Trib. Palermo, sentenza 04/04/2024, n. 1983

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 04/04/2024, n. 1983
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1983
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1779 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Irene La Franca, presso il cui studio a Palermo, via
Michele Scoto n. 14/d, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Neri, presso il cui studio a Palermo, via
Marchese di Villabianca n. 98, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 2. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va preliminarmente rilevato che la pronuncia di addebito richiede la prova sia della violazione dei doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c., che del nesso di causalità con la crisi coniugale.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 18074 del 20/08/2014);
occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti.
Nella specie, la ricorrente ha contestato al resistente di aver posto in essere condotte maltrattanti e di aver violato il dovere di fedeltà coniugale;
il resistente ha, invece, evidenziato che il rapporto era in crisi già da diverso tempo e la coppia viveva separata in casa da alcuni anni.
Orbene, già in punto di allegazione le circostanze dedotte dalla in ricorso e nei Parte_1
successivi atti difensivi risultano generiche e non contestualizzate nel tempo e nello spazio, tant'è che le richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.
sono state rigettate poiché vaghe e non riferite ad episodi circoscritti e specifici, con conseguente insufficienza di elementi idonei a dimostrare, non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche il nesso di causalità con la crisi del rapporto;
anche la documentazione prodotta dalla ricorrente ed estratta da facebook è irrilevante, essendo priva di data e, dunque, inidonea a collocare temporalmente i fatti.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, deve ritenersi che l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza coniugale si era già verificata;
in altri termini, il rapporto di comunione materiale e spirituale dei coniugi si è man mano incrinato, fino a spezzarsi
2
definitivamente, senza che una specifica condotta dell'una o dell'altra parte abbia assunto efficacia causale esclusiva.
Segue, in conclusione, il rigetto della domanda di addebito.
3. Dall'unione coniugale sono stati generati tre figli , nato a [...] il [...], Per_1
nato a [...] il [...] ed , nata a [...] il [...]. Per_2 Persona_3
Con ordinanza presidenziale del 14/07/2020 è stato disposto l'affidamento condiviso dei due figli ed , all'epoca entrambi minorenni, con domicilio prevalente Per_2 Persona_3
presso il padre, con il quale gli stessi erano rimasti a vivere, e con diritto di visita da parte della madre.
Nel corso del giudizio, essendo emerso il rifiuto dei minori di incontrare la madre, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti, la relazione tra figli e genitori e le ragioni del rifiuto dei minori, individuando le soluzioni ed i percorsi da effettuare.
All'esito degli approfonditi ed articolati accertamenti effettuati dal ctu dott.ssa
[...]
, compendiati nella relazione depositata il 09/05/2022, al cui testo integrale Persona_4
si rimanda, è emerso quanto segue:
Dai colloqui effettuati con i signori si evince un clima di grande Parte_2
conflittualità. Lo stile comunicativo utilizzato da entrambi gli esaminati appare non adeguato;
…I due ex coniugi hanno negli anni logorato il loro rapporto, litigando e discutendo in modo molto aggressivo non curandosi di avere come spettatori i propri figli.

La patologia della NO (la ricorrente risulta affetta da sindrome depressiva Parte_1
e disturbo bipolare) ha reso la relazione ancora più difficile, l'esaminata affetta da un disturbo dell'umore è diventata trascurante nei confronti della prole, della casa e anche del marito.
I figli non sono stati aiutati a comprendere la patologia materna verosimilmente perché neanche il signor l'ha compresa del tutto. Quest'ultimo verbalizza in uno dei CP_1
colloqui effettuati con la scrivente che la malattia mentale non è una vera e propria malattia, denotando la scarsa comprensione del malessere che ha afflitto la NO
. La malattia mentale è una patologia che influenza i pensieri, le emozioni, i Parte_1
comportamenti e compromette, a seconda della gravità, in modo significativo il funzionamento nella vita dell'individuo.
Gli ex coniugi avrebbero dovuto essere supportati, nel vivere lo stato di malessere della NO, da familiari e professionisti;
l'intero nucleo familiare avrebbe dovuto essere

3 assistito dal punto di vista psicologico su più versanti: la NO per raggiungere un livello di compensazione tale che le permettesse di svolgere una vita funzionale e di assolvere il ruolo di mamma e moglie;
lo stesso signor avrebbe dovuto essere CP_1

supportato per riuscire a stare accanto alla moglie, o separarsi da ella in modo più sereno, e guidare i figli a comprendere la patologia materna;
i figli avrebbero dovuto anche loro ricevere un supporto psicologico per comprendere fino in fondo ciò che stava capitando alla
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