Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 38

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 38
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 38
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo
Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 291/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CZ) il 13.04.1964, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cesarano;

RICORRENTE contro
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore generale pro tempore, dott.ssa con Controparte_2 sede in via San Giovanni del Cantone n. 23, rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti Rossella Violi e Silvia Boni;

RESISTENTE
Avente ad oggetto: obbligo vaccinale - sospensione dal lavoro
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso dell'11.03.2023:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito – contrariis reiectis –
pagina 1 di 22


- In via principale accertare e dichiarare, l'illegittimità della sospensione comminata in data 19 luglio 2022, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto
- Condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni da luglio 2022 a ottobre
2022, pari ad € 5.256,84, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente;

- In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da note autorizzate del
18.12.2024: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;

IN VIA PRINCIPALE
-rigettare le domande formulate da parte ricorrente perché infondate, in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11.03.2023, Parte_1 dipendente a tempo indeterminato dell' con mansioni di Parte_2 assistente amministrativo di categoria C (cfr. contratto di lavoro del
30.07.2020 1), ha chiesto accertarsi l'illegittimità della sospensione dal lavoro
e dalla retribuzione disposta dalla datrice di lavoro con provvedimento del
19.07.2022-prot. n. 60163/22, per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti . 2 Parte ricorrente ha dedotto di aver contratto la CP_3
malattia in data 19.01.2022 e di essersi sottoposta al periodo di isolamento domiciliare obbligatorio, cessato in data 03.02.2022 per intervenuta guarigione (cfr. comunicazione del 03.02.2022 3). Nel chiedere la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, da luglio ad ottobre 2022, ammontanti a complessivi €.
5.256,84 (cfr. conteggio 4), ha prospettato l'illegittimità dell'atto datoriale del
19.07.2022 per tre ordini di ragioni:
1) adozione anticipata del provvedimento di sospensione, senza rispetto del termine minimo di sei mesi per l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti non vaccinati che hanno contratto l'infezione da SA, come stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del
21.07.2021;
5
2) carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art. 4, comma 1, del D.L. n.
41/2021
(convertito con Legge n. 76/2021), tenuto conto delle mansioni concretamente disimpegnate (collaboratrice amministrativa) e del mancato esercizio di attività di interesse sanitario implicanti l'obbligatorietà della vaccinazione, imposta per legge solamente agli “esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario”;

3) mancata verifica della possibilità di adibirla a mansioni e occupazioni alternative e, in particolare, la mancata assegnazione presso la sede centrale di (ubicata in via S. Giovanni del Cantone), struttura non rientrante CP_1 tra quelle previste dall'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992.

2. Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio l'
[...]
la quale, prendendo analitica posizione sulla Controparte_4
ricostruzione fattuale e giuridica avversaria, ha contestato le doglianze attoree e ribadito la legittimità del proprio operato. Essa ha evidenziato, in particolare, la piena conformità del provvedimento inibitorio al dato normativo applicabile ratione temporis (considerati anche gli obblighi di sicurezza gravanti sulla parte datoriale ex D. Lgs. n. 81/2008), l'inidoneità della lavoratrice allo svolgimento delle proprie mansioni, per mancata vaccinazione, presso la Casa salute di CO LI (struttura destinata all'accoglienza e alla cura di soggetti in condizione di fragilità), l'impossibilità di collocarla in altre posizioni lavorative alla luce dell'attività di ricognizione compiuta sui posti disponibili, nonché l'osservanza del termine di novanta giorni (decorrente dalla data del test diagnostico positivo) prescritto dal
Ministero della Salute per i professionisti e gli operatori del settore sanitario
non vaccinati, come da nota ministeriale del mese di febbraio 2022, applicabile al caso di specie. 6

3. Sul merito.

3.1. La presente controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale così come descritta in apertura di motivazione da ritenersi pacifica.
Non è controverso, poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti, che la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell' Parte_2
abbia svolto nel periodo oggetto di accertamento le mansioni di assistente amministrativa presso la Casa di Cure primarie di CO LI, struttura sanitaria autorizzata ex art. 8 ter, D. Lgs. n. 502/1992, e che la stessa lavoratrice abbia liberamente scelto di non sottoporsi al trattamento vaccinale anti-Covid19, in assenza di avverse e documentate condizioni di salute. È altresì pacifico che per tale ragione sia stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione dal 19.07.2022 fino al 02.11.2022.

3.2. Il thema decidendum investe dunque l'accertamento della legittimità della sospensione dal lavoro del periodo luglio - ottobre 2022, da valutarsi sulla base della normativa vigente al momento della sua adozione.
E' opportuno ricostruire l'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Nella sua originaria formulazione l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 del 1° aprile
2021 (recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 in materia di vaccinazioni anti SA 7) indicava nel trattamento


3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione
o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SA, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non
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