Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 8340
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa C P Giudice
dott.ssa S C Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20115 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/04/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SCALA CARLO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 06/03/1987);
Controparte_1
resistente - contumace
nonché
Avv. , in qualità di curatore speciale dei minori CP_2
(10/10/2007), (08/09/2008), Persona_1 Persona_2 Per_3
(15/03/2012), rappresentato e difeso in proprio;
[...]
terzo intervenuto
2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2024 le parti precisavano le conclusioni come
da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al
pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 07/10/2010 contraeva matrimonio civile con
e che dall'unione nascevano i figli (2007), Controparte_1 Per_1
(2008) e (2012), esponeva che con sentenza n. 612/2019 il Per_2 Per_3
Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa
comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni
ivi indicate in forza delle quali i figli sono affidati al servizio sociale e
collocati presso la madre con obbligo del padre, decaduto dalla
responsabilità genitoriale, di corrispondere l'assegno perequativo mensile di
euro 600,00 oltre a contribuire al pagamento delle spese extra;
che da allora
non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione
materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo
scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_3 [...]
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
[...]
All'udienza presidenziale compariva personalmente il ricorrente e il
presidente delegato, preso atto della pendenza dinanzi al Tribunale per i
minorenni di Roma di un procedimento aperto su ricorso del PMM a seguito
della comunicazione ex art. 609 decies c.p. della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma da cui è emerso che l'ex compagno della
è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato per CP_1
essere stato commesso alla presenza di minori e sottoposto alla misura
cautelare della custodia in carcere, emetteva i seguenti provvedimenti
provvisori (ordinanza del 06/06/2023):
fermo l'affidamento dei figli minori (Roma, 10 ottobre 2007), Per_1
(Roma, 8 settembre 2008) e (Roma, 15 marzo 2012) al Per_2 Per_3
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio V con collocamento presso la
madre e possibilità del padre di vederli in spazio neutro alla presenza di
operatori a tal fine specializzati nell'osservazione della relazione padre-
figli, manda al medesimo Servizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa C P Giudice
dott.ssa S C Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20115 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/04/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SCALA CARLO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 06/03/1987);
Controparte_1
resistente - contumace
nonché
Avv. , in qualità di curatore speciale dei minori CP_2
(10/10/2007), (08/09/2008), Persona_1 Persona_2 Per_3
(15/03/2012), rappresentato e difeso in proprio;
[...]
terzo intervenuto
2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2024 le parti precisavano le conclusioni come
da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al
pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 07/10/2010 contraeva matrimonio civile con
e che dall'unione nascevano i figli (2007), Controparte_1 Per_1
(2008) e (2012), esponeva che con sentenza n. 612/2019 il Per_2 Per_3
Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa
comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni
ivi indicate in forza delle quali i figli sono affidati al servizio sociale e
collocati presso la madre con obbligo del padre, decaduto dalla
responsabilità genitoriale, di corrispondere l'assegno perequativo mensile di
euro 600,00 oltre a contribuire al pagamento delle spese extra;
che da allora
non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione
materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo
scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_3 [...]
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
[...]
All'udienza presidenziale compariva personalmente il ricorrente e il
presidente delegato, preso atto della pendenza dinanzi al Tribunale per i
minorenni di Roma di un procedimento aperto su ricorso del PMM a seguito
della comunicazione ex art. 609 decies c.p. della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma da cui è emerso che l'ex compagno della
è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato per CP_1
essere stato commesso alla presenza di minori e sottoposto alla misura
cautelare della custodia in carcere, emetteva i seguenti provvedimenti
provvisori (ordinanza del 06/06/2023):
fermo l'affidamento dei figli minori (Roma, 10 ottobre 2007), Per_1
(Roma, 8 settembre 2008) e (Roma, 15 marzo 2012) al Per_2 Per_3
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio V con collocamento presso la
madre e possibilità del padre di vederli in spazio neutro alla presenza di
operatori a tal fine specializzati nell'osservazione della relazione padre-
figli, manda al medesimo Servizio
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