Trib. Salerno, sentenza 24/04/2024, n. 171
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Testo completo
R.G. 748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 748/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 23 aprile 2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato in data [...] a [...], CF: Parte_1
, e , nata in data [...] a [...], CF: C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Rossomando C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.03.2024 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario in data 15.09.2011 nel Comune di Agropoli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 74, parte II, S.A, anno 2011 e che dalla loro unione non erano nati figli. Le parti precisavano che, a seguito di insanabili contrasti, concludevano accordo di separazione personale ex art. 6, co. 2, d.l. 142/14, a mezzo di sottoscrizione di negoziazione assistita del 23.05.2018, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Agropoli
(Sa) ed al contempo domandavano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle 1
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seguenti condizioni accessorie: “a) i coniugi continueranno a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
b) gli istanti si danno reciprocamente atto che nessuno dei due sarà tenuto a versare all'altro alcuna somma a titolo di mantenimento e\o per qualsiasi altro titolo e\o ragione e nulla hanno da, ulteriormente, ripartirsi;
c) infine, i coniugi, confermano, il reciproco permesso per
l'espatrio”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano