Trib. Messina, sentenza 03/01/2024, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa R B, ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4647/2022
TRA
, c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, presso lo studio dell'Avv.
G P, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Controparte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo C, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Augello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
(già , c.f. in persona del legale CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'Avv.
A S, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2022, , in persona Parte_1
del rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
426/2022, emesso da Codesto Tribunale in data 14 luglio 2022, notificatole il 28 luglio 2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
4.681,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 225,00 oltre accessori come per legge.
Esponeva di avere condotto in affitto dalla società Commerciale n. 42 punti CP_2
vendita, dei quali n. 38 in proprietà e n. 4 in subaffitto, tutti ricompresi nella rete commerciale
giusta contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 11 maggio 2019, CP_2
avente durata biennale con scadenza al 18 giugno 2021.
Rilevava che in data 15 maggio 2019 la aveva depositato ricorso per ammissione CP_2
alla procedura di concordato con riserva presso il Tribunale di Messina, ottenendo dallo stesso
l'assegnazione del termine ex art. 161 L.F. per luglio 2019, successivamente prorogato sino a settembre 2019 per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, L.F. e che in data 20 settembre 2019 aveva depositato la proposta concordataria, chiedendo l'ammissione alla procedura con “continuità indiretta”
(atteso l'affitto della maggior parte della rete a ) e cessione dei rami di azienda e Parte_1
degli altri beni di proprietà.
Osservava che l'ammissione alla procedura concordataria (concordato preventivo n. 2/2019), era avvenuta con Decreto del Tribunale del 12 giugno 2020 e l'adunanza dei creditori era stata fissata per la data del 20 novembre 2020, che i Commissari Giudiziali nominati, con relazione del 6 ottobre 2020 avevano rilevato alcune criticità del piano concordatario, in riferimento alla stima degli immobili, alla concreta recuperabilità dei crediti commerciali, alla redditività dei punti vendita e alla convenienza della prosecuzione dell'attività aziendale, a cui era seguito il differimento, disposto con decreto del 10 novembre 2020, dell'adunanza dei creditori al 23 marzo 2021.
Rilevava che il Tribunale altresì, con il medesimo decreto, aveva assegnato un secondo termine alla per integrare la documentazione e rendere gli opportuni chiarimenti richiesti dagli CP_2
organi della procedura, eventualmente modificando il contenuto del piano concordatario e che, infine, con Decreto dell' 11 febbraio 2021 il Tribunale aveva accolto l'istanza avanzata dalla
ai sensi dell'art. 9, comma II, D.L. 23/2020 e le aveva assegnato un nuovo termine sino CP_2
al 10 maggio 2021 per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta concordataria.
Esponeva che essa società, stante la scadenza del contratto di affitto di azienda scaturita dalla disdetta di , aveva manifestato la propria disponibilità a prorogare il contratto di affitto di CP_2
azienda sino al 30 settembre 2021 al fine di consentire l'avvio e svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto ed altresì salvaguardare la continuità aziendale,
che la procedura competitiva de qua, aveva visto come partecipanti essa società e la CP_5 ed era terminata con l'aggiudicazione del fitto di azienda alla disposta Controparte_6
con provvedimento del Tribunale del 15 settembre 2021 e che tuttavia, per protratti dissidi tra la e la , il nuovo contratto era stato stipulato tra le società soltanto il 2 novembre CP_2 CP_3
2021 e la concedente si era resa disponibile alla ripresa in consegna dei punti vendita CP_2
soltanto in concomitanza alla disponibilità della nuova affittuaria , che era avvenuta nei CP_3
mesi di novembre e dicembre 2021.
Eccepiva che il D.I. opposto non potesse essere emesso nei propri confronti, stante la cessazione definitiva del rapporto di affitto di azienda alla data del 30 settembre 2021 e la tempestività con cui essa stessa aveva proceduto alla retrocessione immediata dei rami d'azienda, ragione per cui obbligata al pagamento dei debiti prededucibili maturati in corso di procedura non poteva che essere la CP_2
Deduceva che, ove il Tribunale adito avesse ritenuto di confermare il D.I. opposto, essa stessa avrebbe avuto diritto di essere tenuta indenne e manlevata, nel caso di soccombenza, dalla
o dalla nuova affittuaria uniche responsabili dei ritardi CP_2 Controparte_4 nella retrocessione dell'azienda dopo il mese di settembre 2021.
