Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/09/2024, n. 1603
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Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18.12.2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5354/2022 del Ruolo generale a.c. vertente TRA AS NE NA, nata il [...] a [...]ù), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa De Martino e dall'Avv. Giovanni Alfieri, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Boscoreale, alla via S.T.E. Cirillo, n.3 ricorrente E Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, elett.te domiciliato in Napoli, alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 58.722,45, indebitamente erogata dall'INPS per il periodo dall'ottobre 2005 al 30 settembre 2015. A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto, nella qualità di erede del Sig. MB TR, provvedimento di indebito dell'INPS – Filiale metropolitana Roma Flaminio, datato 30.09.2021, con il quale veniva richiesta la restituzione della somma di euro 74.020,00, indebitamente pagata dall'Istituto sulla pensione del de cuius n.47141273 cat. SOS per il periodo dal 01.10.2002 al 30.09.2015;
che la predetta richiesta recava la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate della pensione ai superstiti per periodi successivi al permanere del diritto (nuove nozze). Nello specifico, l'indebito deriva dalla riscossione delle rate di pensione di reversibilità SOS n.47141273 da parte del sig. MB TR nonostante in data 21.09.2002 avesse contratto nuove nozze con la sig.ra AS DA IA.”;
che avverso il detto provvedimento, aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale INPS, rilevando la parziale prescrizione della somma richiesta;
che in data 27.06.2022, con provvedimento di Rettifica in Autotutela, l'INPS le aveva comunicato di aver parzialmente annullato l'indebito per il periodo dal 10/2002 al 09/2005, chiedendo in ogni caso la restituzione della somma di euro 58.722,45 per il periodo dal 10/2005 al 30/09/2015. Tanto premesso, la ricorrente ha eccepito la parziale nullità del provvedimento di indebito per intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'ente previdenziale;
nel merito, ha rilevato il difetto di motivazione del provvedimento di indebito e la violazione del principio del legittimo affidamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'INPS si è costituito in giudizio, deducendo: che in data 22.06.2016 l'Istituto aveva provveduto alla notifica del provvedimento di indebito n. 12847230, cui faceva seguito un sollecito del 10 aprile 2017, interrompendo, così, il decorso del termine prescrizionale;
che la sede INPS di Roma Flaminio aveva altresì predisposto e successivamente notificato piano di recupero a mezzo bollettini PagoPa per 240 rate, ma la ricorrente non aveva dato seguito ad alcun pagamento;
che l'Istituto era venuto a conoscenza delle nuove nozze del de cuius MB TR soltanto con la domanda del 09/2015, e che, da tale data, era risultato possibile applicare il termine decennale di prescrizione, che a seguito di ricorso amministrativo n.45389/2022 presentato in data 17.06.2022, l'INPS aveva