Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 42
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Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 13137/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA e
c.f. CP_1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/07/2024, con cui e Parte_1 Parte_3 unitisi in matrimonio a Rodengo Saiano-BS in data 16.5.1998 (atto trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano-BS al numero 28, parte II, serie A, dell'anno 1998), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.7.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 26.1.2023;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Rodengo Saiano in data
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Tribunale Ordinario di Brescia
16.05.1998, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rodengo Saiano al n. 28 – Parte II – Serie A e nei Registri di Stato civile del Comune di Brescia al n. 100 – Parte II – Serie B (doc. 1 – 2);
Le parti concordano che il sig. continuerà a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, con un assegno Pt_2 mensile pari ad euro 500,00, a partire dalla sentenza di divorzio sino al 31.12.2027.
In merito alle spese straordinarie per il figlio si dispone quanto segue, così come da accordo raggiunto tra i coniugi: le spese straordinarie
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