Instava, preliminarmente, per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi Commerciale ed CP_2 Controparte_7
Nel merito chiedeva, che venisse revocato il Decreto Ingiuntivo n. 426/2022 (RG n. 3047/2022) emesso dal Tribunale di Messina in data 14 luglio 2022 e notificato in data 28 luglio 2022 e che venisse accertato e dichiarato di non essere tenuta al pagamento della complessiva somma di €
4.681,17 oltre interessi e spese di procedura, essendo il contratto di affitto scaduto in data 30 settembre 2021 con conseguente retrocessione di ogni rapporto in capo alla Commerciale CP_2
Chiedeva, altresì, che venisse accertato e dichiarato in capo a
[...] Controparte_2
e/o l'obbligo al pagamento delle somme ingiunte nel Decreto Ingiuntivo Controparte_6
e, in subordine, in ogni caso che venissero condannate la Commerciale e/o la CP_2 [...]
a manlevare e/o tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, di ogni Controparte_6
natura, conseguenti alla presente controversia e al decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione. Instava per le spese di lite.
, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 7 marzo 2023, Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in relazione al pagamento di Parte ferie non godute, festività non pagate, come risultanti dalle buste paga, maturati
nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la nel periodo dal 24 luglio Parte_1
2019 al 22 novembre 2021.
Chiedeva preliminarmente di concedere ex art 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione avverso il D.I. n. 426/2022 emesso dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro il
14 luglio 2022 e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, pertanto, la condanna della , in persona del suo legale rapp.te pro Parte_1
tempore, al pagamento di euro 4.681,17 oltre interessi e rivalutazione dalla data del ricorso fino al soddisfo e le spese della procedura monitoria liquidate in € 225,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e che venisse rigettata ogni richiesta di manleva avanzata dalla Parte_1 in quanto nulla, inammissibile e infondata in fatto e diritto. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dalla chiedeva di porre Parte_1
in via solidale alla Commerciale il pagamento delle predette spettanze retributive CP_2
in suo favore. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La (già si costituiva in giudizio con memoria depositata in CP_3 Controparte_6
data 9 marzo 2023.
Rilevava che il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2 novembre 2021, previamente autorizzato dal Giudice delegato del concordato preventivo della società concedente, aveva escluso espressamente la solidarietà della cessionaria in ordine ai debiti derivanti dai rapporti lavorativi intercorsi con il precedente affittuario e precedenti all'entrata in vigore del contratto
e che nell'accordo sindacale dell'11 ottobre 2021 (consorziata di Organizzazione_1 CP_3 designata da quest'ultima quale affittuaria) aveva dichiarato che non avrebbe assunto alcuna obbligazione rispetto a tutte le spettanze maturate, per qualsivoglia titolo o causale, prima della consegna ad essa dei singoli punti vendita.
Precisava che la consegna del punto vendita di Messina, S.S. 114 km 4.8 Pistunina, presso cui lavorava il ricorrente, era avvenuta il 23 novembre 2021.
Eccepiva l'irritualità ed illegittimità della notifica del ricorso nei propri confronti senza previa autorizzazione di chiamata in causa del terzo da parte del Giudice e la nullità delle domande formulate in ricorso.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Deduceva altresì l'inammissibilità delle richieste avversarie e l'infondatezza della domanda di manleva.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'irritualità della chiamata in causa formulata da Parte_1
e di dichiarare nulle le domande spiegate nei propri confronti. Chiedeva, altresì, di essere
[...]
estromessa dal presente giudizio, in quanto non legittimata passiva rispetto alle richieste economiche avanzate dall'opposto e, in coerenza, a quelle di parte opponente. In subordine, nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle richieste avversarie, in quanto inammissibili o, in subordine, infondate in fatto e in diritto. Instava per le spese di lite.
La Commerciale si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 9 marzo CP_2
2023.
