Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2025, n. 3

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 3
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4211/2022 R.G. promossa da:
AT NC, nato ad [...] il [...] (c.f. [...]) e
ES RI, nata ad [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati ad Augusta in C.so Sicilia n. 178 presso lo studio dell'avv. Carmelo Fazio che li difende e rappresenta come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI,
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ragusa num. 00026870881
– Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, elettivamente domiciliata a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284 presso lo studio dell'avv. Gabriele Melfi che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 02/10/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 50+20 veniva decisa come da dispositivo che segue

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato PR IN e IN RI proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1122/2022 dell'11/07/2022 emesso dal Tribunale di
Siracusa nel procedimento n. 3168/2022 con il quale veniva ingiunto di pagare, in solido e in favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. P.a. la somma di €. 146.657,32, oltre interessi come in domanda e spese della procedura.
Lamentavano gli opponenti che il rapporto di conto corrente, in realtà, aveva avuto inizio molto tempo prima con la cessata Banca Popolare di Augusta per poi proseguire con la Banca Agricola Popolare


2
di Ragusa, e che pertanto la ricostruzione del saldo finale doveva essere condotta con riferimento alla sua intera durata.
Deducevano la mancanza di valore probatorio della certificazione resa ai sensi dell'art. 50 TUB, nonché il saldo iniziale e finale risultanti dall'estratto conto dal 30/09/2021 al 31/12/2021, le cui risultanze non permettevano un controllo sulle poste considerate e sui conteggi compiuti, ragione per cui la pretesa creditoria era da considerare inesistente e priva di riscontro probatorio.
Sotto diverso profilo deducevano la nullità della fideiussione innanzitutto per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla Banca in violazione dell'art. 2, comma 2° lettera a) della legge
287/1990
e del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, nell'ambito del quale era stato accertato e dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenevano disposizioni in contrasto con il citato art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90 e/o per illiceità della causa.
Lamentavano altresì la violazione dell'art. 1956 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca, avendo violato gli obblighi informativi nei confronti del garante, omettendo di segnalare lo sforamento dell'esposizione debitoria del debitore principale e permettendo lo sforamento del fido senza mai chiedere la speciale autorizzazione prevista dalla normativa citata.
Deducevano infine che la fideiussione assunta non prevedeva la rinuncia all'applicazione dell'art.
1957 c.c.
, e quindi eccepivano la prescrizione e/o decadenza del diritto della banca opposta di agire nei confronti del fideiussore, essendo vanamente decorso il termine previsto dall'art. 1957, due mesi ai sensi del comma 3 c.c. e sei mesi dal comma 1.
Tanto premesso chiedevano dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace, nonché revocare l'opposto decreto ingiuntivo, non essendo nulla da loro dovuto all'opposta.
Chiedevano di ritenere e dichiarare nulla e/o inefficace la fideiussione e per l'effetto revocare e dichiarare privo di efficacia nei confronti del fideiussore il decreto opposto per violazione da parte della Banca opposta degli obblighi di informazione e di quelli specificatamente previsti dall'art. 1956
c.c.
nonché per avvenuta decadenza della Banca dall'azione nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c. . Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio Banca Agricola Popolare di Ragusa, Società Cooperativa per Azioni, deducendo la infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1122/2022.
Deduceva in particolare la rilevanza, ai fini della propria pretesa creditoria, del rapporto di conto corrente stipulato il 17/11/2007 n. 139/330/1668440 con concessione di fido bancario fino all'importo di €. 100.000,00, deduceva la validità dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo versando comunque in atti tutti gli estratti conto riferiti al detto corrente dal sorgere del
3
rapporto (dalla data del 31/12/2007) e la conformità dei tassi di interesse a quelli convenzionalmente pattuiti, mai contestati e le cui percentuali erano ampiamente al di sotto dei tassi soglia limite.
Quanto alla fideiussione contestava la dedotta nullità del contratto assumendo che nessuna delle clausole era affetta da nullità secondo il provvedimento dell'Autorità Garante n. 55 del 2005, e chiarendo la validità della stessa sul presupposto che fosse connotata da oggetto determinabile e limitata fino alla concorrenza dell'importo massimo di €. 385.950,00.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 1957 c.c. eccepiva l'avvenuto invio delle lettere di sollecito all'adempimento e messa in mora sia al debitore che al fideiussore, laddove segnalava altresì
l'andamento anomalo del conto corrente e si avvertiva della persistente immobilizzazione.
Con decreto del 02/10/2024, reso ai sensi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi