Trib. Sassari, sentenza 17/05/2024, n. 618
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Testo completo
N. R.G. 919/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/21 R.G. promossa da:
AN AN (CF [...]) elettivamente domiciliato in Sassari nella Via Cavour
n°88, presso e nello studio dell'Avv. Giampaolo Mura (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
AR CH (C.F. [...]) e OG IT, (C.F.
[...]) rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Riccardo NA Piana (Cod. Fis. [...]) presso il cui Studio in
Sassari, via M. Zanfarino n. 58 sono elettivamente domiciliati,
CONVENUTI
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI: per parte attrice: “- si insiste nella revoca dell'ordinanza istruttoria, nella parte in cui non ha ritenuto ammissibili le prove dedotte da questa difesa nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. Si confermano le conclusioni di cui all'atto di citazione cosi come modificate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che di seguito si riportano. In via principale 1) respinta ogni contraria istanza, conclusione, eccezione e deduzione;
2) pronunciare sentenza di accertamento dell'esistenza della servitù a carico del fondo servente di proprietà del Sig. IN, a favore del fondo dominante di proprietà del Sig. NU e/o accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio per intervenuta usucapione ultraventennale e per lo effetto condannare parte
pagina 1 di 9 convenuta a cessare gli impedimenti e le turbative dell'esercizio di tale diritto e ripristinare lo stato dei luoghi attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli e gli impedimenti con l'originaria ampiezza della strada parti a 2,5 m, in modo tale da consentire la viabilità presente e futura del tragitto di accesso al fondo dominante;
3) disporre ai sensi dell'art. 1079 c.c. il risarcimento, pari alla somma di euro
5.000,00 o ulteriore accertanda in causa, stanti i pregiudizi derivati al Sig. NU in conseguenza delle condotte del Sig. IN;In via residuale 4) accertata la violazione dell'art. 892 c.c. disporre ai sensi dell'art. 894 c.c. la rimozione da parte del Sig. IN degli alberi che non siano posti alle distanze, normativamente fissate, dalla proprietà del Sig. NU;5) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per parte convenuta: “Voglia lìIll.mo Giudice adito (a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AR RI e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio con relativa pronuncia sul punto in ordine alle spese di lite;
(b) accertare il difetto del titolo costitutivo e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza della servitù di passaggio così come indicata in atto di citazione in favore del Sig. NU
AN;
(c) respingere, in quanto completamente infondata in fatto e in diritto la richiesta di risarcimento ex art. 1079 c.c. formulata dall'attore;
(d) respingere, in quanto completamente infondata in fatto e in diritto, anche e soprattutto all'esito dello specifico accertamento svolto sul punto dal
C.T.U., la richiesta di rimozione di alberi, ex art. 892 c.c;
(e) accogliere la domanda riconvenzionale svolta da IN HE e, per l'effetto, dichiarare accertato, all'esito della C.T.U. svolta dal tecnico incaricato Geom. Nicola Angelo Murgia, il diritto di passaggio per il fondo intercluso distinto al NCT del Comune di Sorso (SS) al F. 17 Mapp. 178 e 179, di proprietà di NU AN, determinandone il posizionamento lungo il confine tra i fondi confinanti distinti al N.C.T. del Comune di Sorso (SS) al F
17 Mapp. 88 (di proprietà di IN HE) e al F. 17 Mapp. 429 (di proprietà di UL OR), dall'ingresso sulla S.S. 200, per la lunghezza di mt. 84,00, ovvero, sino a mt.3 dopo la linea di confine delle proprietà UL e NU, e per una larghezza pari a mt. 3,00;
(f) conseguentemente, porre a carico di NU AN, nella sua qualità di proprietario del fondo dominante l'indennità, ex art. 1053
c.c, come determinata dal C.T.U. (€ 463,31), in favore di IN HE, nella sua qualità di proprietario del fondo servente;
(g) con vittoria di spese e onorari come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la
pagina 2 di 9
ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato NU AN ha convenuto in giudizio IN HE e
AR RI.
Premesso di essere comproprietario in regime di separazione dei beni con la moglie, AV AT, del terreno sito in Comune di Sorso, loc. Bellimpiazza, distinto al C.T. al foglio 17, particella 178 e 179 e che detto terreno confinava con il terreno, posseduto dal IN e di proprietà della AR, distinto al
C.T. al foglio 17, mappale 88 e col terreno di proprietà del Sig. UL, distinto al C.T. al foglio 17, mappale 429, ha dedotto che per accedere al terreno era stata costituita una servitù di passaggio dai danti causa dei Sigg. NU, UL e IN posta lungo il confine fra le proprietà dei Sigg.
AR/UL e AR/NU come risultava dall'allegato B dell'atto notarile, rogito notaio
Vincenzo Lojacono del 25.11.1986 repertorio n° 41665 raccolta n° 8579 in atti, da cui era possibile dedurre che l'ampiezza del tragitto di accesso alla proprietà dell'odierna parte attrice era pari a 2,5 m e permetteva agevolmente il passaggio.
Ha lamentato che i convenuti avevano posto in essere delle condotte che rendevano gravoso e quasi impossibile l'esercizio della servitù da parte sua e, segnatamente:
- nel settembre del 2018 aveva constatato la rimozione coatta da parte di sconosciuti del proprio
contatore elettrico (non più funzionante) e la contestuale installazione di un nuovo contatore, intestato alla convenuta RI AR, e posto all'ingresso della servitù così da ostruirne
l'ingresso, nonché che il percorso di accesso al proprio fondo era
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/21 R.G. promossa da:
AN AN (CF [...]) elettivamente domiciliato in Sassari nella Via Cavour
n°88, presso e nello studio dell'Avv. Giampaolo Mura (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
AR CH (C.F. [...]) e OG IT, (C.F.
