Trib. Napoli, sentenza 26/09/2024, n. 6147

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 26/09/2024, n. 6147
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 6147
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa M V C, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa recante il n. 4560/24 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato il 22/05/1966 a Napoli, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti U O e A L unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini 61;
ricorrente
E

, c.f. , con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Controparte_1 P.IVA_1
Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , rappresentata e CP_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti F L e A I, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale Del Principe 13/A presso il Servizio Affari Cont Legali della predetta resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.2.2024, il ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente turnista della quale operatore sociosanitario categoria D6 – esponeva di Controparte_1 percepire, proprio in virtù dell'articolazione della propria prestazione lavorativa ripartita su tre turni giornalieri, l'indennità di turno prevista dall'art.44, comma 3, CCNL Comparto Sanità 1° settembre 1995 legata all'effettiva presenza in servizio. Egli lamentava il mancato riconoscimento del riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL 20 settembre 2001 (successivamente riprodotto nell'art. 29, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018) per i giorni festivi infrasettimanali in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa.
Sul punto, richiamava la recente giurisprudenza della Suprema Corte che aveva ritenuto la cumulabilità dell'indennità di turno e delle maggiorazioni di cui all'art. 9 cit. Deduceva, quindi, di aver prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai fogli di servizio e riportati nella tabella di cui al ricorso e, non avendo goduto del riposo compensativo, agìva in giudizio per sentir accertare il proprio diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e per sentir conseguentemente condannare la Controparte_1 al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 3.645,60, come quantificato in ricorso per il periodo dal 1° novembre 2016 al 1° novembre 2022, oltre interessi, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Nel merito, argomentava che l'art. 9 CCNL 20 settembre 2001 (successivamente art. 29, comma 6, del CCNL 21 Maggio 2018), richiamando espressamente gli art. 20 del CCNL del 01.09.95 (riposi settimanali) e l'art. 34 del CCNL dl 07.04.99 (lavoro straordinario) ed avendo, quindi, un contenuto integrativo di tali norme, sarebbe applicabile in ogni caso di surplus di lavoro prestato dal dipendente rispetto a quello ordinario contrattualmente previsto, sia al personale turnista che a quello non turnista essendo il medesimo il regime relativo alle ore lavorabili. Cont Argomentava, cioè, la che, mentre al lavoratore turnista che svolge la propria attività lavorativa anche in giorni festivi infrasettimanali è pacificamente dovuta l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995, comma 12, in quanto la ratio di tale indennità è quella di compensare prestazioni rese “in particolari condizioni di disagio”, invece allo stesso non può essere riconosciuto automaticamente il compenso per lavoro straordinario maggiorato di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 che presuppone l'aver prestato orario di lavoro in eccedenza rispetto a quello ordinario contrattualmente previsto. Cont La lamentava che il ricorrente non aveva assolto al proprio onere di provare i fatti costituti del diritto azionato;
aggiungeva che, in ogni caso, egli aveva goduto dei riposi compensativi oggetto dell'odierno giudizio, atteso che l'articolazione dell'orario di lavoro prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo (smonto e riposo). Contestati i conteggi depositati, concludeva per il rigetto della domanda. Autorizzato il termine per il deposito di note conclusive, veniva disposta la sostituzione dell'udienza fissata per la discussione con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., le parti espletavano l'incombente e la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. È pacifico che il ricorrente, in quanto lavoratore turnista, goda della “indennità per particolari condizioni di lavoro” prevista dall'art. 44 CCNL 1.9.1995 che, al terzo comma, prevede che “Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a lire 8.500. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Le parti controvertono sull'applicazione dell'art. 9 CCNL del 20.9.2001, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” (e riprodotto dall'art. 29 CCNL 21.5.2018) che così dispone: “. 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

Parte ricorrente assume dovuta la maggiorazione ex art.9 CCNL 20.9.2001 per i lavoratori turnisti o non turnisti che abbiano prestato la propria attività di lavoro nei giorni festivi infrasettimanali e che non abbiano goduto del corrispondente giorno di riposo compensativo;
per i lavoratori turnisti, quindi, tale maggiorazione sarebbe cumulabile con l'indennità di cui all'art.44 dianzi riportato. Cont Per converso, la sostiene che l'art. 9 sarebbe applicabile al personale turnista solo nel caso in cui tale personale espleti, in via eccezionale, la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli competa in base al turno assegnato o nel caso in cui si trovi a lavorare in una giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario e, quindi, in misura eccedente l'orario ordinario, diversamente creandosi una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La tesi attorea ha trovato conforto in numerose pronunce della Cassazione (Cass. n. 20743/23;
Cass.
n. 23880/22;
Cass. n. 1505/21).
Appare opportuno trascrivere, ai sensi dell' art. 118 att. c.p.c. il percorso motivazionale seguito dalla Suprema Corte nella n.23880/22 secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021 n.33126;

Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505;
Cass. 10 marzo 2021 n.6716);
Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n.260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
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