Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 8
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19374/2023 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI IANNETTI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via Albricci, 9, in virtù di procura allegata all'atto di appello
ATTRICE-APPELLANTE contro
IM DI PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
CHIARA CALDARINI, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso Di
Porta Vittoria, 47in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta in appello
CONVENUTO-APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, per i motivi sopra esposti:
1) In via principale: riformare integralmente la sentenza appellata n. 7214/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, Dott. Giorgio Di Giorgi, depositata in data 14.11.2022, confermando la pretesa creditizia portata nell'intimazione di pagamento n. 6820199038617820000 del 03.12.2019, esclusivamente con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 06820110395508612000, 06820110412789931000, 06820120219594744000, 06820120234766377000, 06820130143158734000, 06820130160996437000 e 06820130191479009000, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
2) In via ulteriormente principale: accertare e dichiarare la correttezza dell'operato del Concessionario, il quale ha ritualmente notificato nei termini di legge, le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento n. 6920199038617820000 del
03.12.2019 ed i successivi atti interruttivi della prescrizione, manlevandolo da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, compresa l'eventuale condanna alle spese di lite.
3) In via subordinata: condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Co vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Con riserva di meglio specificare e determinare la domanda con riferimento al comportamento processuale di controparte».
APPELLATO:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) rigettare integralmente l'atto d'appello principale dell'Ufficio, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento ad esso sottese, per le motivazioni sopra indicate;
2) confermare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Milano sez. VI n. 7214/2022, depositata il 14.11.2022, per la parte relativa alla mancata regolare notifica di atti interruttivi e conseguente prescrizione quinquennale delle pretese;
3) condannare la parte appellante alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori».
pagina 2 di 12 Ragioni della decisione
1. Con atto ritualmente notificato, IM Di PA ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 6820199038617820000 del 3 dicembre 2019 e le cartelle esattoriali alla predetta sottese, concernenti il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. L'opponente, in particolare, ha eccepito il difetto di notifica delle cartelle di pagamento, nonché l'ormai intervenuta prescrizione della pretesa creditizia.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante la totale infondatezza della stessa.
Con sentenza n. 7214/2022 (RGN 9603/2020), depositata in data 14 novembre 2022, il
Giudice di Pace di Milano ha accolto l'opposizione, in ragione dell'irregolare notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo.
L'irregolare notifica dei predetti atti, infatti, non avrebbe interrotto la prescrizione del diritto di credito, la quale sarebbe pertanto giunta a compiuta maturazione.
2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate
– Riscossione, articolando un unico motivo di gravame.
L'appellante ha censurato la manifesta erroneità e lacunosità della sentenza, negando
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditizia e rilevando, in particolare, che:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 0688201300009492000 del 3 settembre
2013 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876201500001634000 del 2 marzo 2015 sono stati validamente notificati mediante invio diretto ad opera del Concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento;
- quest'ultima modalità non prevede l'invio della raccomandata informativa (c.d.
CAN) in caso di consegna a persona diversa dal destinatario: per gli atti tributari, pagina 3 di 12
infatti, è previsto normativamente un sistema semplificato di notifica, potendo
l'amministrazione finanziaria e il Concessionario per la riscossione notificare direttamente l'atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n.
602/1973;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 0688201300009492000 del 3 settembre
2013 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876201500001634000 del 2 marzo 2015, ritualmente notificati dall'Ente esattore, hanno dunque interrotto il termine di prescrizione quinquennale, il quale
è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
6820199038617820000 del 3 dicembre 2019.
Per tali ragioni, l'appellante ha richiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conferma della pretesa creditizia portata nell'intimazione di pagamento n.
6820199038617820000 del 3 dicembre 2019, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 06820110395508612000, 06820110412789931000, 06820120219594744000,
06820120234766377000, 06820130143158734000, 06820130160996437000 e
06820130191479009000. Per quanto concerne le restati cartelle esattoriali nn.
06820110369783087000, 06820120172503887000, 06820130156492914000 e
06820130221449265000, infatti, è intervenuto con Legge di Bilancio 2023 lo stralcio ex lege con annullamento totale dei ruoli.
3. IM Di PA si è costituito in giudizio, contestando integralmente le tesi dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. In particolare, la difesa dell'appellato ha articolato le proprie argomentazioni in due motivi.
- Con il primo motivo, IM Di PA ha sostenuto l'intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento. L'appellato ha infatti evidenziato, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità, come i crediti tributari imputati al contribuente e iscritti a ruolo presso l'Ente della Riscossione siano soggetti alla pagina 4 di 12
prescrizione breve quinquennale (riferibile sia alla cartella esattiva sia agli
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