Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 404

TRIB Reggio Calabria
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Reggio Calabria
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 404
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 404
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4007/2019 R.G. e promossa
da
AN OR ([...])
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. LAGANA' VINCENZO,
contro
EP SE ([...])
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. TRIPODO WALTER e dell'avv.
PONTARI EP.
*
pagina 1 di 10
Conclusioni per l'attore opponente:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattese e reiette ogni
contraria istanza, deduzione, eccezione e difese tutte,
preliminarmente, dichiarare la domanda improcedibile e/o
inammissibile e/o infondata in fatto e diritto e per
l'effetto revocare l'opposto decreto, dichiarando che AC
NT non è debitore del dott. PP CA”.
Conclusioni per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria
istanza - così provvedere e giudicare: In via principale e
nel merito: previa concessione della provvisoria esecuzione
del decreto opposto, che sin da ora si richiede non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, accertare e
dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque,
infondata l'opposizione proposta avverso il decreto
ingiuntivo n. 676/2019 RG 3047/2019 del 27.09.2019, con tutte
le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto e condannare gli opponenti al
pagamento in favore del Dott. CA di tutte le somme già
richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e/o che
risulteranno comunque dovute all'esito del presente giudizio,
maggiorate degli interessi di mora maturati e delle spese e
con ulteriore condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
pagina 2 di 10 c.p.c., con interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore
degli avvocati antistatari”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data
25.11.2019, NT AC, in qualità di titolare della ditta Buy & Drink, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 676/2019 (R.G. n. 3047/2019), con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 7.320,00 in favore di PP CA, derivante dal mancato pagamento della prestazione professionale di consulenza commerciale per le attività contabili e fiscali per gli anni 2015-2016, oltre interessi, spese e competenze.
All'uopo l'opponente deduceva:
− la carenza di prova scritta del credito azionato;

− che tra le prestazioni indicate in fattura, quelle attinenti alla presentazione di dichiarazioni ed istanze erano state interamente saldate mentre quelle attinenti alla tenuta della contabilità non erano mai state effettuate;

− la discordanza tra l'importo del compenso azionato in via monitoria (€ 7.921,80) e quello indicato in sede di diffida del 23.11.2018 (€ 4.368,00);
pagina 3 di 10
citava in giudizio PP CA, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
29.2.2020, si costituiva in giudizio PP CA
eccependo l'assenza di prova degli assunti di parte opponente e il positivo opinamento dell'importo azionato da parte dell'ordine
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