Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2024, n. 47
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Testo completo
N. 299/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
PA TE (c.f. [...]), nato a [...] in data [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelita Cosentino attore contro
CheBA! S.p.A. (già Micos BA S.p.A.) (oggi MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.), con sede legale in
Milano, viale Bodio n. 37, Palazzo n. 4, partita IVA n. 10536040966 – codice fiscale ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10359360152, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Fioretti e dall'avv. Tiziana Allievi
convenuta in punto: opposizione a precetto.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“in via preliminare e pregiudiziale: previa immediata sospensione anche inaudita altera parte, dichiarare la nullità dell'atto di precetto emesso in assenza dei requisiti di legge;
Nel merito: dichiarare che l'omissione dell'Istituto di Credito per i motivi di cui in narrativa ha determinato la cd mora del creditore impedendo de facto l'estinzione formale del debito e conseguentemente:
1) ordinare alla controparte di eseguire quanto necessario per la formale estinzione del debito;
2) condannare la parte opposta al risarcimento che sarà ritenuto di giustizia ad esperita istruttoria e alla refusione di spese diritti e onorari di causa oltre accessori di legge.”
Per la convenuta:
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“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo G.E.:
a) in via preliminare, dichiarare inammissibile, per i motivi sopra esposti, l'opposizione avversaria;
b) in via principale, respingere integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra svolti.
Con vittoria di spese, compenso di causa e condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione PA TE proponeva opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 8.3.2023 con il quale CheBA! S.p.a. (oggi MEDIOBANCA PREMIER S.P.A., di seguito “la banca”) gli ingiungeva di pagare la somma complessiva di 45.329,45 € a fronte del mancato pagamento di n. 11 rate del piano di ammortamento del mutuo ipotecario sottoscritto da PA TE con la banca in data 31.10.2012, a rogito notaio dott. Saverio Angelilli, rep. n. 134902, racc. n. 14742, e conseguente decadenza dal beneficio del termine con diritto della banca a ottenere il pagamento dell'intero ammontare dovuto in un'unica soluzione.
L'attore fondava la propria opposizione su un'unica contestazione, ossia che egli avrebbe in realtà estinto il suo debito nei confronti della banca già prima della notifica del precetto.
Il pagamento sarebbe avvenuto facendo accesso “ad un metodo alternativo di estinzione del debito