Trib. Spoleto, sentenza 04/07/2024, n. 607
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Testo completo
N. 2743/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati
Dott.ssa S T – Presidente;
Dott.ssa M M - Giudice rel;
Dott. A C – Giudice;
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2743/2019 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 febbraio 2024, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Gualdo Tadino, Parte_1 C.F._1
Via Casimiri n. 27, presso e nello Studio dell'Avv. Tiziana Fusaro che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione;
e
(C.F. ), elett. dom.to ai fini del presente giudizio in Controparte_1 C.F._2
Città di Castello (PG), Via A. Gramsci n. 1/bis, presso l'Avv. B P che lo rappresenta e difende in forza del decreto n. 9156/2020 del 05/12/2020 emesso dal Tribunale di Perugia;
- PARTE ATTRICE - nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla Controparte_2 C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Antonietta Belluccini (c.f. ) C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foligno (PG), Via Oberdan n. 113;
- PARTE CONVENUTA -
pagina 1 di 15 e con l'intervento del
Pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto
Oggetto: Dichiarazione giudiziale della paternità;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc del 15 febbraio
2024(procedimento a trattazione cartolare, ex art. 127 ter cpc) da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Spoleto al fine di Parte_1
sentir dichiarare che il è padre del minore , nato il 17/04/2008. Controparte_2 Controparte_1
A sostegno della domanda, l'Attrice ha in sintesi esposto che:
- negli anni 2006/2007, aveva avuto una relazione sentimentale con durante la quale era Controparte_2
stato concepito il figlio , riconosciuto alla nascita dalla sola madre in quanto il padre era assente CP_1
al momento del parto ed è rimasto inerte negli anni successivi. Subito dopo il concepimento, infatti, erano insorte delle incomprensioni nella coppia che avevano portato alla cessazione della relazione sentimentale;
- il già durante la gravidanza, era perfettamente consapevole di essere il padre del nascituro, CP_2
tanto da fare visite - seppure sporadiche - alla Ricorrente. Dopo la nascita di , avrebbe CP_1
frequentato il figlio molto di rado;
- avrebbe quindi acquisito la consapevolezza che il è suo padre, posto che questi si CP_1 CP_2
sarebbe sempre qualificato come tale sia nei confronti del figlio che di terze persone;
- negli ultimi anni, le visite del Laureti al figlio sarebbero diventate sempre meno frequenti ed il ragazzo, fortemente mortificato della scarsa partecipazione del padre nella sua vita, avrebbe iniziato a maturare nei suoi confronti dei sentimenti di rifiuto;
- il si sarebbe sempre rifiutato di presentarsi all'ufficio anagrafe per effettuare il riconoscimento CP_2
di come anche di provvedere a contribuire al mantenimento del figlio, nonché ad essere CP_1
maggiormente partecipe della sua vita.
pagina 2 di 15
Sulla base di quanto sopra, l'Attrice ha concluso per l'emissione di una sentenza costitutiva che dichiarasse la paternità dell'odierno convenuto. Ha chiesto, altresì, prevedersi le condizioni inerenti all'affido e il mantenimento del figlio, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno causato al figlio e alla madre per la sua assenza negli anni passati, nonché al rimborso delle spese anticipate dalla madre per il suo mantenimento in tale lasso temporale.
A seguito di un primo rinvio dell'udienza, è stato integrato il litisconsorzio nei confronti del minore,
, rappresentato dal Curatore speciale, Avv. B P, la quale si è associata Controparte_1 alle richieste dell'Attrice.
si è poi costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 8.10.2021, non Controparte_2
opponendosi alle indagini finalizzate ad accertare la paternità del medesimo, ma chiedendo una diversa regolamentazione dell'affido e del mantenimento del minore.
Il Giudice, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha disposto c.t.u. diretta ad effettuare il test comparativo del DNA tra il minore e il presunto padre.
Depositato l'elaborato e ritenuta la causa matura per la decisione sullo status, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che si è tenuta in data 6.12.2022, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 291/2023 pubblicata in data 18.03.2023 e passata in giudicato il
22.05.2023, il Tribunale ha accertato che nato in Bosnia-Erzegovina il 20/05/1988, è il Controparte_2
padre naturale di nato a Foligno il 17/04/2008, rimettendo al prosieguo ogni Controparte_1
determinazione sulle ulteriori domande avanzate dalla parte Attrice.
Con ordinanza del 14.06.2023, acquisita la documentazione reddituale delle parti, il Giudice Istruttore ha disposto in via provvisoria l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio nella CP_2 misura di € 200,00 oltre il rimborso del 50% delle pese straordinarie.
Esperita l'attività istruttoria tramite acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali del
[...]
dei , nonché tramite la escussione dei testi Controparte_3 Controparte_4 indicati dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.01.2024.
pagina 3 di 15
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, l'udienza di pc come sopra fissata è stata lievemente differita d'ufficio sino all'udienza del 14.02.2024, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 15.04.2024 e 6.05.2024).
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, quanto alla eccezione di nullità dell'atto di citazione in rinnovazione sollevata dal
Convenuto in comparsa di costituzione e reiterata anche negli scritti conclusionali, già implicitamente rigettata dal Giudice Istruttore, ritiene il Collegio vada disattesa.
Più in radice, a detta del Convenuto, l'atto di citazione in rinnovazione sarebbe nullo in quanto: - a) privo della procura alle liti rilasciata dall'Attrice al Difensore;
- b) mancherebbe la prova della notifica del verbale di udienza contenente la decisione con il quale il Giudice ha autorizzato la citazione in rinnovazione;
- c) mancherebbe l'attestazione di conformità.
Ora, quanto alla doglianza sub a) si rileva, da un esame degli atti di causa, la presenza di procura alle liti rilasciata da all'Avv. Fusaro, acclusa all'atto introduttivo del giudizio datato Parte_1
4.12.2019 e depositata unitamente all'atto di citazione al momento della iscrizione della causa a ruolo.
A ciò si aggiunga pure che l'atto di citazione in rinnovazione, nella parte introduttiva, contiene specifico riferimento al mandato conferito.
A tal proposito, si richiama l'orientamento di legittimità indicato anche dalla parte Attrice nelle note autorizzate secondo cui “la mancanza della procura nell'atto in rinnovazione non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull'originario atto di citazione, abilitando il difensore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è stata conferita ivi compresa la rinnovazione della notificazione dell'atto” (cfr., sul punto, Cass. Civile Sez. I n.
3297/2000). E ancora, nella medesima direzione, la Suprema Corte sul tema: “La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come “prius” temporale ed è sempre un”prius” logico dell'attività svolta dal
pagina 4 di 15 difensore tecnico, in ragione del conferimento dello “ius postulandi” che esso attribuisce” (cfr., Cass., sez. II, 3 giugno 2020, n. 10450).
Sicché, non essendo necessari ai fini della validità dell'atto di citazione in rinnovazione né del rilascio di una nuova procura, né tanto meno dell'allegazione del mandato originariamente conferito, la doglianza è infondata.
Prive di pregio sono pure le ulteriori doglianze di cui al sub b) e c) sopra indicati.
E invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Convenuto, ai fini della validità dell'atto di citazione in rinnovazione, è necessaria unicamente la notifica di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'articolo 163 cpc, richiamandosi al riguardo le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 30722/2023.
Più in radice la Cassazione, nella pronuncia sopra richiamata, ha concluso proprio per la nullità della rinnovazione della citazione attuata mediante la combinazione del primo atto di citazione con
l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, evidenziando che “l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
chiarezza che manca - evidentemente- laddove la parte si veda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati
Dott.ssa S T – Presidente;
Dott.ssa M M - Giudice rel;
Dott. A C – Giudice;
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2743/2019 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 febbraio 2024, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Gualdo Tadino, Parte_1 C.F._1
Via Casimiri n. 27, presso e nello Studio dell'Avv. Tiziana Fusaro che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione;
e
(C.F. ), elett. dom.to ai fini del presente giudizio in Controparte_1 C.F._2
Città di Castello (PG), Via A. Gramsci n. 1/bis, presso l'Avv. B P che lo rappresenta e difende in forza del decreto n. 9156/2020 del 05/12/2020 emesso dal Tribunale di Perugia;
- PARTE ATTRICE - nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla Controparte_2 C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Antonietta Belluccini (c.f. ) C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foligno (PG), Via Oberdan n. 113;
- PARTE CONVENUTA -
pagina 1 di 15 e con l'intervento del
Pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto
Oggetto: Dichiarazione giudiziale della paternità;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc del 15 febbraio
2024(procedimento a trattazione cartolare, ex art. 127 ter cpc) da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Spoleto al fine di Parte_1
sentir dichiarare che il è padre del minore , nato il 17/04/2008. Controparte_2 Controparte_1
A sostegno della domanda, l'Attrice ha in sintesi esposto che:
- negli anni 2006/2007, aveva avuto una relazione sentimentale con durante la quale era Controparte_2
stato concepito il figlio , riconosciuto alla nascita dalla sola madre in quanto il padre era assente CP_1
al momento del parto ed è rimasto inerte negli anni successivi. Subito dopo il concepimento, infatti, erano insorte delle incomprensioni nella coppia che avevano portato alla cessazione della relazione sentimentale;
- il già durante la gravidanza, era perfettamente consapevole di essere il padre del nascituro, CP_2
tanto da fare visite - seppure sporadiche - alla Ricorrente. Dopo la nascita di , avrebbe CP_1
frequentato il figlio molto di rado;
- avrebbe quindi acquisito la consapevolezza che il è suo padre, posto che questi si CP_1 CP_2
sarebbe sempre qualificato come tale sia nei confronti del figlio che di terze persone;
- negli ultimi anni, le visite del Laureti al figlio sarebbero diventate sempre meno frequenti ed il ragazzo, fortemente mortificato della scarsa partecipazione del padre nella sua vita, avrebbe iniziato a maturare nei suoi confronti dei sentimenti di rifiuto;
- il si sarebbe sempre rifiutato di presentarsi all'ufficio anagrafe per effettuare il riconoscimento CP_2
di come anche di provvedere a contribuire al mantenimento del figlio, nonché ad essere CP_1
maggiormente partecipe della sua vita.
pagina 2 di 15
Sulla base di quanto sopra, l'Attrice ha concluso per l'emissione di una sentenza costitutiva che dichiarasse la paternità dell'odierno convenuto. Ha chiesto, altresì, prevedersi le condizioni inerenti all'affido e il mantenimento del figlio, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno causato al figlio e alla madre per la sua assenza negli anni passati, nonché al rimborso delle spese anticipate dalla madre per il suo mantenimento in tale lasso temporale.
