Trib. Ancona, sentenza 15/05/2024, n. 986

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 15/05/2024, n. 986
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 986
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 3510/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
S C Presidente;

A D T Giudice;

L S Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3510/2018 promossa da:
– con C.f.: -, elett.te dom.to (anche Parte_1 C.F._1 telematicamente) presso l'avv. MAURIZIA ALESSANDRA SACCHI, da cui è rappresentato e difeso giusta delega in atti;

RICORRENTE contro
– con C.f.: -. elett.te Controparte_1 C.F._2 dom.ta (anche telematicamente) presso l'avv. MARCO POLITA da cui à rappresentata e difesa per procura in virtù di procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;

INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale;

CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 20/12/2023;

PARTE RICORRENTE, come da foglio di p.c. depositato in data 19/12/2023, ovvero
[dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con addebito della separazione alla sig.ra ed alle
[...] Controparte_1 seguenti CONDIZIONI]:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo essi fissare la dimora ove lo riterranno più opportuno.
pagina 1 di 23 - Il figlio sarà affidato esclusivamente al padre con possibilità per la madre di vederlo previo Per_1 accordo re e secondo le esigenze del minore e, comunque, nei termini e nelle modalità concordate tra le parti all'udienza del 18.05.2022 ed a quella successiva del 26.07.2022, ovvero limitatamente alla giornata del martedì, con prelievo del minore dall'abitazione del alle ore Pt_1
14,00 (dalle 13,00 durante il periodo scolastico) e sino alle 21,00.
- Nulla per il reciproco mantenimento poiché entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e stante la rinuncia della resistente alla domanda di mantenimento inizialmente proposta (Cfr. I memoria ex art. 183 VI comma cpc parte resistente depositata in data 7.1.2021).
- La sig.ra corrisponderà al sig. la somma di € Controparte_1 Parte_1
250,00 al m ogni mese, quale conc ntenimento del figlio oltre metà delle spese di carattere straordinario medico e scolastico che si renderanno Per_1 necessarie per il figlio.
- La casa coniugale sita a Loreto in Via Banderuola 5, di proprietà esclusiva del sig. Parte_1 viene assegnata allo stesso, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti e che vi abiterà con il figlio.
- L'autovettura Toyota targata Y232CZ di proprietà del sig. viene assegnata allo Parte_1 stesso.
- I coniugi presteranno il reciproco consenso al rilascio del passaporto […];
Chiede inoltre che venga dichiarata la attuale residenza della resistente da ultimo modificata unita- mente al contratto di locazione.
Vinte le spese anche di CTU”;
PARTE RESISTENTE, come da foglio di p.c. depositato in data 05/12/2023, ovvero:
A) Dichiarare la separazione dei coniugi;

B) Disporre la collocazione del minore presso l'abitazione del padre Per_1 Parte_1

[...]
C) Dichiarare il coaffidamento del minore ad entrambi i genitori;

D) Dichiarare che la madre ha diritto di tenere con sé il Controparte_1 figlio il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00;

E) Dichiarare che la Sig.ra nel periodo in cui presta Controparte_1 attività lavorativa anche part-time, come è attualmente, deve corrispondere per il mantenimento di
€ 100,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
Per_1

F) Respingere la domanda di addebito posto che la separazione - e così la crisi – risale al 2015 e quindi a tre anni prima dal deposito del ricorso;

G) Condannare il Sig. alla refusione delle spese legali tenuto conto che lo Parte_1 stesso ha depositato be corso di causa con richieste non accolte nonché una denuncia penale contro la resistente conclusasi con la assoluzione e dei prelevamenti illegittimi effettuati dal Sig. ul c/c di ”;
Pt_1 Per_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con il ricorso in atti, chiedeva la pronuncia della separazione dal Parte_1 coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio, in Controparte_1 data 20/08/2005, a Cracovia (registrato agli atti del Comune di Loreto dell'anno parte 2, serie C, numero 31), precisando che dall'unione era nato (in data 13/5/2009) un figlio, , riconosciuto Per_1
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affetto da “sindrome dello spettro autistico”;
che detta unione era entrata improvvisamente in crisi dalla metà dell'anno 2017 sia a causa delle frequenti assenze della donna - che aveva iniziato a uscire tutte le sere, rientrando a tarda notte o il giorno seguente e finanche ad assentarsi da casa per più giorni -, sia a causa della scoperta di una relazione extraconiugale con un altro uomo (a seguito di accertamento investigativo e, poi, confermata da suoi conoscenti in quanto la moglie non aveva alcuna remora a scambiare con l'amante effusioni anche in pubblico), sia, ancora, a causa delle condotte aggressive e violente che la moglie aveva iniziato a tenere non solo ai suoi danni, incurante della presenza del figlio minore, ma anche di quest'ultimo, rimproverandolo con toni aspri e gridando, nonostante le reazioni emotivo-comportamentali di che, in tali occasioni Per_1 si teneva la testa con le mani, sbattendola a terra e urlando anche lui. Il ricorrente ipotizzava, inoltre, la presenza di disturbi alimentari nella donna (anoressia/bulimia), essendo solita la stessa passare ore in bagno dopo la cena (la stessa salterebbe il pranzo per poi mangiare, o meglio “fare grandi abbuffate” la sera), molto verosimilmente per provocare il vomito;
anche siffatto atteggiamento avrebbe avuto conseguente negative su che non capiva il perché la Per_1 madre passasse delle ore in bagno. Conseguentemente, il padre aveva iniziato ad aver cura dell'alimentazione di , ad aiutarlo a fare i compiti, a relazionarsi, in via esclusiva, Per_1 con le educatrici assegnate dagli Assistenti Sociali del Comune di Loreto, e con le insegnanti della scuola del figlio, aggiungendo che la signora disapproverebbe il metodo CP_1 educativo italiano. Ancora, la odierna resistente trascurava la pulizia e l'ordine della casa coniugale, nonostante non avesse un lavoro esterno, per cui era libera per gran parte della giornata.
Per tutti tali motivi, chiedeva che la separazione fosse pronunciata con addebito nei confronti della moglie, che il minore venisse affidato ad esso ricorrente in via esclusiva, con assegnazione della casa coniugale di Loreto, dallo stesso acquistata prima del matrimonio, in cui avrebbe continuato a vivere con e che gli fosse riconosciuto un contributo al Per_1 mantenimento di questi, da parte della madre, nella misura di Euro 250 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e con assegnazione a lui, altresì, del veicolo Toyota, targata Y232CZ, peraltro di sua proprietà.

2. La resistente, nel costituirsi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di addebito della separazione alla stessa e delle condizioni idonee a derogare alla regola dell'affidamento condiviso del figlio minore.
In relazione alla richiesta di addebito per violazione della fedeltà coniugale, eccepiva che il rapporto – non altrimenti definito - con tale collocato temporalmente Persona_2 tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio dell'anno 2018, era nato quando le parti vivevano già da più di anno da separati in casa, a causa delle continue liti, e conducevano vite del tutto separate e autonome. Conseguentemente, l'assunto tradimento non avrebbe potuto riguardarsi quale causa della fine del rapporto matrimoniale.
Secondo la ricostruzione di parte resistente, l'unione coniugale aveva cominciato a presentare i primi segnali di criticità nel corso dell'anno 2015, dopo che era stata diagnostica al figlio una “sindrome dello spettro autistico”. E questo perché, a detta della Per_1 resistente, a tale diagnosi i genitori avevano reagito in maniera completamente opposta: mentre ella resistente avrebbe risposto alla notizia in maniera costruttiva, affidandosi ai migliori specialisti (come psicologi, logopedisti ed esperti dell'apprendimento) e prestando completa assistenza al figlio (come, invero, aveva sempre fatto, sin dalla sua nascita), il ricorrente Per_1
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avrebbe iniziato ad estraniarsi dal contesto familiare, trascorrendo gran parte della giornata al lavoro e, comunque, dedicando il proprio tempo libero agli amici e ai suoi hobbies (alla bicicletta e alla musica), esasperando ancor di più la già scarsa collaborazione al nucleo familiare manifestata sin da quando il figlio era nato e non vi era stata ancora la diagnosi in parola, rimanendo sordo alle richieste di aiuto della moglie.
Quest'ultima, conseguentemente, che in passato aveva svolto l'attività di fotografa e pittrice, era costretta a relegare tale attività ad hobby occasionale, cui dedicarsi nel pochissimo tempo in cui non era impegnata nella cura della famiglia e, segnatamente, di , Per_1 allestendo o partecipando a pochissime mostre di guisa che aveva finito col perdere completamente la sua indipendenza economica. Peranto, già nell'anno 2016, venuti meno qualsiasi forma di affectio e i rapporti fisici tra coniugi, la resistente aveva informato il marito di voler di fatto mantenere il loro rapporto solo in via meramente formale, per il bene di
, in attesa che questi fosse stato in grado di comprendere e superare la separazione Per_1 dei genitori. Era in quel contesto che la resistente aveva cercato di coltivare nuove amicizie, eminentemente al fine di riacquistare un ruolo nel mondo della fotografia e dell'arte, tanto che le uscite serali e anche le assenze per due/tre giorni da casa erano in realtà avvenute per motivi di lavoro, avendo la deducente partecipato come espositore ad alcune mostre (ad es. a Cesena e a Forlì), circostanza di cui il ricorrente era perfettamente al corrente.
Secondo la resistente, il marito non aveva accettato l'iniziativa dalla stessa
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