Trib. Cassino, sentenza 03/12/2024, n. 1019
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Luigi salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 710/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castelforte (LT), Via Parte_1
A. Fusco n. 52 presso l'indirizzo dell'avv.to Antonietta Di Tano, che la rappresenta e difende, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso in giudizio dai propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la propria sede locale in Latina via
Legnano n. 34.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto di essere Parte_1 dipendente a tempo indeterminato del dal Controparte_1
1.9.2019, attualmente in servizio come docente di scuola elementare presso
Istituto scolastico di Formia.
Prima di essere assunta a tempo indeterminato, la stessa aveva svolto, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, sempre come docente presso altri istituti statali.
A seguito dell'immissione in ruolo, la parte ricorrente si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/94 e dal Ccnl di comparto.
Con il provvedimento depositato in atti (decreto di ricostruzione della carriera del 3.5.2022) le venivano riconosciute le anzianità valutabili in applicazione del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, con l'indicazione di soli anni 8 e
8 mesi di anzianità alla data di conferma in ruolo.
La ricorrente ha dunque evidenziato che l'amministrazione non ha correttamente valutato la propria anzianità, e che detta limitazione dell'anzianità riconosciuta e della conseguente retribuzione fosse illegittima perchè in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla
Corte di giustizia UE e dalla Corte di Cassazione sent. n.31149/2019 e n.
31150/2019) e con il divieto di discriminazione tra personale a tempo determinato e indeterminato, sostenendo di aver dunque diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'equiparazione del proprio trattamento economico percepito durante gli anni di pre ruolo a quello del personale di ruolo e per l'effetto il diritto ad ottenere un retribuzione rivalutata in forza degli aumenti di stipendio contrattualmente stabiliti conseguiti in qualità di incaricata per tutti gli anni di c.d. preruolo e conseguentemente condannare
l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive non corrisposte;
b) Condannare l'amministrazione resistente a ricostruire la carriera della ricorrente considerando all'atto del superamento dell'anno di prova, per
2 intero, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, a far data dall'anno scolastico 2000/2001, con condanna della stessa amministrazione a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le differenze retributive maturante.
Interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Il , ritualmente evocato in giudizio, si è costituito Controparte_1 tardivamente con memoria depositata in cancelleria il 2.10.2023, eccependo la prescrizione dei crediti retributivi antecedenti al quinquennio e della domanda in generale, negando la fondatezza della domanda risarcitoria relativa all'illegittima reiterazione dei contratti a termine, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, avendo il operato la ricostruzione CP_1 conformemente alle previsioni normative vigenti.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la discussione senza svolgere ulteriore istruttoria, e al seguito di un rinvio
d'ufficio per la gestione provvisoria del ruolo all'udienza odierna è stata discussa e decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito specificati.
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento integrale dell'effettiva anzianità di servizio pre-ruolo maturata della ricorrente durante il servizio
a tempo indeterminato e non riconosciuta con il provvedimento di ricostruzione della carriera, e la condanna al pagamento delle differenze sulla retribuzione di conseguenza maturate.
Con riferimento tale profilo, deve in generale chiarirsi che il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria, in virtù del principio della parità di trattamento tra personale assunto a tempo indeterminato e a termine.
3
E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo
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