Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 922

TRIB Bari
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Bari
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 922
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 922
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4128 dell'anno 2023
TRA
AI AR, rappresentata e difesa dall'avv. GOFFREDO Leonardo e dall'avv.
CARBONARA Gaetano Fabrizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bari, alla via Abate Gimma, n. 34/A
– Ricorrente –
CONTRO
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del direttore generale pro tempore, dott. RE AN, rappresentata e difesa dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. MARINO Grazia Benedetta Marina ed elettivamente domiciliata presso la propria struttura burocratica legale in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2023, MA AR, dipendente dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale – Policlinico di Bari presso l'Ospedale Pediatrico “AN XXIII”, chiedeva il riconoscimento del diritto al servizio mensa, anche con modalità sostitutive, ed il conseguente risarcimento del danno patito per la mancata fruizione, da parametrarsi all'importo di €


4,13 per ogni giorno di presenza nel periodo gennaio 2021 – dicembre 2022, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
L'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale - Policlinico di Bari si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto.
All'udienza odierna, le parti discutevano la causa ed il Giudice decideva come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la questione per cui è causa è stata affrontata e decisa dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 1777 del 2024, e da questo Tribunale, con sentenze n. 819 del 2025, n. 19 del 2025 e n. 3660 del 2024, alle cui motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si fa sommariamente rinvio.
L'art. 29, comma 1 del C.C.N.L. Comparto Sanità 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. 07.04.1999, prevede la possibilità per le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa, ai sensi del comma 2 della disposizione, tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
Sul punto, l'art. 27, comma 4, C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018, dispone che, “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4
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