Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 582

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 582
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 582
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

N. 544/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 544/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mirko Di Virgilio, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Controparte_1 C.F._2
Frittella, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale in sede.
INTERVENTORE NECESSARIO

pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI

All'udienza del 25.11.2024, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti, unitamente ai propri procuratori, dichiarano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, formulata con la ordinanza del 15.11.24, con le seguenti integrazioni: A) l'assegno di mantenimento della prole verrà versato dal entro il giorno 15 di ogni mese;
B) la Parte_1 CP_1

rinunzia alla domanda di addebito della separazione;
C) le spese che saranno necessarie per la babysitter (nel caso di malanni della prole ovvero nel caso di necessità di coprire dei “buchi” nella presenza del genitore collocatario dovuti a motivi di lavoro o impellenti necessità) saranno considerate spese straordinarie gravanti in misura paritaria su entrambi i genitori;
D) separazione, in tempi brevi, dei contatori della casa coniugale, in modo da poter conteggiare in via autonoma i consumi alla casa coniugale, previa voltura delle relative udienze. Chiedono pertanto che l'accordo raggiunto venga omologato dal Tribunale in composizione collegiale, con compensazione delle spese di lite
”.

SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 14.9.2013, e si unirono in matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Miglianico (CH), in regime di separazione dei beni (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Miglianico dell'anno 2013, N. 15, P. II, Seria A);
dalla loro unione sono nati i figli (il 31.8.2014), (il 19.11.2018) e (il Per_1 Per_2 Per_3
30.5.2021).
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 10.5.2014, il ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione coniugale, con addebito della stessa alla moglie, alle seguenti condizioni: “[…]

2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri 3. Disporre l'affidamento condiviso con collocazione dei figli , e presso il padre nella casa coniugale sita in Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1

Bucchianico (CH) alla Contrada Santa Maria Casoria, 35 di proprietà del sig. Parte_2
padre di 4. Stabilire che la casa coniugale sita in Bucchianico (CH) alla Parte_1 pagina 2 di 7 Contrada Santa Maria Casoria, 35 di proprietà del sig. padre di Parte_2 Parte_1
Ë assegnata a presso la quale Ë collocata la prole, con ogni arredo e
[...] Parte_1
corredo e disporre che se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente Controparte_1
ricorso, asportando i propri beni personali Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse […] 5.
Stabilire che il genitore non collocatario, , potrà vedere i figli quando vorrà, sempre Controparte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge,
[si
v. la specifica disciplina regolamentata a pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo] 10. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in ragione delle circostanze menzionate, la signora Controparte_1 corrisponda al l'importo mensile di €. 600,00 (€. 200,00 per figlio) Parte_1
anticipatamente ed entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi