Trib. Locri, sentenza 04/04/2024, n. 312
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Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa MA Fenucci, all'udienza del 04/04/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1372 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
ME TO (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC)
C/da Riposo snc
ricorrente contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Adornato, Valeria Grandizio, Ettore Triolo, Angelo Labrini,
Angela Fazio, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Viale
Calabria n.82, resistente
OGGETTO: pensione ai superstiti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
-che ha richiesto all'INPS la corresponsione della pensione di reversibilità in quanto superstite inabile, vivente a carico della madre pensionata IE
MA SA;
-che, con provvedimento del 21/06/2021, l'ente ha comunicato il rigetto della domanda in quanto: "non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare";
-che ha proposto ricorso amministrativo, ma non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comitato Provinciale entro il termine di 90 giorni;
-che l'INPS lo ha riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e portatore di handicap in condizione di gravità, sicché certamente si trova nella condizione di non poter svolgere una proficua attività lavorativa, con conseguente necessità di un sostentamento economico abituale da parte della madre, con la quale conviveva stabilmente presso dal 19.09.2006, in Bianco
(RC) alla via Garibaldi VI Trav. n. 15.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1)
Accertare l'incapacità in concreto del ricorrente di applicarsi a un lavoro proficuo sotto il profilo economico in relazione alle patologie rilevate all'epoca del decesso della madre;
2) Accertare per l'effetto il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di reversibilità sulla scorta del riconoscimento del suo stato di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% in possesso anche dei requisiti della vivenza a carico del lavoratore/pensionato deceduto e della non autosufficienza e per gli effetti della normativa vigente e per le motivazioni di cui in premessa o qualsivoglia motivazione;
3)
Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e maturandi con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di
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presentazione della domanda, al soddisfo o - in subordine - dalla data che diversamente dovesse risultare in corso di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'INPS eccependo l'improponibilità del ricorso per difetto di prova della presentazione della domanda amministrativa e concludendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 3/02/2023, è stata disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Preliminarmente va superata l'eccezione sollevata dall'I.N.P.S. relativa alla mancata prova della