Trib. Palermo, sentenza 24/09/2024, n. 3781

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 24/09/2024, n. 3781
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3781
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. D M nella causa civile iscritta al n°522 /2022
R.G.L., promossa
D A
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to SAGLIMBENE
ANGELO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in CORSO VITTORIO
EMANUELE, 192 a MISILMERI.

- ricorrente -

C O N T R O
, E Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv.to PETROLA' ROSARIA ed elettivamente
[...]
domiciliati presso il suo studio, sito in VIA GIACOMO CUSMANO, 4 a PALERMO.

Parte_5
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 23/09/2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 25.01.2022, la società indicata in epigrafe chiedeva la condanna dei Sig.ri , Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi del Sig. , defunto in data
[...] Parte_5 Persona_1
24.08.2017, a restituire la somma di 4.704,14 euro corrispostagli a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di pensione, oltre interessi dalla data di corresponsione delle stesse, in esecuzione della Sentenza della Pretura di Palermo n.
2474/1996, pubblicata il 17.02.1997, poi riformata dal Tribunale in grado di Appello con
1
sentenza n. 2750/99 del 24.06.1999, ed infine sottoposta all'esame della Suprema Corte che con Sent. 17556/03 del 17.06.2003, aveva rigettato il ricorso, confermando la statuizione di secondo grado.
Si costituivano in giudizio i convenuti (ad eccezione del sig. , non Parte_5
costituitosi), eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva inerente alla domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente, la mancata prova dell'avvenuto pagamento e l'avvenuta prescrizione estintiva del credito vantato e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi del
127-ter c.p.c, è stata decisa all'odierna udienza.
Giova preliminarmente evidenziare come parte ricorrente, con le note conclusive abbia espressamente rinunciato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi