Trib. Cosenza, sentenza 18/06/2024, n. 1385

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 18/06/2024, n. 1385
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1385
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott.ssa M M Presidente dott.ssa G I Giudice dott.ssa M G D M Gdice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2387 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.2.2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. T S;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. L I C;
Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che in data 03.08.2002 aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario con , dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
, 23.02.2003, e , il 11.09.2015, che è venuta meno
[...] Persona_2
l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale ed instava per l'affido condiviso e collocazione dei minori con la madre, per l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra , per la condanna del convenuto alla Parte_1
corresponsione di un assegno di mantenimento di almeno 2.000,00 (750 per ciascuno dei figli e 500,00 in favore della signora ), oltre alle spese straordinarie Parte_1
al 50%.
1


Si costituiva , contestando le ragioni della domanda e rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni “pronunciare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile alla sig.ra , per grave violazione dei doveri nascenti dal Parte_1
matrimonio, ed autorizzarli a vivere separati, ordinando che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.

2. Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento presso la madre e stabilire che gli stessi risiederanno stabilmente presso l'abitazione materna. 3.
Assegnare la casa coniugale di Via Gramsci, 361 -87055- San Giovanni in Fiore, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra , affinché continui a viverci Parte_1
con i figli, con tutti i mobili, gli arredi e gli oggetti ivi contenuti.

4. Ordinare alla sig.ra
di consentire al sig. di ritirare tutti i suoi effetti Parte_1 Controparte_1
personali presso la casa coniugale di Via Gramsci, 361 -87055- San Giovanni in Fiore e nei due locali garage e precisamente: gli oggetti in oro: anelli, crocefissi, bracciali e collane;
gli indumenti;
gli oggetti di lavoro: trapani, martello demolitore, vari utensili;
il motociclo vespa 50 cc posto nel locale garage ed altro.

5. Ordinare al sig. CP_1
di corrispondere mensilmente ai figli e l'importo
[...] Per_1 Per_2 complessivo di €600,00 (seicento) a titolo di mantenimento. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla sig.ra , entro e non oltre Parte_1
il giorno cinque di ogni mese solare, mediante assegno, bonifico di pagamento. 6.
Ordinare al sig. di corrispondere la metà delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute dalla sig.ra che si renderanno necessarie, preventivamente Parte_1
concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, spese odontoiatriche, mensa scolastica
e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante assegno, bonifico di pagamento o contanti entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.

7. Ordinare al sig. di rimanere obbligato a corrispondere il Controparte_1
sopraccitato contributo al mantenimento dei figli, nonché la metà delle spese straordinarie sostenute fintanto che continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.

8. Ordinare ai coniugi di impegnarsi, altresì, a
2
consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza che siano ricollegabili all'educazione, alla cura ed all'istruzione della figlia, nell'esclusivo interesse medesimo”, chiedendo, con la memoria integrativa del 19.4.2023, anche di
“assegnare al sig. uno dei due appartamenti della casa coniugale sita in San CP_1
Giovanni in Fiore alla Via Gramsci, 361, nonché l'assegnazione di uno dei due locali garage, in modo da poter essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia, ma soprattutto, per facilitare le visite con i propri figli ed assicurare una continuità di crescita nello loro stesso ambiente. Assegnare alla sig.ra uno dei due Pt_1
appartamenti della casa coniugale sita in San Giovanni in Fiore alla Via Gramsci, 361, nonché l'assegnazione di uno dei due locali garage”.
Intervenuta la sentenza parziale di separazione in data 22.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio.
Preliminarmente, va rilevato che, alla prima udienza dinanzi al Giudice Istruttore, del
20.2.2020, è stata sottoposta alle parti la questione dell'ammissibilità delle domande non strettamente connesse all'oggetto del presente procedimento, in ordine alla quale le parti non hanno mosso contestazioni, con la conseguenza che devono dichiararsi inammissibili le domande volte ad ottenere la restituzione di vari oggetti e del motociclo, atteso che, essendo soggette a riti diversi, non sono cumulabili nel medesimo procedimento, considerato che è ius receptum che, proposta nei confronti del coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3, la trattazione unitaria delle cause, deve essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma
2 (Cass. civ.
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