Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 80
TRIB Avezzano
Sentenza
11 febbraio 2025
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11 febbraio 2025
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TRIB Avezzano
Sentenza
11 febbraio 2025
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11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 567/2024
tra
GE NI, AL GI
RICORRENTI
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLATICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA
RESISTENTI
Oggi 11/02/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. BRAGHINI SALVATORE;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. BRAGHINI SALVATORE si riporta al ricorso e alle note conclusive. Dà atto di aver depositato documentazione relativa alla permanenza nel circuito scolastico anche per il corrente anno 2024/2025. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle ricorrenti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 567/2024, promossa da:
NI GE (C.F. [...]), GI AL
(C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Braghini Salvatore
RICORRENTI
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80255230585),
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III,
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA (C.F.
80007350665), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025, le ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
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NI GE e GI LE adivano con ricorso ex art. 414 c.p.c.
l'intestato Tribunale, per ivi sentire accertare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la
Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli aa.ss. dal 2015/2016 al
2023/2024 (NI GE) e l'a.s. 2022/2023 (GI LE) e, per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO all'assegnazione della somma di € 4.500,00 in favore della NI e di € 500,00 in favore della GI.
Esponeva, in particolare, la NI di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo 22.01.2016 al 30.06.2016 presso l'Istituto Magistrale “B. Croce” di
Avezzano, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 27.10.2016 al 30.06.2017 presso l'I.C. “A. Argoli” di Tagliacozzo, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 3.10.2017 al 30.06.2018 presso il medesimo I.C. “A. Argoli” di
Tagliacozzo, per complessive 10 ore settimanali;
- nel periodo 06.10.2018 al 30.06.2019 presso il medesimo Istituto, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 16.09.2019 al 30.06.2020 presso il medesimo Istituto, per complessive 10 ore settimanali;
- nel periodo 18.09.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore
“Torlonia - Bellisario” di Avezzano, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 04.09.2021 al 30.06.2022 presso il medesimo Istituto d'Istruzione
Superiore “Torlonia - Bellisario” di Avezzano, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 03.09.2022 al 30.06.2023 presso il medesimo Istituto, per complessive 9 ore settimanali;
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- nel periodo 01.09.2023 al 30.06.2024 presso il medesimo Istituto, per complessive 18 ore settimanali;
Esponeva, in particolare, la GI di aver prestato servizio come docente supplente presso l'Istituto Magistrale “B. Croce” di Avezzano, assunta con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal 03.9.2022 e cessazione al 30.6.2023, per complessive 18 ore settimanali.
Tanto premesso le ricorrenti deducevano l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato).
Si costituivano il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, nonché
l'UFFICIO SCOALSTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III, AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia
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trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 567/2024
tra
GE NI, AL GI
RICORRENTI
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLATICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA
RESISTENTI
Oggi 11/02/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. BRAGHINI SALVATORE;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. BRAGHINI SALVATORE si riporta al ricorso e alle note conclusive. Dà atto di aver depositato documentazione relativa alla permanenza nel circuito scolastico anche per il corrente anno 2024/2025. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle ricorrenti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 567/2024, promossa da:
NI GE (C.F. [...]), GI AL
(C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Braghini Salvatore
RICORRENTI
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80255230585),
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III,
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA (C.F.
80007350665), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025, le ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 12
NI GE e GI LE adivano con ricorso ex art. 414 c.p.c.
l'intestato Tribunale, per ivi sentire accertare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la
Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli aa.ss. dal 2015/2016 al
2023/2024 (NI GE) e l'a.s. 2022/2023 (GI LE) e, per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO all'assegnazione della somma di € 4.500,00 in favore della NI e di € 500,00 in favore della GI.
Esponeva, in particolare, la NI di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo 22.01.2016 al 30.06.2016 presso l'Istituto Magistrale “B. Croce” di
Avezzano, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 27.10.2016 al 30.06.2017 presso l'I.C. “A. Argoli” di Tagliacozzo, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 3.10.2017 al 30.06.2018 presso il medesimo I.C. “A. Argoli” di
Tagliacozzo, per complessive 10 ore settimanali;
- nel periodo 06.10.2018 al 30.06.2019 presso il medesimo Istituto, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 16.09.2019 al 30.06.2020 presso il medesimo Istituto, per complessive 10 ore settimanali;
- nel periodo 18.09.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore
“Torlonia - Bellisario” di Avezzano, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 04.09.2021 al 30.06.2022 presso il medesimo Istituto d'Istruzione
Superiore “Torlonia - Bellisario” di Avezzano, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 03.09.2022 al 30.06.2023 presso il medesimo Istituto, per complessive 9 ore settimanali;
Pag. 3 di 12
- nel periodo 01.09.2023 al 30.06.2024 presso il medesimo Istituto, per complessive 18 ore settimanali;
Esponeva, in particolare, la GI di aver prestato servizio come docente supplente presso l'Istituto Magistrale “B. Croce” di Avezzano, assunta con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal 03.9.2022 e cessazione al 30.6.2023, per complessive 18 ore settimanali.
Tanto premesso le ricorrenti deducevano l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato).
Si costituivano il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, nonché
l'UFFICIO SCOALSTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO III, AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia
Pag. 4 di 12
trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di
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