Trib. Salerno, sentenza 10/06/2024, n. 3018
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1018/2019, avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
TR ON (C.F.: [...]) e AT NN
RI (C.F.: [...]) rappresentati e difesi, giusta mandato
a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Carmelo Bifano e Annamaria
Goglia, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via dei Principati n. 78, elettivamente domiciliano;
- PARTE ATTRICE
E
POSTE ITALIANE S.P.A. (P.IVA: 97103880585), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per NO GI AM del 06/4/2017, Rep. n. 52163, Racc. n.
14154, dall'Avv. Adelina Bianco, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso Poste Italiane S.P.A. – Filiale di Salerrno, Via Paradiso di
Pastena;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del 07/2/2024 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter Proc. N.R.G.A.C. 1018/2019 - Sentenza
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato TR ON e
AT NN RI hanno convenuto in giudizio POSTE ITALIANE
S.P.A., deducendo: che in data 07/11/2016, presso l'Ufficio Postale di
Tramonti (SA) essi hanno riscosso i seguenti buoni postali fruttiferi ordinari trentennali cointestati;
- Buono postale fruttifero ordinario di Lire 2.000.000 (lire duemilioni/000),
n. 000.053, serie P, emesso in data 28/07/1986, rimborsato a scadenza per
l'importo di € 15.045,48 (euro quindicimilaquarantacinque/48);
- Buono postale fruttifero ordinario di Lire 2.000.000 (lire duemilioni/000),
n. 000.052 serie P, emesso in data 28/07/1986, rimborsato a scadenza per
l'importo di € 15.045,48 (euro quindicimilaquarantacinque/48);
- Buono postale fruttifero ordinario di Lire 2.000.000 (lire duemilioni/000),
n.000.056, serie P, emesso in data 28/07/1986, rimborsato a scadenza per
l'importo di € 15.045,48 (euro quindicimilaquarantacinque/48);
che, complessivamente la società convenuta ha rimborsato loro una somma complessiva pari ad € 45.136,44 (euro quarantacinquemilacentotrentasei/44) per i buoni postali fruttiferi ordinari;
che l'importo loro corrisposto a titolo di rimborso dei suddetti buoni non corrisponde al tasso di interesse previsto sul retro degli stessi buoni, ma ad un tasso notevolmente inferior, così come modificato unilateralmente da parte convenuta;
che, infatti, sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di Lire 2.000.000 (lire duemilioni/000), serie P 000.053 emesso in data 28/07/86, andrebbe rimborsata loro la somma pari ad € 26.664,68
(ventiseimilaseicentosessantaquattro/68), così come da calcolo degli interessi previsti sul retro dei buoni, anziché la somma pari ad € 15.045,48
(euro quindicimilaquarantacinque/48) così come calcolata e rimborsata da
POSTE ITALIANE S.P.A., in quanto per il rimborso dei buoni in questione
Proc. N.R.G.A.C. 1018/2019 - Sentenza
andrebbero calcolati gli interessi composti bimestrali previsti dal titolo pari
a Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 Dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, oltre al tasso di interesse previsto fino al 20° anno, la cui somma – applicando il tasso di interesse appena richiamato – è pari a Lire 51.630.027, per una somma complessiva pari, appunto, ad € 26.664,68 (euro ventiseimilaseicentosessantaquattro/68);
che, infatti, sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di Lire 2.000.000 (lire duemilioni/000), serie
P 000.052 emesso in data 28/07/86, andrebbe rimborsata loro la somma pari ad € 26.664,68 (ventiseimilaseicentosessantaquattro/68), così come da calcolo degli interessi previsti sul retro dei buoni, anziché la somma pari ad
€ 15.045,48 (euro quindicimilaquarantacinque/48) così come calcolata e rimborsata da POSTE ITALIANE S.P.A., in quanto per il rimborso dei buoni in questione andrebbero calcolati gli interessi composti bimestrali previsti dal titolo pari a Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al
31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, oltre al tasso di interesse previsto fino al 20° anno, la cui somma – applicando il tasso di interesse appena richiamato – è pari a Llire 51.630.027, per una somma complessiva pari, appunto, ad € 26.664,68 (euro ventiseimilaseicentosessantaquattro/68);
che, infatti, sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di Lire 2.000.000 (lire duemilioni/000), serie
P 000.056 emessi in data 28/07/86, andrebbe rimborsata loro la somma pari ad € 26.664,68 (ventiseimilaseicentosessantaquattro/68), così come da calcolo degli interessi previsti sul retro del buono anziché la somma pari ad
€ 15.045,48 (euro quindicimilaquarantacinque/48), così come calcolata e rimborsata da POSTE ITALIANE S.P.A., in quanto per il rimborso del buono in questione andrebbero calcolati gli interessi composti bimestrali previsti dal titolo pari a Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al
31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, oltre al
Proc. N.R.G.A.C. 1018/2019 - Sentenza
tasso di interesse previsto fino al 20° anno, la cui somma – applicando il tasso di interesse appena richiamato – è pari a Lire 51.630.027, per una somma complessiva pari, appunto, ad € 26.664,68 (euro ventiseimilaseicentosessantaquattro/68);
che, pertanto, POSTE ITALIANE
S.P.A. complessivamente, per i buoni suddetti, avrebbe dovuto rimborsare loro la somma pari ad € 79.994,04 (euro settantanovemilanovecentonovantaquattro/04);
che, in ogni caso, essi avrebbero incassato per i buoni fruttiferi in questione, a titolo di mero acconto sul maggiore avere dovuto dalla società convenuta, la somma complessiva pari ad € 45.136,44: che, infatti, a fronte della somma complessiva di € 79.994,04, che POSTE ITALIANE S.P.A. avrebbe dovuto versare loro, quest'ultima ha versato una somma pari ad € 45.136,44 e, quindi, la differenza che la convenuta deve ancora corrispondere alle esponenti ammonta ad € 34.857,60 (euro trentaquattromilaottocentocinquantasette/60);
che, invero, POSTE
ITALIANE S.P.A., a seguito della scadenza trentennale dei buoni ordinari, dovrebbe rimborsare loro la sorta capitale dei buoni, unitamente agli interessi come certificati e conteggiati a tergo degli stessi (e non già al saggio di interessi inferiore calcolato dall'Ufficio Postale);
che, infatti, i buoni fruttiferi in oggetto sono stati emessi da POSTE ITALIANE S.P.A. secondo quanto previsto e disciplinato dal Testo Unico in materia di buoni postali fruttiferi approvato con il D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (art. 171);
che invece,
POSTE ITALIANE S.P.A. ha rimborsato i suddetti buoni tenendo conto del
D.M. del 13/06/1986, che ha disposto una nuova disciplina per i buoni postali emessi con la lettera “Q” che, in maniera unilaterale e irragionevole, dovrebbe trovare applicazione, in maniera retroattiva, anche per i buoni postali emessi precedentemente con le lettere “O”, “N” e “P” e, quindi, anche per i buoni fruttiferi oggetto di causa;
che, viceversa, essi hano diritto a vedersi rimborsati i buoni in questione alle condizioni ed al tasso di
Proc. N.R.G.A.C. 1018/2019 - Sentenza
interesse indicato a tergo dei suddetti buoni, in quanto POSTE ITALIANE
S.P.A. al momento della sottoscrizione dei titoli si sarebbe obbligata a rimborsare i buoni alle condizioni ed al tasso di interesse indicato nei buoni
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