Trib. Venezia, sentenza 01/08/2024, n. 2766
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 10845/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa L Mo Presidente
Dott.ssa S B Giudice
Dott.ssa F B Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. M T M)
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. to S C)
Parte resistente
con l'intervento del PM in sede
avente per oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 19
“Il procuratore di parte ricorrente dimette le presenti note precisando le proprie Parte_1
conclusioni in modo conforme a quelle precisate in ricorso per separazione con addebito, in memoria integrativa nonché richiamando il contenuto delle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 1,2 e 3 versate in atti.
In particolare insiste per l'addebito della separazione alla signora e in ogni caso per la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, tenuto conto che non sussistono i presupposti per la sua erogazione posto che è risultato in corso di causa che:
- la resistente è idonea al lavoro tant'è che lavora e percepisce uno stipendio;
- è assegnataria della casa coniugale il cui mutuo viene pagato integralmente dal signor Parte_1
che corrisponde pure il mantenimento in favore della minore ;
[...] Per_1
- percepisce pensione di invalidità per un importo pari a circa 300 euro mensili;
Per_1
- come risultato in corso di causa e non contestato dalla signora , il signor paga pure le CP_1 Pt_1
bollette di casa.
In ordine alla richiesta di addebito, qualora non fosse ritenuto sufficiente quanto emerso in corso di causa, si chiede l'ammissione delle prove per testi capitolate nella memoria ex art. 183 n. 2.
Rispetto alla CTU espletata nonché al supplemento svolto a seguito di istanza del signor , il Pt_1 signor si richiama a quanto scritto nell'istanza datata 9 dicembre 2022 nonchè nelle note Pt_1
autorizzate in data 14 novembre 2023 e, richiamate le deduzioni della propria CTP dott.ssa
[...]
, insiste per l'accoglimento di quanto ivi argomentato in ordine al monitoraggio della coppia Per_2
genitoriale.”
Per parte resistente
“Voglia L'On. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza disporre le seguenti condizioni:
- la minore verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con dimora Per_1
prevalente presso la casa coniugale con la madre con diritto di visita del padre con le modalità riportate nella comparsa di costituzione e risposta del 14/02/20 o diversa modalità che vorrà prevedere questo On.le Giudice e comunque come già previsto nell'ordinanza del 5/05/20;
- Il Sig. verserà la somma di € 400,00 entro il 16 di ogni mese quale contributo al mantenimento Pt_1
della figlia ;
Per_1
- Il Sig verserà un contributo mensile in favore della moglie di € 250,00, in virtù del lavoro non a Pt_1 tempo indeterminato e saltuario della moglie che si occupava e si occupa tutt'ora della bambina e della sua disabilità;
- Le spese straordinarie preventivamente concordate e le ordinarie come per legge statuite verranno erogate nella misura del 50%ciascuno divise per entrambi i genitori ;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 2 di 19
Per il PM
Come da nota del 19.4.2024 “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23.8.2012 in Cittanova (RC), trascritto al n. 6/p.2/s.B/uff.
3/2012 del Registro degli atti di matrimonio di Cittanova (RC).
Dall'unione è nata la figlia in data 28.01.2016. Per_1
Parte ricorrente ha proposto domanda di separazione giudiziale con addebito alla moglie per avere ella
“accusa[to] ingiustamente il marito di [avere compiuto] molestie sessuali nei confronti di ”, Per_1
consistenti nel “toccare la bambina di mesi 8 con fare libidinoso, tastandole – attraverso i vestiti - la
vagina” e per avere “di questi sospetti – infondati - .. reso partecipe la propria famiglia, la famiglia del signor , gli amici, tanto da umiliare” quest'ultimo “rendendolo in uno stato di prostrazione fisica Pt_1
e mentale”;
accuse rivelatesi infondate e ritenute “frutto di disagio psicologico” della moglie, anche,
per effetto di condizione post partum della stessa.
