Trib. Nuoro, sentenza 29/11/2024, n. 595
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Testo completo
N. R.G. 1215/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 29/11/2024, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 28.11.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.;
la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1215/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1215 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
EF LO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Nicola Andrea
OGGIANO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato a Sassari, Viale Porto
Torres n. 32, presso lo studio del difensore;
attore-opponente
contro
TTI ITALIA S.R.L. (C.F. 10137680962), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata dalla mandataria BLUE TO S.P.A. (C.F. 01426870539), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giada ISIDORI (C.F.
[...]), elettivamente domiciliata a Nuoro, via Alagon n. 3, presso lo studio dell'avv. Sandra SAU (C.F. [...]);
convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
18.11.2024):
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
1) atteso l'irregolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.
n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, nonché la mancata richiesta da parte opposta di un nuovo termine per la proposizione della domanda di mediazione e dunque il mancato avveramento della condizione di procedibilità, Voglia il Tribunale dichiarare inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di improcedibilità dell'azione;
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non dover accogliere la superiore istanza:
2) dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso il 01.09.2022 dal
Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 856/2022 R.G., in persona del giudice dr.ssa Federica LO, nei confronti del fideiussore Sig. LO EF, per nullità della clausola contenuta dell'art.
4.10 delle condizioni generali di contratto concernente la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 codice del consumo;
3) dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso il 01.09.2022 dal
Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 856/2022 R.G., in persona del giudice dr.ssa Federica LO, nei confronti del fideiussore Sig. LO EF, perché il credito si è estinto per intervenuta prescrizione;
4) revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso il 01.09.2022 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 856/2022 R.G., in persona del giudice dr.ssa Federica LO, nei confronti del fideiussore Sig. LO EF, per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c.;
In via ulteriormente subordinata:
5) revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso il 01.09.2022 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 856/2022 R.G., in persona del giudice dr.ssa Federica LO,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 nei confronti del fideiussore Sig. LO EF, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 comma 7
c.p.c.;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.2.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro
34.235,18 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 4.8.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, la TITI ITALIA S.R.L. ha chiesto decreto ingiuntivo, dell'importo di 34.235,18
euro – “oltre a interessi legali dal 30/11/2015 al saldo effettivo, nonché il compenso
determinato dal giudice e spese del presente procedimento, oltre alle spese vive
successive per copie, notifica e registrazione dell'emanando decreto e le successive fino
al saldo” – a carico di NA AR ed EF LO, in solido tra loro, esponendo
quanto segue:
a. il credito oggetto della domanda monitoria costituiva il saldo debitore derivante
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4
dal contratto di finanziamento stipulato il 13.11.2007 dalla AR con la AGOS
S.P.A., l'adempimento delle cui obbligazioni era stato garantito dal LO;
b. essa ricorrente era divenuta titolare del credito oggetto di causa nell'ambito di
un'operazione di cessione in blocco ai sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B. del 23.12.2021, per averlo acquistato dalla IF NPL INVESTING S.P.A.,
cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte
Seconda n. 2 dell'8.1.2022;
c. nonostante la comunicazione della suddetta cessione, con contestuale costituzione
in mora, i debitori non avevano provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso
l'1.9.2022, nel procedimento n. 856/2022 RAC, dell'importo di 34.235,18 euro, gli
interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in 1.305,00 euro per
compensi e 286,00 euro per spese esenti, oltre a 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA
sugli importi imponibili e le ulteriori spese necessarie.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, EF LO ha proposto tempestiva
opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, del quale ha chiesto
la revoca, così difendendosi:
a. ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b. ha eccepito la nullità parziale della fideiussione prestata da esso opponente a
garanzia del rimborso del finanziamento oggetto di causa e, in particolare, della
clausola 4.10 – avente ad oggetto la rinuncia del garante al termine decadenziale
previsto dall'art. 1957 c.c. a carico del creditore – invalida siccome riproduttiva di
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5
quella di identico tenore predisposta dall'A.B.I. nelle “Condizioni generali di
contratto per la fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie” dell'ottobre
2002, clausola frutto di intesa anticoncorrenziale, sanzionata dalla Banca d'Italia
con il provvedimento n. 55 del 2005;
c. ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di causa, il quale a suo
dire si era estinto nel maggio 2019, ossia allo spirare del decennio successivo alla
scadenza della prima rata insoluta (19.5.2009), non essendovi stati nelle more atti
interruttivi del corso del termine ordinario;
d. ha contestato la certezza e liquidità del credito, a suo dire non adeguatamente
provate con la documentazione versata nel procedimento monitorio;
e. ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 545, comma 7, c.p.c.,
in quanto essa opponente percepiva la pensione di importo inferiore al minimo
vitale previsto dalla predetta disposizione, con conseguente non aggredibilità di
quest'ultima da parte della creditrice.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7.4.2023, la TITI ITALIA S.R.L. ha
chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio (o, in
subordine, la condanna dell'attrice a pagarle la somma diversa accertata in corso di causa),
sostenendo quanto segue:
a. il 13.11.2007 NA AR aveva stipulato con la AL DU
S.P.A. un contratto di prestito personale finalizzato all'acquisto di un'autovettura,
per l'importo di 36.015,00 euro (comprensivo di 1.015,00 euro a titolo di polizza
assicurativa), da rimborsare in n. 84 rate mensili da 213,00 euro ciascuna, a partire
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6
dal 19.12.2007 e con ultima rata scadente il 19.11.2014, obbligazione garantita
dall'opponente quale fideiussore;
b. tale credito era stato ceduto dalla creditrice originaria alla RUBIDIO SPV S.R.L.
e da quest'ultima alla BANCA IF S.P.A. (in seguito divenuta IFS NPL S.P.A. e
poi IF NPL INVESTING S.P.A.), dalla quale era stato infine acquistato da essa
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 29/11/2024, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 28.11.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.;
la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1215/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1215 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
EF LO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Nicola Andrea
OGGIANO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato a Sassari, Viale Porto
Torres n. 32, presso lo studio del difensore;
attore-opponente
contro
TTI ITALIA S.R.L. (C.F. 10137680962), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata dalla mandataria BLUE TO S.P.A. (C.F. 01426870539), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giada ISIDORI (C.F.
