Trib. Pavia, sentenza 09/01/2025, n. 46

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 09/01/2025, n. 46
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 46
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3714/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3714/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BONGO TIZIANA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Pisa, Via R. Fucini n. 49;

i quali hanno contratto matrimonio in Dakahlia (Egitto), in data 26.01.2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso in data 10.10.2017 alla Parte II, Serie C, n. 97;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Abbiategrasso (MI), in via Cascina Nuova Bassano snc e dalla quale il marito si è già allontanato da quasi un anno, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con
i figli. Pers 3) I figli minori (quasi diciasettenne) /di anni 15) (di quasi 14) e (di Per_1 Per_3 Per_4 anni 12) sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
4) Come sta avvenendo da circa un anno, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso alla madre e compatibilmente con


gli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;

- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore del sabato sino alle ore della domenica.
4.1) Durante le festività scolastiche infrannuali i genitori raggiungeranno un accordo di volta in volta tenendo conto dei desideri dei figli;
in caso di disaccordo i figli staranno metà del periodo delle vacanze con un genitore e metà con l'altro.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Rilevato che la madre convivente con i figli è pienamente soddisfatta degli accordi per il mantenimento dei figli raggiunti durante la separazione di fatto - di circa un anno- essi coniugi ritengono equo che il padre continui a provvedere nella stessa misura concordata durante la separazione di fatto, ossia per il mantenimento ordinario dei figli il signor Parte_3 cederà alla signora la propria quota parte di assegno unico per i
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