Trib. Firenze, sentenza 11/10/2024, n. 3155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 11/10/2024, n. 3155
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3155
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 7390/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore
Dott. U C Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 9.10.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ILARIA PERAI,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011

CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Come da NOTA depositata il 26/09/2024 per parte ricorrente: “Nel merito, accertare e dichiarare la persistenza del diritto dell' alla protezione umanitaria così come riconosciuto Parte_1 dal Tribunale di Catania con ordinanza del 21.02.2020 e per l'effetto annullare il decreto di revoca emesso dalla Questura di n. Cat.A12/2023/Immig.19 ed ogni atto ad esso correlato;
In subordine CP_1 accertare e dichiarare il diritto alla protezione residuale di cui all'art. 5 c. 6 D. Lvo 286/98 in relazione all'art. 8 CEDU e ordinare alla Questura competente per territorio il rilascio di un permesso di soggiorno convertibile in motivi di lavoro In ulteriore subordine ordinare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno della tipologia che sarà ritenuta di giustizia da parte di Codesta Autorità. Con vittoria di spese legali, accessori e CPA come per legge
”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 17.06.2023 avverso il decreto del Questore di Prato di revoca del permesso di soggiorno n. rilasciato per casi speciali e il contestuale rigetto Numero_1 della richiesta di conversione del titolo in uno per lavoro subordinato, Cat. A.12/2023 – 19 del 05.05.2023, notificato al ricorrente personalmente il 23.05.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 21.02.2022, presso la Questura di istanza di CP_1 conversione del permesso di soggiorno per casi speciali n. in permesso di Numero_1 soggiorno per lavoro subordinato. In data 05.05.2023, con decreto Cat. A.12/2023 – 19, notificato al ricorrente personalmente il 23.05.2023, il Questore della Provincia di Prato decretava la revoca del permesso di soggiorno per casi speciali e il rigetto della richiesta di conversione del titolo in quello per lavoro subordinato (doc. 1);
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della il ricorrente ha CP_1 rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Preliminarmente accogliere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del alla protezione umanitaria così come riconosciuto dal Tribunale di Parte_1
Catania con ordinanza del 21.02.2020 e per l'effetto annullare il decreto di revoca emesso dalla Questura
n. Cat.A12/2023/Immig.19 e ordinare alla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno In subordine ordinare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno della tipologia che sarà ritenuta di giustizia da parte di Codesta Autorità. Con vittoria di spese legali, accessori e CPA come per legge.”; la causa è stata assegnata al Giudice Relatore, che in data 21/06/2023 ha rigettato l'istanza di sospensione, non ravvisando i presupposti dei gravi motivi di sospensione, “avuto riguardo
pagina 2 di 7 alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come modificato dal DL 130/2020, che, per quanto attiene alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. Nel caso in esame, infatti, l'inserimento lavorativo dimostrato dal ricorrente a partire dal 2016 deve essere bilanciato, in sede di merito, alla luce del completo quadro istruttorio raccolto, con la pericolosità sociale emergente dalla condanna del GIP del Tribunale di
Prato ex art. 444 cpp n. 356 del 14.11.2019, irrevocabile il 06.01.2020, che non risulta presa in esame nel provvedimento di riconoscimento della protezione umanitaria da parte del Tribunale di Catania in data
21.02.2020”;
dal provvedimento della Questura impugnato, infatti, emergeva la condanna sopra indicata, che era stata presa in considerazione proprio per la revoca disposta dalla Questura;
successivamente, in data 22.01.2024, il Giudice Relatore delegato è intervenuto nuovamente sulla decisione di sospensiva, a seguito della seguente domanda cautelare svolta in corso di causa: “verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669- bis e ss. c.p.c., Voglia sospendere il provvedimento impugnato, Decreto emesso dalla Questura di n. 19 CP_1
