Trib. Milano, sentenza 16/04/2024, n. 1967

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 16/04/2024, n. 1967
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1967
Data del deposito : 16 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 5625/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice F C, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5625 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. A V. Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
1) Preliminarmente, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è il medesimo già instaurato in data 1.10.2021 tra il signor e proseguito senza soluzione di continuità anche Parte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 2112 c.c. con Controparte_1
2) Accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire una retribuzione oraria netta di € 5,50 e Parte_1 conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze sulla retribuzione di ottobre e novembre 2022, la somma lorda di € 895,88, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo.
3) Condannare altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere Controparte_1 in favore del ricorrente, per le ore di lavoro svolte e non retribuite nel mese di ottobre 2022, l'ulteriore somma lorda di
436,15, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza al saldo.
4) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'estromissione dal servizio unilateralmente disposta dalla società datrice di lavoro in data 21-29.11.2022 e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del signor occorrendo a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, la somma lorda corrispondente a quella netta di € 1.805,96, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza al saldo.
5) Condannare infine in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in Controparte_1 favore del signor a titolo di trattamento di fine rapporto, la somma lorda corrispondente a quella Parte_1 netta di € 267,55, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza al saldo.
6) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Con riferimento alla domanda di accertamento della fattispecie ex art. 2112 c.c., la stessa può essere accolta per le ragioni che si illustrano qui di seguito.
1.1. L'art. 2112, co. 5, c.c., nel testo modificato dall'art. 32 d. lgs. 276/2003 attualmente vigente, prevede che “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
1.2. Dunque, costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate).
1.3. La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 c.c. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare
- in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio - indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato e a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del
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medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali (cfr. in tal senso, Cass. n.
12771/2012 nonché' Cass. n. 26808/2018).
1.4. Venendo al caso in esame, sulla scorta dei documenti prodotti dall'attore e delle dichiarazioni testimoniali (elementi corroborati dalla mancata comparizione della parte convenuta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.), si osserva come tra la società e la Controparte_2 società convenuta sia intervenuta una successione nello svolgimento dell'intera attività, essendo le stesse risultate utilizzatrici, presso lo stesso cantiere, dei medesimi lavoratori, con identiche mansioni e la medesima organizzazione.
Né sono risultati elementi di discontinuità richiesti per il riconoscimento in capo al soggetto subentrante della distinta struttura organizzativa e della specifica identità di impresa richieste dalla norma dell'art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 e per l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.
1.5. Può dunque dirsi emersa con sufficiente certezza la continuità tra l'attività imprenditoriale delle società che ben può ritenersi, ai fini che qui interessano, quale trasferimento di azienda, una volta realizzatosi il quale, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente
(Cass. 7 dicembre 2006, n. 26215).
1.6. Sulla base di tali considerazioni, la vicenda in esame non può che inquadrarsi nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2112 c.c.
*
2. Deve essere accolta anche la domanda afferente alle differenze retributive relative ai mesi di ottobre e novembre 2022.
2.1. Al riguardo, la parte attrice ha lamentato che, pur essendo espressamente previsto nella lettera di assunzione (all. n. 5) che la retribuzione lorda mensile sarebbe stata pari a “5,50 € ”, la Parte_2 società ha poi in concreto applicato una retribuzione ordinaria notevolmente inferiore, pari a euro
5,13736 lordi all'ora.
2.2. Trattandosi di domanda di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., l'attore aveva
l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
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Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.3. Spetta quindi alla parte attrice la somma pretesa (oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo), per i titoli indicati, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL.
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3. Quanto alla rivendicazione delle ore di lavoro svolte e non retribuite nel mese di ottobre 2022, sulla scorta delle dichiarazioni del teste escusso (corroborata dalla mancata comparizione della parte convenuta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.), deve ritenersi provato che
l'attore abbia prestato servizio per tutte le ore indicate nel prospetto turni e nella relazione mensile (all. nn. 10 e 12).
Spetta quindi alla parte attrice la somma pretesa (oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo) per tale titolo, condividendosi i conteggi offerti.
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4. Le comunicazioni prodotte in atti (all. n. 8 al ricorso) e la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. portano ad affermare
l'illegittimità dell'estromissione dal servizio subita dall'attore dal 21.11.2022, che non risulta in alcun modo giustificata.
4.1. Di conseguenza, spetta alla parte attrice il risarcimento del danno, che può quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine
(31.12.2022).
4.2. Poiché, però, contrariamente a quanto indicato nel contratto, nella comunicazione obbligatoria inviata dal datore di lavoro al Centro per l'impiego in data 1.10.2022 (all. n. 6) la data di scadenza del rapporto è stata indicata al 31.1.2023, impedendo così al lavoratore di ricevere l'indennità di disoccupazione, può riconoscersi quale ulteriore risarcimento del danno una somma corrispondente alla retribuzione di gennaio 2023.
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5. È infine da accogliere la domanda relativa al t.f.r. (nella misura calcolata secondo i conteggi attorei, che si condividono), che la società convenuta non ha mai corrisposto.
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6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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