Trib. Pisa, sentenza 18/12/2024, n. 798
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 140/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 26.9.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa proposta da
DI SA (C.F: [...]) rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Maria
Ventrella e Carmela Iannielli presso il cui studio sito in Prato, al Viale della Repubblica, 153, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F./P.I. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.9.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.2.2023, il ricorrente ha domandato di: “Accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'Inps nei confronti del signor NE UF per i motivi indicati in premessa, ed in particolare per violazione dell'art. 11, paragrafo 4 della Direttiva
Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.Lvo n.
286/98;
2) Di conseguenza, ordinare all'Inps di cessare la condotta discriminatoria;
3) Condannare
l'Inps alla corresponsione degli assegni familiari per il periodo indicato nella domanda amministrativa presentata in data 13.08.2021, con decorrenza 14.08.2016 per tutti i familiari indicati nella predetta domanda, fatta eccezione per la figlia BO UF, in relazione alla quale la decorrenza è del 11.07.2021, fino al saldo effettivo per tutti i familiari, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo;
4)
Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
1.1. In particolare, per quanto di interesse, rappresentava che:
a. era cittadino senegalese, in possesso di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti;
b. lavorava presso A. M.C. Tannery Machines Srl;
c. il proprio nucleo familiare era composto dal coniuge YE Ly OY, nata in [...] il
11.06.2001 e dai figli DA DI, nata in [...] il [...], YE AN DI, nata in
Senegal il 24/01/2009, IR DI, nato il Senegal il 15.05.2014 e BE DI, nata in [...] il [...];
d. in data 13.08.2021 aveva richiesto all'INPS di PO (PI) l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati a favore del nucleo familiare, così come sopra descritto, con decorrenza 14.08.2016 per tutti i familiari indicati nella domanda, fatta eccezione per la figlia
BE UF, in relazione alla quale la decorrenza risulta essere l'11/07/2021;
e. sussistevano tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli ANF, come risulta dalle autocertificazioni sottoscritte e corredate dai documenti attestanti i redditi percepiti;
f. l'INPS aveva rigettato l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con la seguente motivazione: “il richiedente con cittadinanza straniera non ha diritto all'inclusione di familiari nel nucleo se questi ultimi sono residenti in paesi non comunitari o non convenzionati”;
g. il diniego, così motivato dall'INPS, rappresentava un comportamento discriminatorio fondato su differenza di nazionalità.
2. Con memoria depositata il 27.6.2023, si è costituito l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo:
a. preliminarmente in rito, l'inammissibilità del ricorso introdotto nelle forme di cui all'art. 702- bis c.p.c.;
b. la decadenza di parte ricorrente dal diritto azionato;
c. nel merito, l'inesigibilità del diritto azionato dal ricorrente, in difetto di presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente;
d. che il cittadino straniero, ai sensi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 140/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 26.9.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa proposta da
DI SA (C.F: [...]) rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Maria
Ventrella e Carmela Iannielli presso il cui studio sito in Prato, al Viale della Repubblica, 153, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F./P.I. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.9.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.2.2023, il ricorrente ha domandato di: “Accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'Inps nei confronti del signor NE UF per i motivi indicati in premessa, ed in particolare per violazione dell'art. 11, paragrafo 4 della Direttiva
Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.Lvo n.
286/98;
2) Di conseguenza, ordinare all'Inps di cessare la condotta discriminatoria;
3) Condannare
l'Inps alla corresponsione degli assegni familiari per il periodo indicato nella domanda amministrativa presentata in data 13.08.2021, con decorrenza 14.08.2016 per tutti i familiari indicati nella predetta domanda, fatta eccezione per la figlia BO UF, in relazione alla quale la decorrenza è del 11.07.2021, fino al saldo effettivo per tutti i familiari, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo;
4)
Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
1.1. In particolare, per quanto di interesse, rappresentava che:
a. era cittadino senegalese, in possesso di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti;
b. lavorava presso A. M.C. Tannery Machines Srl;
c. il proprio nucleo familiare era composto dal coniuge YE Ly OY, nata in [...] il
11.06.2001 e dai figli DA DI, nata in [...] il [...], YE AN DI, nata in
Senegal il 24/01/2009, IR DI, nato il Senegal il 15.05.2014 e BE DI, nata in [...] il [...];
d. in data 13.08.2021 aveva richiesto all'INPS di PO (PI) l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati a favore del nucleo familiare, così come sopra descritto, con decorrenza 14.08.2016 per tutti i familiari indicati nella domanda, fatta eccezione per la figlia
BE UF, in relazione alla quale la decorrenza risulta essere l'11/07/2021;
e. sussistevano tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli ANF, come risulta dalle autocertificazioni sottoscritte e corredate dai documenti attestanti i redditi percepiti;
f. l'INPS aveva rigettato l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con la seguente motivazione: “il richiedente con cittadinanza straniera non ha diritto all'inclusione di familiari nel nucleo se questi ultimi sono residenti in paesi non comunitari o non convenzionati”;
g. il diniego, così motivato dall'INPS, rappresentava un comportamento discriminatorio fondato su differenza di nazionalità.
2. Con memoria depositata il 27.6.2023, si è costituito l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo:
a. preliminarmente in rito, l'inammissibilità del ricorso introdotto nelle forme di cui all'art. 702- bis c.p.c.;
b. la decadenza di parte ricorrente dal diritto azionato;
c. nel merito, l'inesigibilità del diritto azionato dal ricorrente, in difetto di presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente;
d. che il cittadino straniero, ai sensi
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