Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9602

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9602
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 9602
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

n. 21306/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa C H -Presidente-
Dott.ssa M I R -Giudice -
Dott.ssa I S Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21306 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via dei Mille nr 16 presso lo studio degli avv.ti Rosanna Buonanno e
Giorgia Volpe che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Napoli alla via dei Mille nr 16 presso lo studio degli avv.ti Rosanna Buonanno e
pagina 1 di 7
Giorgia Volpe del Foro di Napoli che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
residente in [...]al corso Duca D'Aosta 86,
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
Conclusioni: All'udienza del 27.06.24, presente la parte ricorrente e quella interveniente, il difensore costituito per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di cui al ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-29 c.p.c. depositato il 19-10-2023, il ricorrente, in atti generalizzato, ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio emanata dalla Corte Distrettuale di Trutnov (Repubblica Ceca) n. 6C 171/2019-
62, del 16.06.2021, con la quale, come da traduzione asseverata in atti, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Napoli il
14.02.2003, da cui sono nati il 29.12.2005 (oggi maggiorenne) e Parte_2
il 29.09.2008. Persona_1
Rispetto ai figli della coppia, la regolamentazione dei regimi di affido e di mantenimento, richiamata nella pronuncia divorzile di cui sopra, risulta essere
pagina 2 di 7
quella di cui alle condizioni separative recepite, a seguito di accordo delle parti, con sentenza nr. 11 NC 352/2019-87 emessa dalla Corte distrettuale di Trutnov il 17.03.2020, come da traduzione asseverata in atti.
L'accordo recepito in sede giudiziale prevedeva l'affido dei figli, all'epoca entrambi minori, alla madre “per il periodo fino e dopo il Parte_3
divorzio dei genitori.
Recita quella sentenza che “il padre si impegna a pagare per il mantenimento del min ore
250 euro mensili e per il mantenimento del minore 250 euro mensili. Parte_2 Per_1
Questi alimenti sono pagabili entro ogni 15 giorno del mese alle mani della madre, con decorrenza dal 01.02.2020 e dopo a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nessuna delle parti ha diritto al rimborso delle spese processuali”.
Il ricorrente, rispetto all'assetto familiare sopra ricostruito, ha evidenziato il mutamento di fatto della collocazione del primo dei due figli della coppia,
, che si è volontariamente trasferito in Italia e ad oggi vive stabilmente
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