Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 76

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 76
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 76
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, G.O.P., dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3755 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
LI PA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Clemente, giusta mandato in atti
RICORRENTE-
CONTRO
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE-
E
ALLIANZ VIVA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Luigi Miranda e Nicoletta Miranda, come da mandato in atti
INTERVENTRICE VOLONTARIA-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 13.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., PA LI conveniva in giudizio la Regione Puglia per sentire
condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale occorso ai terreni di sua proprietà, nella
misura di €. 43.082,06 ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche
in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. e rivalutazione, e le spese di CTU espletata
in sede di procedimento di ATP e spese e compensi del presente giudizio. Sosteneva parte ricorrente
che in seguito all'invasione di cinghiali sui terreni di sua proprietà si verificavano danni alle colture
per il cui accertamento e quantificazione degli stessi il ricorrente aveva azionato il procedimento di
accertamento tecnico preventivo, che aveva verificato la presenza di danni ed accertato che gli stessi
erano compatibili con l'invasione di cinghiali. Il LI azionava il presente giudizio per ottenere il
risarcimento dei danni accertati e quantificati dal CTU in € 43.082,06, rassegnando le conclusioni
sopra specificate.
Si costituiva con atto di intervento volontario, ex art.105 c.p.c., la Allianz Viva S.p.A, in qualità di
garante della Regione Puglia, in virtù della polizza assicurativa n. 789419361-10, la quale impugnava
e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, poiché destituito di ogni fondamento sia in
punto di fatto che in punto di diritto, e domandava il rigetto delle richieste avanzate dal ricorrente.
Nessuno si costituiva per la Regione Puglia, di cui si dichiara la contumacia.
La causa istruita attraverso produzione documentale, veniva rimessa all'udienza del 13.01.2025 per
la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Se bene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992
n.157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed
alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica affidando ad esse poteri di gestione, tutela e controllo
ed alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno
1990 n.142.
In particolare l'art. 3 della legge Regionale 20 dicembre 2017 affida alla Regione Puglia l'esercizio
delle funzioni di legislazione, regolamentari, programmazione, coordinamento ai fini della
pianificazione faunistico-venatoria,
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