[...]) rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Riccardo NA Piana (Cod. Fis. [...]) presso il cui Studio in
Sassari, via M. Zanfarino n. 58 sono elettivamente domiciliati,
CONVENUTI
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI: per parte attrice: “- si insiste nella revoca dell'ordinanza istruttoria, nella parte in cui non ha ritenuto ammissibili le prove dedotte da questa difesa nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. Si confermano le conclusioni di cui all'atto di citazione cosi come modificate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che di seguito si riportano. In via principale 1) respinta ogni contraria istanza, conclusione, eccezione e deduzione;
2) pronunciare sentenza di accertamento dell'esistenza della servitù a carico del fondo servente di proprietà del Sig. IN, a favore del fondo dominante di proprietà del Sig. NU e/o accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio per intervenuta usucapione ultraventennale e per lo effetto condannare parte
pagina 1 di 9 convenuta a cessare gli impedimenti e le turbative dell'esercizio di tale diritto e ripristinare lo stato dei luoghi attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli e gli impedimenti con l'originaria ampiezza della strada parti a 2,5 m, in modo tale da consentire la viabilità presente e futura del tragitto di accesso al fondo dominante;
3) disporre ai sensi dell'art. 1079 c.c. il risarcimento, pari alla somma di euro
5.000,00 o ulteriore accertanda in causa, stanti i pregiudizi derivati al Sig. NU in conseguenza delle condotte del Sig. IN;In via residuale 4) accertata la violazione dell'art. 892 c.c. disporre ai sensi dell'art. 894 c.c. la rimozione da parte del Sig. IN degli alberi che non siano posti alle distanze, normativamente fissate, dalla proprietà del Sig. NU;5) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per parte convenuta: “Voglia lìIll.mo Giudice adito (a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AR RI e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio con relativa pronuncia sul punto in ordine alle spese di lite;
(b) accertare il difetto del titolo costitutivo e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza della servitù di passaggio così come indicata in atto di citazione in favore del Sig. NU
AN;
(c) respingere, in quanto completamente infondata in fatto e in diritto la richiesta di risarcimento ex art. 1079 c.c. formulata dall'attore;
(d) respingere, in quanto completamente infondata in fatto e in diritto, anche e soprattutto all'esito dello specifico accertamento svolto sul punto dal
C.T.U., la richiesta di rimozione di alberi, ex art. 892 c.c;
(e) accogliere la domanda riconvenzionale svolta da IN HE e, per l'effetto, dichiarare accertato, all'esito della C.T.U. svolta dal tecnico incaricato Geom. Nicola Angelo Murgia, il diritto di passaggio per il fondo intercluso distinto al NCT del Comune di Sorso (SS) al F. 17 Mapp. 178 e 179, di proprietà di NU AN, determinandone il posizionamento lungo il confine tra i fondi confinanti distinti al N.C.T. del Comune di Sorso (SS) al F
17 Mapp. 88 (di proprietà di IN HE) e al F. 17 Mapp. 429 (di proprietà di UL OR), dall'ingresso sulla S.S. 200, per la lunghezza di mt. 84,00, ovvero, sino a mt.3 dopo la linea di confine delle proprietà UL e NU, e per una larghezza pari a mt. 3,00;
(f) conseguentemente, porre a carico di NU AN, nella sua qualità di proprietario del fondo dominante l'indennità, ex art. 1053
c.c, come determinata dal C.T.U. (€ 463,31), in favore di IN HE, nella sua qualità di proprietario del fondo servente;
(g) con vittoria di spese e onorari come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la
pagina 2 di 9
ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato NU AN ha convenuto in giudizio IN HE e
AR RI.
Premesso di essere comproprietario in regime di separazione dei beni con la moglie, AV AT, del terreno sito in Comune di Sorso, loc. Bellimpiazza, distinto al C.T. al foglio 17, particella 178 e 179 e che detto terreno confinava con il terreno, posseduto dal IN e di proprietà della AR, distinto al
C.T. al foglio 17, mappale 88 e col terreno di proprietà del Sig. UL, distinto al C.T. al foglio 17, mappale 429, ha dedotto che per accedere al terreno era stata costituita una servitù di passaggio dai danti causa dei Sigg. NU, UL e IN posta lungo il confine fra le proprietà dei Sigg.
AR/UL e AR/NU come risultava dall'allegato B dell'atto notarile, rogito notaio
Vincenzo Lojacono del 25.11.1986 repertorio n° 41665 raccolta n° 8579 in atti, da cui era possibile dedurre che l'ampiezza del tragitto di accesso alla proprietà dell'odierna parte attrice era pari a 2,5 m e permetteva agevolmente il passaggio.
Ha lamentato che i convenuti avevano posto in essere delle condotte che rendevano gravoso e quasi impossibile l'esercizio della servitù da parte sua e, segnatamente:
- nel settembre del 2018 aveva constatato la rimozione coatta da parte di sconosciuti del proprio
contatore elettrico (non più funzionante) e la contestuale installazione di un nuovo contatore, intestato alla convenuta RI AR, e posto all'ingresso della servitù così da ostruirne
l'ingresso, nonché che il percorso di accesso al proprio fondo era
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