Deduceva la non rispondenza al vero della presunta proroga dell'affitto fino al 30 settembre
2021 ed affermava che invece il Tribunale aveva richiesto a e di concordare CP_2 Parte_1
la proroga per consentire lo svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto e salvaguardare la continuità aziendale e per non arrecare pregiudizio soprattutto ai lavoratori con conseguente nuova scadenza dipendente dalla stipula del nuovo contratto di affitto a seguito della gara competitiva.
Rilevava che i ritardi nella stipula del nuovo contratto di affitto con la e nella riconsegna CP_3
dei punti vendita erano dipesi, oltre che dai tempi fisiologici per la stipula di un contratto complesso, dalla necessità di attendere l'autorizzazione del Tribunale e dalla condotta ostruzionistica dell'affittuaria uscente.
Evidenziava inoltre che il programma delle riconsegne era stato concordato in udienza, con sottoscrizione del relativo verbale anche da parte di . Rilevava che alla data di Parte_1
maturazione delle pretese del dipendente, il suo datore di lavoro era solo la Parte_1
quale società aveva proseguito la sua attività anche nei mesi successivi al settembre 2021.
Osservava che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Messina si era specificamente pronunziata sull'obbligo di di farsi carico di tutti gli oneri maturati nella fase di Parte_1
avvicendamento, compresi quelli derivanti dai rapporti lavorativi, così come risultante anche dagli accordi sindacali e come confermato dalla stessa con propria pec del 14 Parte_1
ottobre 2021.
Evidenziava che l'art. 3 del contratto di affitto di ramo d'azienda dell'11 maggio 2019 aveva espressamente escluso la solidarietà di cedente e cessionario per tutto ciò che sarebbe maturato in favore dei dipendenti trasferiti fino al termine dell'affitto.
Chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con accertamento dell'imputabilità esclusiva in capo a di tutte le obbligazioni Parte_1 maturate sino all'effettiva riconsegna in contraddittorio dei singoli punti vendita facenti parte del ramo affittato, con esclusione della solidarietà di Commerciale Instava per le CP_2
spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 17 aprile 2023, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 426/2022 opposto.
L'udienza del 6 dicembre 2023 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (v. Trib.
Messina, sez. lav., nn. 1527/2023, 1528/2023, 1529/2023, 1531/2023).
Con il decreto ingiuntivo opposto, è stato intimato a parte opponente il pagamento, in favore di
, della somma di € 4.681,17, a titolo di ferie non godute, ROL, festività non Controparte_1
godute, in relazione al rapporto lavorativo intercorso con la , in particolare per il Parte_1
periodo compreso tra il 25 giugno 2019 al 22 novembre 2021.
Tempestivamente incardinata la presente opposizione, la non ha contestato la Parte_1 corretta quantificazione del credito del lavoratore, bensì soltanto l'imputabilità di tali somme, da ritenersi, secondo l'opponente, a carico della ovvero della CP_2 Controparte_4
[...
in ragione delle successioni aziendali tra esse intercorse.
Si evidenzia che nemmeno le terze chiamate hanno contestato la correttezza del credito vantato dal lavoratore e, pertanto, la risoluzione della controversia è incentrata essenzialmente sull'esame dei rapporti tra le società resistenti in ordine ai crediti/debiti derivanti dai rapporti lavorativi con i dipendenti.
Ebbene, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Con contratto di affitto di ramo d'azienda dell'11.05.2019 in Notaro di Persona_1
Bitritto (BA), la Commerciale concedeva in affitto alla “il ramo CP_2 Parte_1
d'azienda consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non” svolta nei punti vendita ivi elencati, tra cui quello di Messina, S.S. 114 km 4.8. Pistunina, presso cui era addetto l'opposto.
Il contratto aveva la durata di anni due, decorrenti dall'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7 (“Il presente contratto è sospensivamente condizionato alla presentazione, da parte della Concedente, entro la data del 30.6.2019 (trenta giugno duemiladiciannove), di copia autentica delle conciliazioni individuali ex artt. 410 e 411 c.p.c. di cui al precedente punto 3 in una percentuale non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della forza lavoro trasferita, rimanendo la residua parte del 5% (cinque per cento), occorrendo
a titolo aleatorio, a carico dell , fatta salva la rivalsa verso il concedente così come Parte_3
previsto al precedente art.3 Dalla data di efficacia del contratto, l' assumerà in Parte_3
proprio la gestione del ramo di azienda oggetto dell'affitto, sostenendone le spese, i costi, oneri dei dipendenti, costo delle locazioni ed i tributi”).
