misto polveri-immersione per manufatti metallici del tipo in continuo” perfettamente funzionante, come da fatture in atti, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dalla
pagi na 1 di 20 N. R.G. 1233/2013 istante per il rallentamento/interruzione della propria attività produttiva fino a quando non è stata costretta ad intervenire a propria cura e spese, nonché di quelli subendi anche in relazione alle possibili sanzioni per le ragioni esposte ed alla luce della mancata consegna di tutta la documentazione tecnica ed informatica a imprescindibile corredo del macchinario, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero da determinare in via equitativa ex art.1126 da Codesto adito Tribunale;
2)

Ordinare per i motivi di cui in premessa, alla CF impianti S.r.l. l'immediata consegna di tutti i supporti tecnici ed informatici completi in conformità al le normative vigenti ed a naturale ed imprescindibile corredo dell'impianto di verniciatura, oltre che copia dei software aggiornati e commentati in codice sorgente;
3) Condannare la CF Impianti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., al pag amento delle spese e competenza del presente giudizio»
.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver acquistato dalla CF Impianti un “impianto di verniciatura” per il complessivo importo di € 775.000,00 oltre iva (ordine n.13/a del 24.01.2011);

- che detto impianto, sin dalla sua installazione, presentò vizi e difetti inficianti la funzionalità;

- che, più precisamente, l'impianto di verniciatura ebbe problemi afferenti al riscaldamento della vasca, il quale era insufficiente, raggiungendo una temperatura di esercizio di circa 43° rispetto ai 60° necessari per lo sgrassaggio dei supporti metallici sui quali applicare lo strato di vernice;

- che CF Impianti S.r.l. omise, altresì, la consegna alla Pro.Metal della documentazione tecnica e informatica afferente all'impianto;

- che nemmeno erano stati consegnati i codici sorgente commentati e aggiornati relativi al PLC della linea di verniciatura, così come di tutta la documentazione tecnica di supporto necessaria per gli interventi manutentivi,
e neanche era stato consegnato il “manuale di uso e manutenzione” definitivo dell'intero impianto, così come i “documenti tecnici” degli impianti di
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distribuzione gas, aria compressa e fluidi, oltre che i libretti di centrale relativi agli impianti elettrici ed i documenti affer enti i generatori di calore.
Si è costituita tempestivamente la società CF IMPIANTI S.r.l, con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale nella quale ha chiesto “

1. In via preliminare (…) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art 164

c.p.c.;

2. Nel merito, (…) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3. (…) previo accertamento dei fatti e delle causali dedotti, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale perché fondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la Pro. Metal Trading s.r.l. in persona del legale rappresentante al pagamento in favore della CF Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante, della somma di euro 49.302,00, o alla diversa maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi

e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, operando la compensazione giudiziale con l'eventuale credito che mai risultasse provato a favore dell'attrice;
4) in ogni caso, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio (ivi incluso il contributo forfettario del 12,50 % ex lege);
5) adottare ogni altro provvedimento di giustizia
.”
La convenuta ha eccepito la decadenza dell'attrice dall'azione per non aver denunciato i vizi entro il termine previsto e la prescrizione della relativa azione.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c.,
Con ordinanza del 7/4/2014, sono stati ammessi i mezzi di prova limitatamente ai capitoli indicati e ordinata alla Pro Metal S.r.l. l'esibizione della documentazione allegata alla richiesta di finanziamento ex lege 12/2007, con particolare riferimento ai beni strumentali.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di r uolo e alla necessità di dare prioritaria definizione alle cause di precedente iscrizione, le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
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1. Preliminarmente, è necessario procedere alla qualificazione dell'azione proposta dall'attrice.

1.1. Occorre partire dal contratto stipulato tra le parti, che ha ad oggetto la fornitura di un impianto di verniciatura per manufatti in metallo.

1.2. Il perfezionamento dell'accordo negoziale è avvenuto con lo scambio tra la proposta della convenuta del 22/12/2009 (ossia l'offerta n. 500.075.09) e
l'ordine della parte attorea del 7/1/2010 (v. pag. 20 del fascicolo della convenuta), il quale non solo contiene l'espresso r iferimento all'offerta, ma risulta anche sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambe le parti.

