Trib. Messina, sentenza 03/01/2024, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa R B, ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4647/2022
TRA
, c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, presso lo studio dell'Avv.
G P, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Controparte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo C, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Augello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
(già , c.f. in persona del legale CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'Avv.
A S, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2022, , in persona Parte_1
del rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
426/2022, emesso da Codesto Tribunale in data 14 luglio 2022, notificatole il 28 luglio 2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
4.681,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 225,00 oltre accessori come per legge.
Esponeva di avere condotto in affitto dalla società Commerciale n. 42 punti CP_2
vendita, dei quali n. 38 in proprietà e n. 4 in subaffitto, tutti ricompresi nella rete commerciale
giusta contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 11 maggio 2019, CP_2
avente durata biennale con scadenza al 18 giugno 2021.
Rilevava che in data 15 maggio 2019 la aveva depositato ricorso per ammissione CP_2
alla procedura di concordato con riserva presso il Tribunale di Messina, ottenendo dallo stesso
l'assegnazione del termine ex art. 161 L.F. per luglio 2019, successivamente prorogato sino a settembre 2019 per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, L.F. e che in data 20 settembre 2019 aveva depositato la proposta concordataria, chiedendo l'ammissione alla procedura con “continuità indiretta”
(atteso l'affitto della maggior parte della rete a ) e cessione dei rami di azienda e Parte_1
degli altri beni di proprietà.
Osservava che l'ammissione alla procedura concordataria (concordato preventivo n. 2/2019), era avvenuta con Decreto del Tribunale del 12 giugno 2020 e l'adunanza dei creditori era stata fissata per la data del 20 novembre 2020, che i Commissari Giudiziali nominati, con relazione del 6 ottobre 2020 avevano rilevato alcune criticità del piano concordatario, in riferimento alla stima degli immobili, alla concreta recuperabilità dei crediti commerciali, alla redditività dei punti vendita e alla convenienza della prosecuzione dell'attività aziendale, a cui era seguito il differimento, disposto con decreto del 10 novembre 2020, dell'adunanza dei creditori al 23 marzo 2021.
Rilevava che il Tribunale altresì, con il medesimo decreto, aveva assegnato un secondo termine alla per integrare la documentazione e rendere gli opportuni chiarimenti richiesti dagli CP_2
organi della procedura, eventualmente modificando il contenuto del piano concordatario e che, infine, con Decreto dell' 11 febbraio 2021 il Tribunale aveva accolto l'istanza avanzata dalla
ai sensi dell'art. 9, comma II, D.L. 23/2020 e le aveva assegnato un nuovo termine sino CP_2
al 10 maggio 2021 per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta concordataria.
Esponeva che essa società, stante la scadenza del contratto di affitto di azienda scaturita dalla disdetta di , aveva manifestato la propria disponibilità a prorogare il contratto di affitto di CP_2
azienda sino al 30 settembre 2021 al fine di consentire l'avvio e svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto ed altresì salvaguardare la continuità aziendale,
che la procedura competitiva de qua, aveva visto come partecipanti essa società e la CP_5 ed era terminata con l'aggiudicazione del fitto di azienda alla disposta Controparte_6
con provvedimento del Tribunale del 15 settembre 2021 e che tuttavia, per protratti dissidi tra la e la , il nuovo contratto era stato stipulato tra le società soltanto il 2 novembre CP_2 CP_3
2021 e la concedente si era resa disponibile alla ripresa in consegna dei punti vendita CP_2
soltanto in concomitanza alla disponibilità della nuova affittuaria , che era avvenuta nei CP_3
mesi di novembre e dicembre 2021.
Eccepiva che il D.I. opposto non potesse essere emesso nei propri confronti, stante la cessazione definitiva del rapporto di affitto di azienda alla data del 30 settembre 2021 e la tempestività con cui essa stessa aveva proceduto alla retrocessione immediata dei rami d'azienda, ragione per cui obbligata al pagamento dei debiti prededucibili maturati in corso di procedura non poteva che essere la CP_2
Deduceva che, ove il Tribunale adito avesse ritenuto di confermare il D.I. opposto, essa stessa avrebbe avuto diritto di essere tenuta indenne e manlevata, nel caso di soccombenza, dalla
o dalla nuova affittuaria uniche responsabili dei ritardi CP_2 Controparte_4 nella retrocessione dell'azienda dopo il mese di settembre 2021.
Instava, preliminarmente, per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi Commerciale ed CP_2 Controparte_7
Nel merito chiedeva, che venisse revocato il Decreto Ingiuntivo n. 426/2022 (RG n. 3047/2022) emesso dal Tribunale di Messina in data 14 luglio 2022 e notificato in data 28 luglio 2022 e che venisse accertato e dichiarato di non essere tenuta al pagamento della complessiva somma di €
4.681,17 oltre interessi e spese di procedura, essendo il contratto di affitto scaduto in data 30 settembre 2021 con conseguente retrocessione di ogni rapporto in capo alla Commerciale CP_2
Chiedeva, altresì, che venisse accertato e dichiarato in capo a
[...] Controparte_2
e/o l'obbligo al pagamento delle somme ingiunte nel Decreto Ingiuntivo Controparte_6
e, in subordine, in ogni caso che venissero condannate la Commerciale e/o la CP_2 [...]
a manlevare e/o tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, di ogni Controparte_6
natura, conseguenti alla presente controversia e al decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione. Instava per le spese di lite.
, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 7 marzo 2023, Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in relazione al pagamento di Parte ferie non godute, festività non pagate, come risultanti dalle buste paga, maturati
nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la nel periodo dal 24 luglio Parte_1
2019 al 22 novembre 2021.
Chiedeva preliminarmente di concedere ex art 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione avverso il D.I. n. 426/2022 emesso dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro il
14 luglio 2022 e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, pertanto, la condanna della , in persona del suo legale rapp.te pro Parte_1
tempore, al pagamento di euro 4.681,17 oltre interessi e rivalutazione dalla data del ricorso fino al soddisfo e le spese della procedura monitoria liquidate in € 225,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e che venisse rigettata ogni richiesta di manleva avanzata dalla Parte_1 in quanto nulla, inammissibile e infondata in fatto e diritto. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dalla chiedeva di porre Parte_1
in via solidale alla Commerciale il pagamento delle predette spettanze retributive CP_2
in suo favore. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La (già si costituiva in giudizio con memoria depositata in CP_3 Controparte_6
data 9 marzo 2023.
Rilevava che il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2