Trib. Parma, sentenza 05/11/2024, n. 864
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Testo completo
N. R.G. 864/2024
RE BBLICA ITANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
864/2024 RG., promossa da:
' rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al Parte 1
ricorso, dall'Avv. Giada Pugnetti del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Sant'Ilario d'Enza (RE), Via
Indipendenza n. 2/C;
RICORRENTE
contro
C.F. P.IVA 1 con Controparte 1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 26.08.2024, Parte 1 adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"-In via principale,
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a beneficiare della "Carta del docente" di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici:
2018/2019;
2019/2020;
2020/2021;
2021/2022;
2022/2023, o per quei diversi anni scolastici che saranno accertati in sede di giudizio, per l'importo di € 500,00 annui.
2) Conseguentemente, condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente tramite la Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, o altro equipollente, la somma di euro 500,00 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato nella scuola statale, attivando a tal fine le necessarie procedure amministrative, in conformità a quanto avvenuto negli stessi anni scolastici per i docenti a tempo indeterminato dell'amministrazione scolastica statale. Per un importo complessivo pari a € 2.500,00, o quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, oltre accessori come per legge, oppure
In via subordinata, riconoscere detto importo di € 2.500,00, o quella somma maggiore o minore che sarà stabilita dal Giudice anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva in
giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti
dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 05.11.2024, previa dichiarazione di contumacia dell'
Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti
difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente insegnante vincitrice del concorso indetto con D.D. n. 499/2020 per
l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado e attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova con decorrenza giuridica dal 01.09.2023 - ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo Controparte_1
determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att.
c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Milano con sentenza
23/12/2022, n. 3110, Dott.ssa Chiara Colosimo: "ai sensi dell'art. 1, co. 121, L. n.
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
,
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno
confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo