Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 6
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 365/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Perrone Parte_1
-RICORRENTE-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avvocato Giampaolo Raia
-RESISTENTE-
oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 23.02.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 14.04.2018 al CP_1
5.03.2020;
che, in particolare, dopo un periodo iniziale di tirocinio conclusosi nell'aprile
2018, era stata assunta presso la filiale di Fuscaldo (CS) con contratto a tempo parziale e indeterminato per 18 ore settimanali, con inquadramento nel VI livello del CCNL
Commercio e Terziario;
che, tuttavia, la prestazione lavorativa effettivamente svolta si discostava significativamente da quanto previsto contrattualmente, sia per quanto riguarda l'orario di lavoro effettivamente seguito, sia per quel che concerne le mansioni espletate;
che, quanto all'orario di lavoro di fatto rispettato, prestava servizio ben oltre le
1
4 ore giornaliere contrattualmente previste, lavorando dal lunedì alla domenica, senza godere del riposo settimanale, per 8/8,5 ore giornaliere, talvolta anche 9 ore al giorno;
che, in particolare, settimanalmente seguiva due diverse tipologie di turni: a) dalle ore
8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00;
b) dalle ore 8:00 alle 16:00 continuativamente;
che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della parte resistente aveva fruito soltanto di una sola settimana di ferie;
che, quanto alle mansioni effettivamente espletate, di fatto aveva svolto mansioni superiori riconducibili al IV livello del CCNL di settore rispetto a quelle di VI livello contrattualmente previste;
che, infatti, aveva svolto compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari e lavori che richiedevano specifiche conoscenze tecniche riconducibili alla superiore qualifica rivendicata;
che, in data 05.03.2020, dopo aver infruttuosamente richiesto il pagamento delle differenze retributive dovutele dalla datrice di lavoro, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di
Paola chiedendogli di “accertare e dichiarare che […] ha lavorato alle dipendenze della
resistente, in persona del legale rapp.te pro tempore, dal 14/04/2018 al CP_2
5/03/2020, con la qualifica di cui al IV Livello del CCNL Commercio e Terziario con le modalità e gli orari di lavoro in narrativa indicati;
per l'effetto, condannare la citata società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente della complessiva somma di € 45.677,81 per come analiticamente indicato nella parte narrativa del presente ricorso, ovverosia a titolo di differenze retributive per maggiori ore lavorate, ferie maturate e non godute, tfr maturato

e non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalle singole scadenze al saldo;
in subordine, condannare la predetta società resistente in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento, sempre per le predette causali, al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria ovvero che sarà ritenuta equa e di giustizia valutate tutte le concrete circostanze del caso.
”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituita in giudizio la società resistente, eccependo preliminarmente la sussistenza di un verbale di conciliazione sindacale con il quale le parti avevano transatto ogni pretesa relativa al periodo aprile 2018 - maggio 2019, con la sola esclusione del TFR, e, nel merito, contestando integralmente la ricostruzione attorea. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto integrale del ricorso con vittoria delle spese di lite.
2
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, escussi i testimoni di parte ricorrente
e , concesso termine per il deposito di note illustrative, la Testimone_1 Testimone_2
causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note
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