Trib. Latina, sentenza 21/11/2024, n. 1293
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3692/2022 R.G. promossa da
UC PA, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Michele Romano;
contro
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Cassoni;
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 16.11.2022, SQ LA proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 05720210039625981000, notificatale a mezzo PEC in data 7.11.2022, recante carichi contributivi previdenziali iscritti a ruolo dalla Cassa Forense e relativi alle annualità dal 2016 al 2019, per un importo di € 15.187,64.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità della notificazione del titolo opposto -in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata non censito nei pubblichi elenchi- nonché la nullità della cartella in quanto carente rispetto alle causali di riferimento della sorte ingiunta e ai criteri di calcolo utilizzati per determinare gli accessori, nonché in quanto priva della attestazione di conformità all'originale. Eccepiva poi, la prescrizione parziale dei crediti ingiunti, quantomeno con riferimento all'annualità 2016.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa -celebrata con modalità a trattazione scritta così come indicato in epigrafe-, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa della motivazione contestuale.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve essere preliminarmente scrutinata, e respinta, l'eccezione attorea di difetto di ius postulandi in capo all'avv. Sandra Cassoni per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sol che si consideri che la procura alle liti acclusa alla memoria di costituzione risulta sottoscritta digitalmente non solo dall'avv. Cassoni ma anche dal dott. Nicola Pullano quale Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio LAZIO, come da procura speciale autenticata per atto Notaio Andrea De Nicola - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28.04.2022, depositata telematicamente in data
30.10.2024.
Quanto all'ulteriore eccezione attorea di 'inammissibilità' della memoria di costituzione in giudizio dell'Agenzia, fondata sul dedotto mancato rispetto, da parte dell'avv. Cassoni, dei criteri di redazione degli atti processuali di cui al D.M. 7 agosto 2023 n. 110, basti rilevare che, in ogni caso, la violazione dei predetti criteri non inciderebbe sulla validità dell'atto processuale ma potrebbe al più essere valorizzata in sede di liquidazione delle spese processuali.
Anche questa eccezione, allora, per come formulata, deve essere disattesa.
Ciò posto, volgendo allo scrutinio della controversia, giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro
a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre
2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Agenzia delle Entrate
Riscossione) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla
cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3692/2022 R.G. promossa da
UC PA, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Michele Romano;
contro
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Cassoni;
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 16.11.2022, SQ LA proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 05720210039625981000, notificatale a mezzo PEC in data 7.11.2022, recante carichi contributivi previdenziali iscritti a ruolo dalla Cassa Forense e relativi alle annualità dal 2016 al 2019, per un importo di € 15.187,64.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità della notificazione del titolo opposto -in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata non censito nei pubblichi elenchi- nonché la nullità della cartella in quanto carente rispetto alle causali di riferimento della sorte ingiunta e ai criteri di calcolo utilizzati per determinare gli accessori, nonché in quanto priva della attestazione di conformità all'originale. Eccepiva poi, la prescrizione parziale dei crediti ingiunti, quantomeno con riferimento all'annualità 2016.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa -celebrata con modalità a trattazione scritta così come indicato in epigrafe-, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa della motivazione contestuale.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve essere preliminarmente scrutinata, e respinta, l'eccezione attorea di difetto di ius postulandi in capo all'avv. Sandra Cassoni per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sol che si consideri che la procura alle liti acclusa alla memoria di costituzione risulta sottoscritta digitalmente non solo dall'avv. Cassoni ma anche dal dott. Nicola Pullano quale Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio LAZIO, come da procura speciale autenticata per atto Notaio Andrea De Nicola - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28.04.2022, depositata telematicamente in data
30.10.2024.
Quanto all'ulteriore eccezione attorea di 'inammissibilità' della memoria di costituzione in giudizio dell'Agenzia, fondata sul dedotto mancato rispetto, da parte dell'avv. Cassoni, dei criteri di redazione degli atti processuali di cui al D.M. 7 agosto 2023 n. 110, basti rilevare che, in ogni caso, la violazione dei predetti criteri non inciderebbe sulla validità dell'atto processuale ma potrebbe al più essere valorizzata in sede di liquidazione delle spese processuali.
Anche questa eccezione, allora, per come formulata, deve essere disattesa.
Ciò posto, volgendo allo scrutinio della controversia, giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro
a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre
2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Agenzia delle Entrate
Riscossione) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla
cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
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