È pacifico ed incontestato che la condizione sospensiva si sia avverata e che il contratto abbia spiegato la sua efficacia nei termini concordati.
Per quanto concerneva i rapporti di lavoro, l'art. 3 del contratto prevedeva: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., vengono trasferiti i rapporti di lavoro subordinato in essere con il personale dipendente di cui alle premesse come indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.
A tal proposito, la società " , come sopra costituita e Controparte_2
rappresentata, espressamente dichiara e garantisce che tutte le obbligazioni cui essa è tenuta nei confronti dei lavoratori trasferiti, la cui causa e/o titolo sia anteriore all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art.7 del presente contratto, rimangono
a suo carico, prevedendosi che " , previa esibizione di pertinente Parte_1
documentazione al fine dell'autorizzazione al pagamento, potrà detrarre dal canone pattuito quanto eventualmente fosse costretta a pagare a detti lavoratori per titolo o causa anteriore all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art. 7 del presente contratto, anche in rivalsa per effetto della solidarietà.
Per effetto del contratto di affitto di azienda le Parti, nel comune intento di dare attuazione all'art. 47 della L. 428/1990, in particolare analogamente e alla stregua di quanto previsto ai commi 4-bis e 5, nella prospettiva di un mantenimento dei livelli occupazionali, stabiliscono che per tutti i crediti dei lavoratori maturati fino all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art.7 del presente contratto si dovrà procedere con una liberazione dell , seguendo le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di Parte_3
procedura civile, derogando quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile, nell'ambito di un accordo sindacale sottoscritto nel corso della consultazione prevista dall'art. 47, commi 1 e 2,
Legge 428/1990, come integrata da stipulazione di idoneo accordo di prossimità con contenuto analogo a quanto de facto attuato da … La Concedente si Controparte_2
obbliga, altresì, a convocare tutti i propri lavoratori e a stipulare con essi conciliazioni in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. in relazione a proprie spettanze maturate alla data di efficacia del presente contratto, oltre che per accettazione espressa del presente affitto, con liberazione dell dalla solidarietà di cui all'art. 2112 c.c., manlevando Parte_3
l' per il caso contrario. Le dette conciliazioni riguarderanno qualsiasi domanda o Parte_3
pretesa che il predetto personale dipendente dovesse avanzare, comprese per differenze di qualifiche, di retribuzione e altre indennità dovute (ferie non godute e occorrendo ROL) e la determinazione del T.F.R. maturato alla data di efficacia, che non verrà pagato, stante che il rapporto prosegue, salvo per chi non prosegua, in conseguenza del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla data di efficacia del presente affitto di ramo di azienda. Fermo restando che
l'Affittuaria sarà responsabile, con esclusione della solidarietà della Concedente, per tutto ciò che maturerà in favore dei dipendenti trasferiti dopo l'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art. 7 del presente contratto fino al termine del contratto di affitto”.
Allo stesso modo, nell'art. 7 del verbale di accordo sindacale ex art. 47 legge n. 428/1990 del
6 giugno 2019 le parti confermavano quanto già concordato nel contratto di affitto:
“…l'Affittuaria sarà responsabile, con esclusione della solidarietà della concedente , CP_2
per tutto ciò che maturerà in favore del dipendente trasferito dopo la data di efficacia e fino al termine dell'affitto”.
, la Commerciale e la sottoscrivevano inoltre Controparte_1 CP_2 Parte_1
apposito verbale di conciliazione in sede sindacale in data 11 giugno 2019, nel quale veniva espressamente ribadito che “…l'Affittuaria sarà esclusiva responsabile, con espressa esclusione della solidarietà della Concedente, , cui il dipendente pure qui come appresso CP_2
rinunzia, per tutto ciò che maturerà in favore del dipendente trasferito dopo la data di efficacia
e fino al termine dell'affitto, che rimarrà unicamente a carico di Il lavoratore CP_8
conferma che, a decorrere dalla data del trasferimento, il TFR e ogni trattamento economico dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro saranno a carico, finché duri l'affitto, di
[...]
