Trib. Pescara, sentenza 08/11/2024, n. 1262

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 08/11/2024, n. 1262
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 1262
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

R.G. 3437/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa C G C in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 3437 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. G D Parte_1 CodiceFiscale_1
Pizzo come da procura in atti
APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE - APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. F Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rlli come da procura in atti
APPELLATO IN VIA PRINCIPALE - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1038/2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti al Controparte_1
Giudice di Pace di Pescara, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui gli Parte_1
era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.006,07, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla medesima per la figlia minore F- Pt_1
cesca.
1


A sostegno, il deduceva il difetto del preventivo accordo circa l'opportunità di sostenere tali CP_1
spese nonché, per alcune di esse, la mancanza di prova;
rappresentava, comunque, di avere a sua volta sostenuto ulteriori esborsi nell'interesse della minore, pari ad euro 4.721,25, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza del credito azionato, ovvero, in via subordinata, per la compensazione delle rispettive pretese.
Il C dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Pt_1
al rimborso della somma di euro 2.360,62, pari al 50% delle spese mediche e scolastiche da egli sostenute.
Con sentenza n. 1038/22 il Giudice di Pace di Pescara, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la al pagamento, in favore della controparte, Pt_1
della somma di euro 1.354,58, oltre interessi e spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la lamentando la erronea interpretazione, da Pt_1
parte del primo giudice, dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento relativo all'affidamento e mantenimento della minore, avendo le parti concordato che per il periodo 2017-2019 la medesima avrebbe provveduto a tutte le spese straordinarie a Pt_1 fronte dell'impegno del di non richiedere il rimborso di quelle dentistiche anticipate per CP_1
Per_1
L'appellante deduceva, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non contestata, da parte sua, l'entità della pretesa creditoria avanzata dal CP_1
Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, la censurava la pronuncia gravata in punto Pt_1
di spese, che erano state poste a suo carico, laddove il Giudice di Pace avrebbe dovuto compensarle, attesa la soccombenza, almeno parziale, del CP_1
Costituitosi in fase d'appello, il contestava l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto, e CP_1
dispiegava appello incidentale per essere la sentenza viziata nella parte in cui aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa monitoria della e chiedeva accertarsi l'inesistenza del credito Pt_1
dalla stessa vantato.
Così compendiati i fatti di causa, giova premettere che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 2 febbraio 2021 emesso nell'ambito del procedimento per l'affidamento ed il mantenimento della minore ha affidato la figlia in via esclusiva alla madre e (per quello Per_1
che qui maggiormente interessa) posto a carico del padre l'obbligo di versare la metà delle spese straordinarie riguardanti la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore ha previsto il rimborso per la metà da parte dell'altro, indipendentemente dal preventivo accordo.
2
Ciò posto, si ritiene opportuno dapprima procedere all'esame dell'appello incidentale promosso dal
volto ad accertare, come già evidenziato, l'inesistenza del credito vantato dalla CP_1 Pt_1
Ebbene, si osserva, preliminarmente, che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto di chiedere il rimborso delle spese straordinarie anche se non condivise laddove queste rispondano all'interesse del minore.
Infatti, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.19607/2011;
Cass. n.16175/2015;
Cass. n.2127/2016;
Cass. n.5059/2021), anche in ipotesi di affidamento condiviso, ciò che rileva ai fini del rimborso delle spese straordinarie non è la condivisione preventiva della spesa, ma la valutazione dell'interesse della prole minorenne: alla stregua di tale diverso
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