Cat.A12/2023/Immig. E, contestualmente, ordinare alla stessa Questura di la restituzione della CP_1 ricevuta 22PO003399.”, in base alla circostanza, allegata da parte ricorrente ed emersa che nel giudizio davanti al Tribunale di Catania RG 7945/2016, che il e la Questura CP_1 fossero regolarmente costituiti al momento della pronuncia della sentenza del Gip di CP_1
e del suo passaggio in giudicato (All. a all'istanza del 1.12.2023), e sulla base del Certificato dei carichi pendenti e della visura del giudiziale aggiornati (All. b);
Parte_2 alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni documentali forniti, in quella sede, è parso
opportuno preservare l'inserimento lavorativo dimostrato dal ricorrente a partire dal 2016, a dimostrare un principio di integrazione, salvo maggiore approfondimento in sede di decisione collegiale dell'effettiva integrazione raggiunta”, per cui il Giudice Relatore delegato ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato con restituzione della ricevuta di presentazione della domanda;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 24.10.2023, insistendo nel rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 23.06.2023;
rilevato che prima della revoca del permesso per casi speciali goduto dal ricorrente, è entrato in vigore il
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in
pagina 3 di 7 materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
nel caso di specie, alla luce della normativa in questione, che valorizza l'integrazione sociale raggiunta negli anni trascorsi in Italia, e deducendo, preliminarmente, la mancanza di automaticità dell'effetto ostativo della condanna segnalata nel provvedimento impugnato ai fini della disposta revoca, parte ricorrente nel ricorso ha chiesto “Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del alla protezione umanitaria così come riconosciuto dal Tribunale di Parte_1
Catania con ordinanza del 21.02.2020 e per l'effetto annullare il decreto di revoca emesso dalla Questura
n. Cat.A12/2023/Immig.19 e ordinare alla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno”;
infatti, come già chiarito, la revoca del permesso originario da parte dell'autorità amministrativa è stata motivata in base alla sentenza di condanna a carico del ricorrente per
i reati di cui all'art. 416 e 603 bis cp. Per tali reati il ricorrente, con patteggiamento, è stato condannato a due anni di reclusione ed euro 120.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena. Il Questore di Prato, valutando come ostativi tali reati, ha assunto le determinazioni in questa sede impugnate;
tuttavia, ritiene il Collegio di non poter condividere tale impostazione: i reati per cui è stata disposta la condanna non rientrano nelle categorie di reati ostativi ai sensi dell'art. 5 comma
5 del Dlgs 286/1998, per cui “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato “, come indicati all'art 4, comma 3 del medesimo
Dlgs 286/1998, secondo cui “Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, (…), “, e in particolare quelli previsti dal comma 2 lett. d.1 e m, che indicano espressamente l'associazione a delinquere finalizzata all'ipotesi aggravata, con violenza e minaccia, dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603 bis, secondo comma, del codice penale;
invece, nel caso che ci occupa, la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Prato, prodotta dalla parte convenuta in allegato alla comparsa di risposta, ha riconosciuto,
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nell'ambito della continuazione con il delitto ex art. 416 cpc, l'ipotesi base ex art. 603bis comma 1 cp, con la pena edittale da uno a sei anni, per cui non si ricade nella fattispecie dell'ostatività ex lege del reato accertato rispetto al permesso di soggiorno richiesto;
in ogni caso, non può prescindersi dalla considerazione delle condotte delittuose alla base della sentenza di patteggiamento di cui è causa, in relazione a un giudizio di pericolosità sociale del soggetto da bilanciarsi con la valutazione dell'integrazione sociale dedotta dal ricorrente, per il sindacato sulla determinazione di revoca del permesso goduto alla data del
Decreto impugnato del 5.5.2023;
sotto tale profilo, dagli atti depositati e in particolare dalla memoria 10 bis depositata nel procedimento amministrativo, risulta che il ricorrente è giunto in Italia il 26.06.2015 e in data 03.08.2015 ha presentato domanda di protezione internazionale;