1.3. La parte convenuta ha dato prova di avere ricevuto il primo pagamento in acconto da parte dell'attrice alla data dell'ordine (v. assegno a pag. 46 ed estratto conto a pag. 47) e l'altro il 28/6/2010 (v. pag. 48), in conformità al successivo piano di pagamento del prezzo e dei tempi per la consegna dell'impianto, indicati dalla Pro Metal s.r.l. nel documento del 30/4/2010, sottoscritto da entrambi i legali r appresentanti delle parti, con rispettivi timbri societari.

1.4. Risulta documentato anche che l'accordo iniziale del 7/1/2010, che prevedeva il prezzo di €750.000,00, oltre iva, venne integrato da un ordine successivo della Pro-Metal s.r.l. del 25/2/2010 (v. p ag. 44 del fascicolo di parte convenuta), col quale quest'ultima si obbligò a corrispondete alla convenuta
€25.000,00 oltre iva, in più rispetto al corrispettivo iniziale.

1.5. I documenti di trasporto di fine luglio del 2010 (v. pag. 52 e ss. del fascicolo di parte convenuta) e le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta sia in merito al rifiuto dei dipendenti della società attorea di firmate
i suddetti DDT, sia in merito al momento del montaggio e della messa in funzione dell'impianto a ottobre del 2010 (Antonio Chiavazzo, escusso all'udienza del 23/6/2015, Buontempo US, escusso all'udienza del
233/2017, ma soprattutto di US AL, escusso alla stessa udienza, le cui dichiarazioni sono particolarmente attendibili, in quanto costui no n era né
è dipendente della società convenuta, avendo dichiarato di avere eseguito i lavori elettrici relativi all'impianto in questione per conto della convenuta e di pagi na 4 di 20 N. R.G. 1233/2013
essere stato integralmente pagato e ha riconosciuto i dipendenti della società convenuta presenti in aula all'atto dell'escussione), riscontrano che non solo il contratto venne stipulato a gennaio del 2010, ma che anche la sua esecuzione avvenne secondo le tempistiche stabilite nella scrittura del 30/4/2010.

1.6. D'altra parte, che l'ordine del 24/1/2011 sia stato emesso al solo scopo di far apparire a terzi che il rapporto contrattuale si fosse concluso un anno dopo, si evince anche dal fatto che lo stesso riporta il prezzo già maggiorato delle aggiunte richieste con l'ordine del 25/2/2010, tanto è vero che il prezzo è pari
a € 775.000,00, che è la somma di quello originario – di €750.000,00 – maggiorato del prezzo pattuito per le componenti aggiuntive – di €25.000,00 –
.

1.7. Accertato ciò e tornando alla qualificazione del rapporto negoziale, il contratto in parola prevedeva in via prevalente l'assunzione da parte della convenuta dell'obbligazione di costruire ex novo l'impianto in oggetto, anche se assecondando le specifiche richieste dell'attrice, le obbligazioni di fare, consistenti nel montaggio e nella messa in funzione dell'impianto da parte della convenuta, sono secondarie rispetto a quella di dare, con conseguente sussunzione nell'alveo della vendita di cosa futura.

1.8. Si osserva, infatti, che «il criterio della prevalenza dell'obbligo di fare su quello di dare – che distingue l'appalto dalla vendita di cosa futura, quando oggetto del contratto sia una cosa da prodursi dall'obbligato mediante la sua organizzazione imprenditoriale – va inteso con riguardo alla comune intenzione dei contraenti, ricorre ndo tale prevalenza allorché essi abbiano considerato l'attività produttiva non come un mero strumento per ottenere il bene da trasferire, ma come l'oggetto immediato ed essenziale dell'obbligazione assunta. La circostanza che l'obbligato sia solito produr re cose dello stesso genere può assumere valore sussidiario per interpretare la volontà delle parti come diretta invece alla stipulazione di una vendita di cosa futura, esclusivamente allorché egli, per potere adempiere, non sia costretto a svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto alle sue
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