Trib. Trapani, sentenza 09/01/2025, n. 41
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Linares, visto il provvedimento dell'11 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 1060 /2024 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
-ricorrente-
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: carta elettronica docente.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino all'otto gennaio 2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data 24/06/2024, ha Parte_1 evocato in giudizio il e, premettendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze del medesimo quale docente in forza di successivi contratti a tempo determinato (negli anni scolastici 2020-2021 e 2022-2023), svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali.
Deducendo l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire della Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del e, per l'effetto l'adempimento Controparte_1 in forma specifica mediante condanna del convenuto alla concessione della CP_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107/2015, e all'accreditamento dell'importo di Euro 500,00= per ogni anno lavorato a tempo determinato
Il convenuto non si costituiva in giudizio, nonostante regolare notifica CP_1 dell'atto introduttivo in data 30/09/2024.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
La normativa di riferimento del beneficio in esame è costituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 2 di 7
In attuazione del successivo comma 122, le concrete modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state inizialmente dettate dal
Dpcm 23 settembre 2015 (che regola la sua erogazione per l'a.s. 2015/2016) e poi dal
Dpcm 28 novembre 2016 (che riguarda gli a.s. successivi a partire dal 2016/2017).
Per l'a.s. 2015/2016 era stata prevista la consegna di apposita card personale elettronica. Dall'anno scolastico seguente, il Dpcm 28 novembre 2016 ha previsto che la
Carta fosse realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Per l'anno scolastico
2016/2017,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Linares, visto il provvedimento dell'11 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 1060 /2024 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
-ricorrente-
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: carta elettronica docente.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino all'otto gennaio 2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data 24/06/2024, ha Parte_1 evocato in giudizio il e, premettendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze del medesimo quale docente in forza di successivi contratti a tempo determinato (negli anni scolastici 2020-2021 e 2022-2023), svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali.
Deducendo l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire della Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del e, per l'effetto l'adempimento Controparte_1 in forma specifica mediante condanna del convenuto alla concessione della CP_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107/2015, e all'accreditamento dell'importo di Euro 500,00= per ogni anno lavorato a tempo determinato
Il convenuto non si costituiva in giudizio, nonostante regolare notifica CP_1 dell'atto introduttivo in data 30/09/2024.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
La normativa di riferimento del beneficio in esame è costituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
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In attuazione del successivo comma 122, le concrete modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state inizialmente dettate dal
Dpcm 23 settembre 2015 (che regola la sua erogazione per l'a.s. 2015/2016) e poi dal
Dpcm 28 novembre 2016 (che riguarda gli a.s. successivi a partire dal 2016/2017).
Per l'a.s. 2015/2016 era stata prevista la consegna di apposita card personale elettronica. Dall'anno scolastico seguente, il Dpcm 28 novembre 2016 ha previsto che la
Carta fosse realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Per l'anno scolastico
2016/2017,
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