[...]), elettivamente domiciliata a Nuoro, via Alagon n. 3, presso lo studio dell'avv. Sandra SAU (C.F. [...]);
convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
18.11.2024):
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
1) atteso l'irregolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.
n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, nonché la mancata richiesta da parte opposta di un nuovo termine per la proposizione della domanda di mediazione e dunque il mancato avveramento della condizione di procedibilità, Voglia il Tribunale dichiarare inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di improcedibilità dell'azione;
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non dover accogliere la superiore istanza:
2) dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso il 01.09.2022 dal
Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 856/2022 R.G., in persona del giudice dr.ssa Federica LO, nei confronti del fideiussore Sig. LO EF, per nullità della clausola contenuta dell'art.
4.10 delle condizioni generali di contratto concernente la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 codice del consumo;
3) dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso il 01.09.2022 dal
Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 856/2022 R.G., in persona del giudice dr.ssa Federica LO, nei confronti del fideiussore Sig. LO EF, perché il credito si è estinto per intervenuta prescrizione;
4) revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso il 01.09.2022 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 856/2022 R.G., in persona del giudice dr.ssa Federica LO, nei confronti del fideiussore Sig. LO EF, per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c.;
In via ulteriormente subordinata:
5) revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso il 01.09.2022 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 856/2022 R.G., in persona del giudice dr.ssa Federica LO,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 nei confronti del fideiussore Sig. LO EF, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 comma 7
c.p.c.;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.2.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro
34.235,18 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 4.8.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, la TITI ITALIA S.R.L. ha chiesto decreto ingiuntivo, dell'importo di 34.235,18
euro – “oltre a interessi legali dal 30/11/2015 al saldo effettivo, nonché il compenso
determinato dal giudice e spese del presente procedimento, oltre alle spese vive
successive per copie, notifica e registrazione dell'emanando decreto e le successive fino
al saldo” – a carico di NA AR ed EF LO, in solido tra loro, esponendo
quanto segue:
a. il credito oggetto della domanda monitoria costituiva il saldo debitore derivante
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4
dal contratto di finanziamento stipulato il 13.11.2007 dalla AR con la AGOS
S.P.A., l'adempimento delle cui obbligazioni era stato garantito dal LO;
b. essa ricorrente era divenuta titolare del credito oggetto di causa nell'ambito di
un'operazione di cessione in blocco ai sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B. del 23.12.2021, per averlo acquistato dalla IF NPL INVESTING S.P.A.,
cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte
Seconda n. 2 dell'8.1.2022;
c. nonostante la comunicazione della suddetta cessione, con contestuale costituzione
in mora, i debitori non avevano provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 190/2022, emesso
l'1.9.2022, nel procedimento n. 856/2022 RAC, dell'importo di 34.235,18 euro, gli
interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in 1.305,00 euro per
compensi e 286,00 euro per spese esenti, oltre a 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA
sugli importi imponibili e le ulteriori spese necessarie.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, EF LO ha proposto tempestiva
opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, del quale ha chiesto
la revoca, così difendendosi:
a. ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b. ha eccepito la nullità parziale della fideiussione prestata da esso opponente a
garanzia del rimborso del finanziamento oggetto di causa e, in particolare, della
clausola 4.10 – avente ad oggetto la rinuncia del garante al termine decadenziale
previsto dall'art. 1957 c.c. a carico del creditore – invalida siccome riproduttiva di
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5
quella di identico tenore predisposta dall'A.B.I. nelle “Condizioni generali di
contratto per la fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie” dell'ottobre
2002, clausola frutto di intesa anticoncorrenziale, sanzionata dalla Banca d'Italia
con il provvedimento n. 55 del 2005;
c. ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di causa, il quale a suo
dire si era estinto nel maggio 2019, ossia allo spirare del decennio successivo alla
scadenza della prima rata insoluta (19.5.2009), non essendovi stati nelle more atti
interruttivi del corso del termine ordinario;
d. ha contestato la certezza e liquidità del credito, a suo dire non adeguatamente
provate con la documentazione versata nel procedimento monitorio;
e. ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 545, comma 7, c.p.c.,
in quanto essa opponente percepiva la pensione di importo inferiore al minimo
vitale previsto dalla predetta disposizione, con conseguente non aggredibilità di
quest'ultima da parte della creditrice.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7.4.2023, la TITI ITALIA S.R.L. ha
chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio (o, in
subordine, la condanna dell'attrice a pagarle la somma diversa accertata in corso di causa),
sostenendo quanto segue:
a. il 13.11.2007 NA AR aveva stipulato con la AL DU
S.P.A. un contratto di prestito personale finalizzato all'acquisto di un'autovettura,
per l'importo di 36.015,00 euro (comprensivo di 1.015,00 euro a titolo di polizza
assicurativa), da rimborsare in n. 84 rate mensili da 213,00 euro ciascuna, a partire
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1215/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6
dal 19.12.2007 e con ultima rata scadente il 19.11.2014, obbligazione garantita
dall'opponente quale fideiussore;
b. tale credito era stato ceduto dalla creditrice originaria alla RUBIDIO SPV S.R.L.
e da quest'ultima alla BANCA IF S.P.A. (in seguito divenuta IFS NPL S.P.A. e
poi IF NPL INVESTING S.P.A.), dalla quale era stato infine acquistato da essa
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