A seguito di un primo rinvio dell'udienza, è stato integrato il litisconsorzio nei confronti del minore,
, rappresentato dal Curatore speciale, Avv. B P, la quale si è associata Controparte_1 alle richieste dell'Attrice.
si è poi costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 8.10.2021, non Controparte_2
opponendosi alle indagini finalizzate ad accertare la paternità del medesimo, ma chiedendo una diversa regolamentazione dell'affido e del mantenimento del minore.
Il Giudice, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha disposto c.t.u. diretta ad effettuare il test comparativo del DNA tra il minore e il presunto padre.
Depositato l'elaborato e ritenuta la causa matura per la decisione sullo status, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che si è tenuta in data 6.12.2022, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 291/2023 pubblicata in data 18.03.2023 e passata in giudicato il
22.05.2023, il Tribunale ha accertato che nato in Bosnia-Erzegovina il 20/05/1988, è il Controparte_2
padre naturale di nato a Foligno il 17/04/2008, rimettendo al prosieguo ogni Controparte_1
determinazione sulle ulteriori domande avanzate dalla parte Attrice.
Con ordinanza del 14.06.2023, acquisita la documentazione reddituale delle parti, il Giudice Istruttore ha disposto in via provvisoria l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio nella CP_2 misura di € 200,00 oltre il rimborso del 50% delle pese straordinarie.
Esperita l'attività istruttoria tramite acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali del
[...]
dei , nonché tramite la escussione dei testi Controparte_3 Controparte_4 indicati dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.01.2024.
pagina 3 di 15
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, l'udienza di pc come sopra fissata è stata lievemente differita d'ufficio sino all'udienza del 14.02.2024, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 15.04.2024 e 6.05.2024).
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, quanto alla eccezione di nullità dell'atto di citazione in rinnovazione sollevata dal
Convenuto in comparsa di costituzione e reiterata anche negli scritti conclusionali, già implicitamente rigettata dal Giudice Istruttore, ritiene il Collegio vada disattesa.
Più in radice, a detta del Convenuto, l'atto di citazione in rinnovazione sarebbe nullo in quanto: - a) privo della procura alle liti rilasciata dall'Attrice al Difensore;
- b) mancherebbe la prova della notifica del verbale di udienza contenente la decisione con il quale il Giudice ha autorizzato la citazione in rinnovazione;
- c) mancherebbe l'attestazione di conformità.
Ora, quanto alla doglianza sub a) si rileva, da un esame degli atti di causa, la presenza di procura alle liti rilasciata da all'Avv. Fusaro, acclusa all'atto introduttivo del giudizio datato Parte_1
4.12.2019 e depositata unitamente all'atto di citazione al momento della iscrizione della causa a ruolo.
A ciò si aggiunga pure che l'atto di citazione in rinnovazione, nella parte introduttiva, contiene specifico riferimento al mandato conferito.
A tal proposito, si richiama l'orientamento di legittimità indicato anche dalla parte Attrice nelle note autorizzate secondo cui “la mancanza della procura nell'atto in rinnovazione non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull'originario atto di citazione, abilitando il difensore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è stata conferita ivi compresa la rinnovazione della notificazione dell'atto” (cfr., sul punto, Cass. Civile Sez. I n.
3297/2000). E ancora, nella medesima direzione, la Suprema Corte sul tema: “La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come “prius” temporale ed è sempre un”prius” logico dell'attività svolta dal
pagina 4 di 15 difensore tecnico, in ragione del conferimento dello “ius postulandi” che esso attribuisce” (cfr., Cass., sez. II, 3 giugno 2020, n. 10450).
Sicché, non essendo necessari ai fini della validità dell'atto di citazione in rinnovazione né del rilascio di una nuova procura, né tanto meno dell'allegazione del mandato originariamente conferito, la doglianza è infondata.
Prive di pregio sono pure le ulteriori doglianze di cui al sub b) e c) sopra indicati.
E invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Convenuto, ai fini della validità dell'atto di citazione in rinnovazione, è necessaria unicamente la notifica di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'articolo 163 cpc, richiamandosi al riguardo le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 30722/2023.
Più in radice la Cassazione, nella pronuncia sopra richiamata, ha concluso proprio per la nullità della rinnovazione della citazione attuata mediante la combinazione del primo atto di citazione con
l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, evidenziando che “l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
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