Egli infatti ha esposto: - di essersi inizialmente “pur non avendo mai assunto comportamenti
inadeguati nei confronti della figlia.. sottomesso alla decisione della moglie di non rimanere da solo
con la bambina” e di essersi reso disponibile ad affrontare insieme alla moglie un percorso psicologico;
- che “ogni tentativo di aiuto alla coppia attraverso la terapia, però, appena iniziato veniva abortito
con una scusa dalla signora , soprattutto non appena si rendeva conto che agli occhi dei suoi CP_1
interlocutori le sue accuse al marito si dimostravano prive di alcun fondamento”;
- di avere
acconsentito “[s]u consiglio della dott.ssa e allo scopo di tranquillizzare la moglie stessa, .. Per_3
addirittura che la bambina, che all'epoca aveva poco più di un anno, fosse sottoposta a visita medica
allo scopo di testarne l'integrità. La bimba fu vista dalla pediatra di riferimento che non constatò nulla”;
- che la sig. ra “nel frattempo” si era sottoposta a visita psichiatrica per attestare CP_1
“l'assenza di disturbi psichiatrici”;
- che “all'insaputa del marito e approfittando del fatto che la
bambina da qualche giorno era febbricitante, in data 12 luglio 2017 [la sig. ra ] portava CP_1 Per_1
all'ospedale dell'Angelo di Mestre e la faceva sottoporre anche a visita ai genitali. Neppure in quell'occasione i sanitari rilevarono alcunchè (doc.6 verbale Pronto Soccorso del 12.07.17)”;
- che lo
scopo di tali condotte era quello di “ostacolare il rapporto del marito con la figlia, magari per
pagina 3 di 19
ottenerne l'affidamento esclusivo insieme all'assegnazione della casa coniugale e un congruo assegno
di mantenimento”;
- di essersi quindi deciso a conferire mandato ad un legale per depositare il ricorso
per separazione;
- di avere deciso poi, “ritenuto ingenuamente che la moglie si stesse ricredendo.. di
attendere per il deposito (doc.8 mail M del 7.08.17)”;
- che infatti la moglie si era nel Parte_2
frattempo “rivolta alla Questura di Venezia nel luglio 2017, sporgendo denuncia nei [propri]confronti
.. dichiarando di nutrire dubbi rispetto ad alcuni atteggiamenti a suo dire sessualizzati che il marito
avrebbe avuto nei confronti di .”;
- che “[d]a tale denuncia derivò una segnalazione alla Per_1
Procura della Repubblica Reg. segn. 1077/2017 che chiese ai servizi sociali di Marghera di svolgere
indagini. Entrambi i coniugi vennero convocati dagli assistenti sociali per un colloquio in data
3.10.2017 (doc.9 verbale di convocazione del 21.09.17)”;
- che la sig. ra si è trovata “spiazzata CP_1
di fronte a tale convocazione”;
- che “[p]robabilmente ella riteneva che l'indagine avrebbe dovuto
riguardare solo il marito non anche la sua persona;
invece gli assistenti sociali addirittura – ma
correttamente - demandarono allo psicologo dott. una valutazione delle competenze Persona_4
genitoriali dei genitori e , valutazione che fu svolta da novembre Controparte_1 Parte_1
2017 a febbraio 2018 (cfr. doc. 4)”;
- che “[r]icevuta la convocazione dei Servizi Sociali, la si CP_1
inquietò molto: interpellata dal marito, negò di averlo denunciato”;
- che “[i]n data 1 febbraio 2018
pervenne al signor la convocazione del legale della signora per un incontro al fine di Pt_1 CP_1
concordare le modalità per addivenire ad una separazione consensuale (doc.10 lettera a/r avv.
C/R del 15.01.18). Alla lettera rispose lo scrivente patrocinio affermando come condizione
necessitata che le pattuizioni di separazione fossero concordate sulla base di quanto scritto dagli
assistenti sociali nella relazione che ancora non era depositata nel procedimento RG 1077/2017 tanto
più considerate le limitazioni che la signora intendeva imporre ai rapporti fra padre e figlia CP_1
(doc.11 pec avv. M/avv. C del 6.02.18)”;
- che “[a]ncora il 15.2.2018 lo scrivente patrocinio a fronte dell'inasprirsi dei rapporti fra coniugi in virtù dei comportamenti vessatori della
che impediva in ogni modo che il papà avesse rapporti se non mediati dalla sua presenza con CP_1
, nelle more del deposito della relazione da parte dei servizi sociali proponeva l'allontanamento Per_1
di dalla casa coniugale e la regolazione del diritto di visita dello stesso nei confronti della figlia Pt_1
proponendo che potesse vederla tutte le sere al rientro dal lavoro e il sabato e la domenica dalle Pt_1
pagina 4 di 19
9,30 alle 19,30 senza pernotto fino al reperimento di una consona soluzione abitativa (doc.12 telefax
del 15.02.18 avv. M/avv. C)”;
- che “[c]on comunicazione in data 20.2.2018 (doc.13
mail del 20.02.18 avv. . M) il legale della rispondeva testualmente nulla CP_2 CP_1
oste le visite alla bambina dopo che il padre rientra dal lavoro e il fine settimana presso l'abitazione
coniugale o, se belle giornate anche al parco , fermo restando la presenza della madre . Per quanto
riguarda la possibilità che la piccola possa dormire con il padre nei fine settimana , la mia Per_1
assistita non ritiene che questo sia possibile anche in virtù della tenera età della piccola. Dunque, ogni
incontro solo alla presenza della madre, con silenziosa svalutazione del ruolo genitoriale di Pt_1
tratteggiato anche come incapace nel gestire la minore…”;
- che successivamente ed
“[i]nspiegabilmente, a partire da marzo 2018, i rapporti fra i coniugi si stabilizzavano;
la si CP_1
dimostrava conciliante, addirittura concedeva al la libertà di intrattenersi da solo con la Pt_1
bambina in una stanza e acconsentiva ad intraprendere una terapia di coppia rivolgendosi ad uno psicologo individuato dal signor ”;
- che è seguito un periodo di “pace” durato “fino all'estate di Pt_1
quest'anno” (2019);
- che infatti “[l]a signora ad agosto del 2019 ha manifestato al marito
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi