Trib. La Spezia, sentenza 26/03/2024, n. 298
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1002/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Querela di falso e promossa
D A
CA NN, BA LI e BA IZ avv. ROMANELLI SERGIO e avv. TERMINE SIMONA per procure in atti
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
RA OL, avv. FORCIERI ANDREA per procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
E
Con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
16.12.2023 a margine dell'ordinanza istruttoria in data 9.10.2023
sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 15 febbraio 2024 :
1
PER PARTE ATTRICE:
”Piaccia al Tribunale della Spezia, adversis reiectis, con riferimento alla querela di falso avverso il testamento pubblico del 3.11.2016, a firma del notaio Nicolò LA CC TE, pubblicato in data 14.11.2016, rep 1244, racc 956, registrato il 15.11.2016 al n 7321, accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione “mi richiede, alla presenza di testimoni, di ricevere il suo testamento in forma pubblica ed all'uopo mi dichiara le sue volontà, che vengono ridotte per iscritto come segue”
Con vittoria di spese, compenso professionale, iva, cpa, spese generali”
PER PARTE CONVENUTA:
“Previa in via preliminare la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove documentali di controparte che non ha ammesso la prova contraria della convenuta
Voglia il tribunale ill.mo, disattesa ogni contraria istanza e domanda, dichiarare non provata ed infondata e per l'effetto rigettare la querela di falso così come proposta dalle attrici.. Con la vittoria delle spese di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. AN NI, BB IS e BB IA hanno proposto querela di falso avverso il testamento pubblico datato 3.11.2016 (a firma notaio Nicolò LA CC TE rep. 1244 racc. 956), del loro marito e padre BB
SI, deceduto nella tarda serata del 4.11.2016, convenendo in giudizio AO RA, istituita coerede nel testamento stesso.
A tal fine le ricorrenti hanno premesso che:
- con sentenza n. 313/2022 pronunciata in data 2.5.2022 da questo Tribunale, è stata rigettata la domanda dalle stesse proposta, avente ad oggetto il disconoscimento e la dichiarazione di nullità e/o annullabilità del testamento pubblico del 3.11.2016 di
BB SI per incapacità di intendere e di volere e comunque per non avere il
Notaio rappresentato le vere volontà del de cuius;
2
- la sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Genova, con atto di appello con contestuale proposizione di querela di falso avverso il suddetto testamento pubblico, ritenendo non corrispondente al vero l'asserzione del Notaio attestante che: “il comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede, alla presenza dei testimoni, di ricevere il suo testamento in forma pubblica ed all'uopo mi dichiara le sue volontà, che vengono ridotte per iscritto come segue”:
- la Corte di appello, disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ed espletati gli incombenti di cui agli artt. 221, 222 c.p.c., ha sospeso il giudizio ed assegnato termine per la riassunzione della querela di falso dinanzi a questo Tribunale, funzionalmente competente, ritenutane l'ammissibilità.
Le ricorrenti hanno dedotto, a sostegno della domanda, che il Notaio LA CC TE, nell'incontro del 3.11.16 alle ore 19.30, si era limitato, esclusivamente, a richiedere al
BB SI se andava bene quello di cui avevano parlato in mattinata, ma il BB non avrebbe mai manifestato alcuna sua volontà né disposizione ed a comprova hanno depositato i verbali (parziali) delle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio dinanzi a questo
Tribunale, avente ad oggetto l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere e chiedendo procedersi ad escussione degli stessi anche nel presente giudizio.
Si è costituita in giudizio AO RA, chiedendo il rigetto della querela di falso;
rilevando che nel giudizio già svoltosi dinanzi a questo Tribunale i testi indicati in questa sede a fondamento della falsità del testamento erano stati escussi due volte da due giudici diversi e che in ogni caso, quand'anche risentiti, eventuali loro dichiarazioni difformi non potrebbero avere un valore maggiore di quanto affermato in precedenza e quindi non potrebbero essere poste a fondamento per la dichiarazione di falso dell'atto pubblico;
chiedendo in caso di ammissione delle prove dedotte da parti ricorrenti, l'ammissione quale teste del Not.
LA CC TE;
infine chiedendo la conversione del rito nelle forme del rito ordinario e rilevando la competenza funzionale del Tribunale in composizione collegiale.
Il P.M., al quale parti ricorrenti hanno ritualmente notificato il ricorso introduttivo, è intervenuto in giudizio presenziando alla prima udienza di comparizione ed apponendo il visto in data
13.10.2024.
Rigettate dal Giudice le rispettive istanze istruttorie con ordinanza in data 9.10.2023, all'udienza del 13 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e contestualmente
3
discusso la causa e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Questo giudice, con la sopracitata ordinanza, integralmente richiamata in questa sede, ha già affermato la propria competenza, quale giudice monocratico ex art. 225 c.p.c. nella formulazione introdotta dal D. Lgs. 149/2022 trattandosi di giudizio introdotto dinanzi a questo Tribunale successivamente
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