Trib. Cassino, sentenza 15/10/2024, n. 811
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. L S, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 2038/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Parte_1 avv.ti DE PERSIIS GIANCARLO e PIZZARDA MASSIMO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede e rappresentata e difesa dall'avv. C S in virtù di delega in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., , premesso di essere stata Parte_1 in servizio presso l' - con una serie di Controparte_2 contratti a tempo determinato dal 2000 al 4.7.2005, poi con ulteriori
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contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, dal 16.8.2008 al 14.9.2017, poi ancora con contratto a tempo indeterminato, inquadrata nella Categoria A – ha rilevato di non aver avuto alcun riconoscimento per
l'anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a tempo determinato e di non aver avuto accesso alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale (PEO) con decorrenza dal 1.1.2015 bandita dall'azienda con Deliberazione 1496/2016.
Evidenziando l'illegittimità di tale esclusione e del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata, anche a tempo determinato, alla luce della clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato confluito nella Direttiva 1999/70/CE, rilevando inoltre che i contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo sono anche da intendersi illegittimi in quanto assunti in violazione del divieto di reiterazione degli stessi, e quantificando la maggiore retribuzione che avrebbe percepito qualora fosse stata ammesse a partecipare alla procedura per l'attribuzione della PEO, che peraltro si è conclusa con l'accoglimento di tutte le domande
e l'attribuzione del beneficio “a pioggia”, la ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “ A)In via preliminare, accertare il diritto della ricorrente alla progressione retributiva legata alla anzianita di servizio accumulata e/o al riconoscimento della Fascia economica A1 a decorrere dal
1.1.2015 al 31.10.2020 e della Fascia A2 dal 1.11.2020 sino all'attualita e/o altro periodo ritenuto di giustizia;
per l'effetto ordinare all'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., la correzione della progressione economico-stipendiale della ricorrente con assegnazione della Fascia A1 dal 1.1.2015 al 31.10.2020
e della Fascia A2 dal 1.11.2020 sino all'attualita e/o altra data ritenuta di giustizia, con la conseguente condanna della , in persona del l.r.p.t., CP_3 al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive nel mentre maturate, pari ad un totale di € 4.233,30, oltre differenze fra le due fasce stipendiali, interessi come per legge e/o altra somma ritenuta di giustizia. (B)
In ogni caso, previa disapplicazione di ogni atto o normativa interna in contrasto con il richiamato accordo quadro (art. 4), ed accertata la
2 discriminazione/disparita di trattamento economico azionata dall'azienda resistente nei confronti della istante, con il mancato riconoscimento di uno scatto retributivo (con decorrenza 1.1.2015) legato all'anzianita di servizio e conseguentemente l'erronea assegnazione del primo scatto solo a decorrere dal novembre 2020 anziche dal 1.1.2015, in quanto dipendente con contratto
a termine e non a tempo indeterminato antecedentemente al giorno
18.11.2016, condannare l'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno di euro 4.233,30 e/o altra somma ritenuta di giustizia, pari alle differenze retributive (A-A1 periodo 2015-2020 e A1-A2 periodo novembre 2020-settembre 2022) arretrate mai percepite, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto condannare l'azienda, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della istante di euro 4.233,30 e/o altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al soddisfo. (C) In via subordinata, accertare il diritto al risarcimento del danno della ricorrente per le ragioni di cui in premessa secondo una valutazione di giustizia, ai sensi degli art. 1126 c.c. e 432 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 1223 c.c. e per l'effetto condannare l'azienda resistente al pagamento della somma individuata secondo canoni di giustizia ed equita. (D) In via alternativa, gia accertata la illegittimita dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, considerata tale condotta aziendale idonea a privare la ricorrente della concreta possibilita di accedere e beneficiare della PEO n.1496/2016, con decorrenza
1.1.2015, per l'effetto ordinare alla in persona del l.r.p.t., il CP_3 pagamento a titolo risarcitorio, in favore della istante, del danno quantificabile nelle differenze retributive non percepite a decorrere dal giorno
1.1.2015 sino al 30.09.2022 pari ad euro 4.233,30 oltre interessi o rivalutazione o altra somma ritenuta di giustizia. (E) Con vittoria di spese, onorari e cpa come per legge da distrarsi ai sottoscritti procuratori.”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l'Azienda USL di Fnone resistente, che ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al quinquennio dall'ultimo atto interruttivo, e nel merito ha ribadito la legittimità delle previsioni dei bandi che hanno
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indetto le procedure per il riconoscimento delle PEO per il 2015 e per il 2020
e che escludevano dall'accesso a tale beneficio il personale assunto a tempo determinato, facendo riferimento all'orientamento applicativo dell'ARAN, del
15.5.2018 e del 5.6.2011, rilevando altresì come nel caso di specie sussistano ragioni obiettive volte a giustificare, anche alla luce delle previsioni di diritto comunitario, l'esclusione dei lavoratori a tempo determinato dalle procedure di riconoscimento delle PEO.
Ha poi sottolineato che l'attribuzione delle PEO avviene comunque su criteri selettivi e che “la discrezionalità decisionale, che va riconosciuta alla PA in merito al conferimento della progressione economica orizzontale, e che peraltro è stata concertata con le organizzazioni sindacali, non possa essere in questa sede censurata, avendo l' , sulla base di un accordo CP_1 collettivo decentrato, disciplinato la selezione relativa alla PEO 2015 e alla
PEO 2019 in conformità con i fondi a disposizione, come individuati in sede di contrattazione decentrata, e nel rispetto dei legittimi criteri di attribuzione previsti sulla base delle disposizioni normative di legge e di CCNL”, contestando infine la fondatezza della domanda articolata a titolo di risarcimento del danno, perché non provata.
Ha dunque concluso chiedendo al giudice in via preliminare di dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle somme per il periodo antecedente al 1 febbraio 2023 e nel merito di rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rinviata per la discussione e, a seguito di un differimento d'ufficio dovuto ad esigenze organizzative e alla gestione temporanea del ruolo, e all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante pronuncia della sentenza all'esito della camera di consiglio.
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La parte ricorrente ha richiesto in via principale l'accertamento dell'illegittima mancata attribuzione della PEO bandita con deliberazione
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del 2016, e di conseguenza l'attribuzione del livello preteso e conseguente condanna dell'Azienda al pagamento di quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione in caso di accesso e conseguimento della progressione, anche
a titolo di risarcimento del danno.
Va puntualizzato che azionando tale pretesa, in ossequio al generale principio di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., a tenore del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, il lavoratore è gravato dall'onere di allegare e provare i presupposti del diritto azionato, da identificarsi, nel caso di specie, non solo nell'allegato inadempimento dell' – che avrebbe illegittimamente CP_1 negato la partecipazione alla procedura per l'attribuzione della progressione
– ma anche nel possesso di tutti i requisiti necessari per l'attribuzione della progressione stipendiale.
Giova poi richiamare le
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