i reati per i quali è stata emessa la sentenza di patteggiamento, sono stati accertati in concorso con altri soggetti, e per essi il ricorrente sembra aver svolto un ruolo secondario, sostanzialmente quale “caporale”, e sono stati commessi dal 2011 al settembre 2015: risulta che il coinvolgimento del ricorrente nei fatti criminosi è limitato nel tempo, trattandosi evidentemente di pochissimi mesi, avendo egli fatto ingresso in Italia nel giugno del 2015;
inoltre, il ricorrente ha beneficiato della sospensione condizionale della pena e non ha riportato negli anni successivi, altre condanne né risultano procedimenti pendenti (cfr. certificati depositati da parte ricorrente nella nota scritta depositata il 26.9.2024);

d'altra parte, il ricorrente ha dato prova di aver avviato un significativo percorso di integrazione lavorativa: in giudizio sono stati prodotti CUD dal 2017 al 2024, che attestano lo svolgimento, in maniera continuativa e proficua, di attività lavorativa a presso tre CP_1 diverse imprese, nel settore delle lavanderie;
il ricorrente ha quindi dimostrato una continuità lavorativa, che lo ha peraltro portato a percepire redditi di importo sempre più alto, al punto da superare i limiti del gratuito patrocinio a partire dal 2021;
quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale e lavorativo che non avrebbe potuto condurre alla revoca del permesso per casi speciali in data 5.5.2023;
in definitiva, risulta che il provvedimento del Questore di Prato di revoca del permesso di soggiorno per casi speciali è illegittimo e va annullato, avendo valutato come ostativa la sentenza del Tribunale di Prato, che riguarda l'associazione a delinquere per la commissione del delitto base ex art. 603bis cp, e non la forma aggravata dalla minaccia e violenza di cui a
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comma 2 del medesimo art. 603bis cp, e, inoltre, non avendo valorizzato la positiva integrazione posta in essere dal ricorrente fino a quel momento;
ciò posto, per quanto concerne la domanda precisata dal ricorrente di “dichiarare la persistenza del diritto dell' alla protezione umanitaria umanitaria così come riconosciuto dal Tribunale Parte_1 di Catania con ordinanza del 21.02.2020”, tale domanda implica la valutazione dei presupposti non solo per la decisione di revoca nel maggio 2023, ma anche per il rinnovo, oggi, del titolo del ricorrente di permesso di soggiorno per casi speciali scaduto il 21.2.2022, e deve considerarsi inammissibile in questa sede, non essendo stata mai rivolta alla P.A. una domanda di rinnovo del permesso per casi speciali, o di rilascio di permesso per protezione speciale, secondo la normativa sopravvenuta;
né può ritenersi che si verta nell'ipotesi di cui al disposto dell'art. 5, comma 9, Dlgs
286/1998 (applicabile in base all'epoca di presentazione della domanda), per cui “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”;
infatti, ferma l'illegittimità della revoca, con accoglimento della relativa domanda di annullamento, la domanda di conversione del permesso per casi speciali in quello per lavoro, e cioè l'unica domanda svolta da parte ricorrente nel febbraio 2022 (in disparte la questione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario), è stata rigettata dalla Questura sul presupposto assorbente della revoca del permesso già goduto, senza che la domanda sia stata valutata nel merito, per cui in questa sede non può darsi luogo a valutazioni residuali sulla riconducibilità degli stessi requisiti offerti all'esame della Questura per la richiesta di conversione al fine del rilascio di altri titoli di soggiorno, diversi da quello richiesto al momento della domanda amministrativa;
le stesse considerazioni valgono per le domande poste da parte ricorrente in subordine di
dichiarare il diritto alla protezione residuale di cui all'art. 5 c. 6 D. Lvo 286/98 in relazione all'art. 8
CEDU e ordinare alla Questura competente per territorio il rilascio di un permesso di soggiorno convertibile in motivi di lavoro”, che corrisponde a quella di rilascio del permesso per protezione speciale, quale forma di rinnovo di quello già goduto di permesso per casi speciali, e quella posta in ulteriore subordine di ordine “alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno della tipologia che sarà ritenuta di giustizia”,
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visto l'accoglimento parziale del ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio;

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