, con espressa rinunzia da parte del lavoratore della solidarietà prevista a carico di Pt_1
dall'art. 2112 c.c.” (con espressa accettazione di tali rinunzie da parte della e di CP_2 CP_2
. Parte_1
Non vi è dubbio, pertanto, che la e abbiano inteso Controparte_2 Parte_1
derogare al regime di solidarietà tra cedente e cessionario disposto dell'art. 2112 c.c., separando le responsabilità per eventuali crediti e/o differenze retributive derivanti dai rapporti di lavoro di epoca antecedente o successiva alla data di efficacia del contratto di affitto: per tutti i crediti dei lavoratori aventi titolo e/o maturati in data antecedente a quella di efficacia dell'affitto, unica responsabile sarebbe stata la Commerciale per tutti i crediti successivi alla CP_2
data di efficacia dell'affitto, unica responsabile sarebbe stata la Parte_1
Tale separazione di responsabilità è stata ribadita anche nella fase conclusiva dei rapporti contrattuali tra le due società e CP_2 Parte_1
A fronte della durata biennale del contratto, è incontestato che, indipendentemente dalla disdetta formulata dalla e dalla scadenza naturale del contratto, l'affitto si sia prorogato CP_2
anche dopo il mese di giugno 2021.
Secondo l'opponente, le parti avrebbero pattuito una proroga fino al 30.9.2021, data in cui sarebbe definitivamente cessato il contratto: tuttavia, la non ha dato prova né Parte_1 dell'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso, né dell'effettiva cessazione dell'attività e della restituzione dei punti vendita alla a tale data, né tantomeno ha fornito alcuna prova CP_2 dell'asserita messa in mora della creditrice per la restituzione dei punti vendita. CP_2
La documentazione in atti smentisce infatti la tesi dell'opponente.
Nell'ambito della procedura di concordato preventivo della Commerciale (proc. n. CP_2
2/2019 RCP), con decreto del 31 maggio 2021 il Tribunale di Messina aveva aperto una procedura competitiva “per l'affitto dell'intero ramo di azienda della Commerciale CP_2
(già oggetto di affitto con la ” e la procedura si era conclusa con l'aggiudicazione Parte_1
in favore di giusta decreto del 15 settembre 2021, il quale Controparte_9 disponeva la stipula del contratto di affitto “previa approvazione del Giudice delegato” ed altresì disponeva: “la Commerciale in concordato, d'intesa con i Commissari CP_2
Giudiziali e sotto la vigilanza del GD, pongano in essere gli adempimenti propedeutici all'esecuzione dello stipulando contratto di affitto di azienda con la Controparte_9
[... e in particolare: a) la presa in consegna il ramo di azienda dall'affittuaria Parte_1 in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del contratto di affitto stipulato in data 11 maggio
2019, concordando tempi e modalità di rilascio da parte di dei singoli punti Parte_1 vendita oggetto di aggiudicazione”.
Con provvedimento del 29 settembre 2021 il Giudice delegato, “osservato che la liquidazione delle spettanze dei lavoratori dipendenti della con riferimento al TFR, nonché alle Parte_1
precedenti spettanze maturate e non ancora liquidate, rimane a carico della precedente affittuaria , fino alla durata del rapporto di lavoro”, accertava e dichiarava che Parte_1
“l'obbligazione attinente alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori dipendenti della
[...]
con riferimento al TFR, nonché alle precedenti spettanze maturate e non ancora Pt_1
liquidate, dal momento di inizio del rapporto di lavoro e fino alla prevista scadenza, grava sulla , di fatto confermando l'allora pendenza del rapporto di lavoro dei Parte_1
dipendenti presso la e la responsabilità esclusiva della stessa per le Parte_1
obbligazioni lavorative sorte in pendenza del rapporto. Ed ancora, era la stessa Parte_1 nella propria pec del 14 ottobre 2021, a confermare le superiori circostanze: “…ritenendo conclusa la procedura di consultazione per la retrocessione del fitto di ramo d'azienda, procederà alla retrocessione dei lavoratori secondo il cronoprogramma condiviso della restituzione dei punti di vendita a cui risultano assegnati. Contestualmente al termine delle operazioni di restituzione, saranno retrocessi a Commerciale anche i lavoratori di sede CP_2 ed amministrativi;