Trib. Avezzano, sentenza 06/12/2024, n. 111

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 06/12/2024, n. 111
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 111
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

RG n. 585 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 585/2024 V.G. promosso da:
(Cf. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Di Cesare, Raffaele Di Cesare e Gino Di
Cesare, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in San Benedetto dei Marsi alla
Via Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto
e
(Cf. ), nata ad [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Andrea Cascianelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano in Via B. Cassinelli n.2/B in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 473 bis
n. 51 c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
1


CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 7 agosto 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto dalla data della presente;

- la dimora coniugale, di proprietà della madre del sig. , verrà assegnata allo Parte_1 stesso
- I figli, e , restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso il domicilio materno, in San Benedetto dei Marsi, via Venezia,
12 ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;

- Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio dei figli e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i minori in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di 2 fine settimana, alternati di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 9.00 del sabato e le ore 20.00 della domenica successiva con pernotto, e 2 giorni a settimana, dalle ore 15.00 alle ore 8.00 del giorno seguente con pernotto
e accompagnamento a scuola, da individuarsi nel giorno di martedì e giovedì o in base ad accordo dei genitori;
quanto alle festività, salvo differenti accordi, i figli trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre ;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro;
il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, staranno con un
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